Articolo 248 Codice Penale Somministrazione al nemico di provvigioni

Articolo 248

Codice Penale

Somministrazione al nemico di provvigioni

Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico, provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano [268], è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all’estero.