Articolo 263 Codice Penale Utilizzazione dei segreti di Stato

Articolo 263

Codice Penale

Utilizzazione dei segreti di Stato

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che impiega a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell’interesse della sicurezza dello Stato [268], è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a milletrentadue euro.
Se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con l’ergastolo.