Articolo 345 Codice Penale Offesa all’Autorità mediante danneggiamento di affissioni

Offesa all’Autorità mediante danneggiamento di affissioni

Chiunque, per disprezzo verso l’Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell’Autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centotre euro a seicentodiciannove euro.