Articolo 247 Codice Penale Favoreggiamento bellico

Articolo 247

Codice Penale

Favoreggiamento bellico

Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano [268], o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l’intento, con l’ergastolo.