Articolo 285 Codice Penale Devastazione, saccheggio e strage

Articolo 285

Codice Penale

Devastazione, saccheggio e strage

Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l’ergastolo.