Articolo 381 Codice Penale Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico

Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico

Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinanzi all’Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a centotre euro.
La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da cinquantuno euro a cinquecentosedici euro, se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.