Articolo 321 Codice Penale Pene per il corruttore

Articolo 321

Codice Penale

Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’art. 319, nell’art. 319 bis, nell’articolo 319 ter e nell’art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.