Massima
La Corte di Appello Lecce Taranto con Sentenza del 6 aprile 2021, ha chiarito che, in tema di violenza sessuale, (reato previsto e punito dall’art. 609-bis del codice penale), qualora i rapporti sessuali – non desiderati – riferiti dalla persona offesa, siano stati consumati per assecondare l’imputato al fine di “evitare di aggiungere ai quotidiani litigi ulteriori motivi di dissidio”, non integrano la fattispecie in esame.
Secondo la Corte di Appello infatti, in mancanza del dissenso espresso della vittima, non può ragionevolmente escludersi, che l’imputato abbia avuto effettiva consapevolezza del dissenso della moglie e, pur percependo la sua ritrosia, non l’abbia interpretata come rifiuto del rapporto sessuale dal momento che, comunque, la donna lo assecondava. (Sent. 6/4/21 – Corte di Appello Lecce Taranto in riforma della sentenza emessa in data 20 giugno 2019 dal Tribunale di Taranto assolve l’appellante. dal reato di violenza sessuale ascrittogli al capo C) perché il fatto non costituisce reato).
Massima a cura di Davide Tutino – Avvocato penalista del Foro di Catania
Testo della Sentenza
Fonte del testo della Sentenza:
Banca dati UTET/PLURIS Wolters Kluwer Italia Srl consultata in data 13/06/2021
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Corte d’Appello Lecce Taranto, Sent., 06-04-2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO
SEZIONE PENALE
composta dai signori:
Dr.ssa Giovanna de SCISCIOLO – Presidente estensore
Dr.ssa Susanna DE FELICE – Consigliere
Dr. Andrea LISI – Consigliere
all’udienza del 15/02/2021
sulle conclusioni scritte del Procuratore Generale dr.ssa Chiara Morfini;
con l’assistenza dell’Assistente Giudiziario dott.ssa Alessandra Santese;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN CAMERA DI CONSIGLIO
ex art. 23 bis D.L. n. 137 del 2020 convertito in L. n. 176 del 2020
nel processo penale a carico di:
P.G., nato il (…) a T., residente in C. alla Via S. e V., 24
– ASSENTE –
appellante avverso la sentenza n. 1820/2019 emessa il 20/06/2019 dal Tribunale di Taranto – che, sulle imputazioni contestate:
- A) “reato di cui all’art. 572 c.p. perché, maltrattava la moglie B.A. con aggressioni fisiche e minacce di morte. (In Carosino, il 17.02.2012)”;
- B) “reato di cui all’art. 582 c.p. perché cagionava alla moglie B.A. lesioni guaribili in giorni 4”;
- C) “reato di cui agli artt. 81 cpv. e 609 bis c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costringeva con violenza la moglie B.A. ad avere rapporti sessuali completi con lui. (In Carosino, 8.4.2012)”,
così statuiva: dichiara P.G. colpevole dei delitti in rubrica ascrittigli e ritenuta la sussistenza di circostanze attenuanti generiche, unificati i fatti per continuazione, lo condanna alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Applica al P. le pene accessorie di cui all’art. 609 nonies, nn. 2, 3, 4 e 5;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
- Con sentenza resa a seguito di giudizio dibattimentale in data 20 giugno 2019 il Tribunale di Taranto affermava la responsabilità di P.G. in ordine ai reati in rubrica specificati.
Per l’effetto, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e unificati i reati nel vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Condannava, altresì, l’imputato alle pene accessorie di cui all’art. 609 nonies cod.pen..
Il Tribunale fondava l’affermazione di penale responsabilità sulla testimonianza della persona offesa B.A. la quale dichiarava di aver contratto matrimonio con l’odierno imputato nell’anno 2002 e di essersi dallo stesso separata nell’anno 2016. Già da alcuni anni prima della querela, sporta nel febbraio 2012, la vita matrimoniale era stata connotata da frequenti litigi cui si accompagnava una condizione di malessere della stessa B., affetta da anoressia. Proprio tale condizione scatenava la violenza del P. il quale, allorché la moglie gli manifestava la volontà di separarsi, la aggrediva verbalmente e, in alcune occasioni, anche fisicamente. Inoltre, la B. riferiva che ogni mattina il marito, nonostante il suo dissenso, pretendeva di consumare un rapporto sessuale; che per timore delle reazioni del P. aveva subito tale menage fino a quando non si era determinata ad allontanarsi da casa, recandosi a Napoli presso un’amica, dopo aver lasciato il figlio alla propria madre; che in quella città aveva sporto denuncia e si era recata in ospedale ove le erano state refertate le lesioni procuratele dal marito il giorno precedente, allorquando gli aveva comunicato la propria intenzione di lasciare la casa coniugale.
- Avverso l’anzidetta decisione i difensori di fiducia dell’imputato, avv.ti Vitale e Danucci, proponevano rituali e tempestive dichiarazioni di appello.
Con il primo motivo censuravano la valutazione delle risultanze dell’istruttoria dibattimentale operata dal Tribunale sostenendo che le dichiarazioni della persona offesa non potevano ritenersi idonee a fondare l’affermazione di penale responsabilità del P. in ordine al reato di violenza sessuale. La stessa B., infatti, nel descrivere laconicamente la violenza sessuale continuata asseritamente subita, aveva escluso qualsiasi costrizione fisica da parte dell’imputato; inoltre, dalla testimonianza era emerso che la donna non aveva mai espresso apertamente il proprio dissenso rispetto ai rapporti sessuali quotidianamente richiestile dall’imputato, limitandosi a manifestare “una semplice ritrosia, superata dalle repliche verbali del marito (“… Lui mi diceva che comunque ero sua moglie… “) alla fine assecondato, per “tenerlo contento”. Per di più la B. aveva testualmente dichiarato che “qualche volta è avvenuto pure che mi alzavo e me ne andavo, però preferivo più così assecondare…”.
Evidenziava, altresì, l’avvocato Danucci che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato l’attendibilità della teste ed aveva tralasciato di considerare che la B. non aveva abbandonato l’abitazione coniugale in conseguenza delle condotte violente e minacciose del marito ma piuttosto perché divenuta seguace della setta religiosa “umani in divenire”. Proprio l’adesione alla setta (in favore della quale aveva compiuto atti di disposizione patrimoniale), osteggiata dal P., l’aveva spinta ad abbandonare marito, figlio e famiglia di origine per ben due anni.
In ragione di ciò la situazione del figlio minore della coppia era stata presa in carico dal Tribunale per i minorenni che aveva delegato al servizio sociale un’apposita indagine sui cui esiti aveva riferito in dibattimento l’assistente sociale dott.ssa N. le cui dichiarazioni, affatto considerate dal primo giudice, confermavano che la B. aveva di fatto abbandonato il marito e il figlio per ragioni ben diverse da quelle illustrate nella querela, peraltro rimessa già prima di rendere la deposizione testimoniale.
Con il secondo motivo si dolevano della eccessiva severità del trattamento sanzionatorio di cui invocavano la rideterminazione in misura più favorevole.
Dopo un rinvio di ufficio disposto ai sensi dell’art.83 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ed altro rinvio per omessa trasmissione ai difensori delle conclusioni scritte del Procuratore Generale, all’odierna udienza, svoltasi con le modalità previste dall’art.23 D.L. n. 149 del 2020 e 23 bis D.L. n. 137 del 2020 convertito in L. n. 176 del 2020 in ragione dell’attuale emergenza sanitaria, il Procuratore Generale e i difensori hanno rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
3.1 La rilettura delle risultanze probatorie del primo giudizio induce ad una differente valutazione degli elementi individuati dal Tribunale a supporto dell’ipotesi accusatoria, conducendo questa Corte ad una pronuncia assolutoria relativamente al reato di violenza sessuale ascritto all’imputato al capo C) della rubrica.
La vicenda in esame trae origine dalla denuncia-querela sporta da B.A. presso il commissariato di P.S. di Napoli 17 febbraio 2012, successivamente integrata da altra querela presentata il 10 aprile 2012 presso la Questura di Catania – atti presenti nel fascicolo del dibattimento al solo fine della verifica della sussistenza della condizione di procedibilità – ed è stata ricostruita dalla persona offesa, nel corso della deposizione testimoniale resa all’udienza del 5/11/2018, nei termini che di seguito si espongono. B.A. contraeva matrimonio con P.G. il 3 agosto 2002 e si separava dallo stesso ad aprile 2016. Gli ultimi anni di convivenza matrimoniale erano stati connotati da frequenti litigi determinati dal disturbo alimentare da cui la donna era affetta, mai accettato dal P. il quale, a fronte dell’ostinato rifiuto del cibo da parte della moglie, reagiva aggressivamente giungendo, “qualche volta” ad alzare le mani.
La teste ha spiegato che il marito l’aveva portata da un medico il quale aveva verificato che era “troppo magra” (pesava solo 38 chili) e le aveva rappresentato la necessità di riprendere una regolare alimentazione; tuttavia, poiché ella caparbiamente continuava a rifiutarsi di mangiare, il P., non comprendendo il suo disagio e le sue difficoltà psicologiche, la costringeva ad alimentarsi e un giorno, dopo un acceso diverbio, le diede due schiaffi.
A fronte della contestazione del pubblico ministero, la B. ha precisato che in quell’occasione il marito le diede dei pugni in testa facendole sbattere la testa contro il caminetto; ha spiegato che l’atteggiamento poco comprensivo del coniuge e il suo personale nervosismo, indotto dalla situazione di malessere in cui versava, li allontanava sempre più, sicché i litigi divennero più frequenti tanto da indurla a pensare alla separazione. Il P., tuttavia, rifiutava categoricamente tale soluzione e ogni qualvolta ella gli manifestava la volontà di separarsi, reagiva minacciandola (“ogni qualvolta gli ho chiesto di lasciarmi andare non me l’ha mai concesso, dicendomi: tu lo sai dove vai a finire se te ne vai, lasciando intendere che mi avrebbe ammazzata se io avessi tentato di andarmene”).
Un giorno, circa due mesi prima della presentazione della querela, mentre stavano pranzando, la B. manifestò ancora una volta la volontà di porre fine al matrimonio ma il P. si adirò e la prese con forza dalle braccia, provocandole dei lividi e fermandosi solo a seguito dell’intervento del bambino che chiese al padre di lasciar stare la mamma. Tali manifestazioni di aggressività si verificavano sempre più spesso, con frequenza giornaliera e ad essi si aggiungevano atteggiamenti irriguardosi, anche alla presenza, di parenti o amici (“da quel momento la sua furia ha preso potere totale su di me, non solo fisicamente ma psicologicamente, dicendomi in continuazione di stare zitta, di non parlare, di portare rispetto verso l’uomo, atteggiamenti anche in presenza di parenti e amici mortificandomi e facendomi sentire oppressa…”).
Alla denuncia degli episodi sopra descritti faceva seguito anche quella di violenze sessuali che la donna sosteneva di aver subito da parte del marito.
Nel corso della deposizione testimoniale B.A. ha riferito che benchè le giornate si concludessero sempre con litigi “fino alle undici di sera”, il marito pretendeva di consumare regolarmente rapporti sessuali e a tale scopo la svegliava ogni mattina verso le cinque. Ha spiegato che “dormendo lui mi prendeva per un braccio e faceva quello che si doveva fare tra marito e moglie”, pur consapevole del fastidio che ella provava (“… Lui lo sapeva, io glielo dicevo perché che senso ha avere un rapporto se c’è un continuo litigio… Che senso ha?” …”).
Ha tuttavia chiarito che il marito non l’aveva mai costretta con la forza né l’aveva minacciata di farle del male qualora non avesse accettato tali rapporti che ella non gradiva ma che, comunque, assecondava (“… Era un modo per assecondarlo, per tenerlo contento, non era sicuramente una mia volontà”) poiché altrimenti il marito “si incavolava”; ha aggiunto che “qualche volta è avvenuto pure che mi alzavo e me ne andavo, però preferivo più così assecondare questo… per evitare ulteriori litigi, ulteriori altre cose…” ribadendo, su domanda del difensore, ” per quieto vivere lo assecondavo anche se non era mia volontà… Non posso dire una bugia, non mi ha mai alzato le mani per questa cosa però lui sapeva che io non volevo più avvicinarmi a lui…“.
Orbene, ritiene la Corte che non vi sia motivo alcuno di dubitare della attendibilità della persona offesa la quale non ha palesato alcuna malevolenza o precostituito proposito vendicativo nei riguardi dell’imputato ed ha, anzi, rimesso le querele e dichiarato di aver compreso, col tempo, che le condotte, sia pur sbagliate, assunte dal marito nei suoi confronti erano finalizzate ad un riavvicinamento (“..oggi magari è passato un po’ di tempo, magari lo faceva per potersi riavvicinare a me, perché ha capito che da parte mia non c ‘era più… Credo che anche da uomo innamorato ha potuto sbagliare…”).
D’altra parte, il racconto sintetico ma preciso della B. ben tratteggia il contesto familiare nel quale la vicenda si è sviluppata, connotato da una severa difficoltà psicofisica della persona offesa, affetta da una grave forma di anoressia alla quale il coniuge tentava a suo modo di far fronte, senza riuscirvi perché verosimilmente sfornito di adeguata consapevolezza della gravità della patologia e degli strumenti idonei a curarla. Proprio tale inadeguatezza del P. – dal quale la persona offesa non si sentiva compresa – rende oltremodo verosimile che lo stesso, esasperato dall’ostinato rifiuto del cibo da parte della moglie giunta a pesare appena 38 chili, frustrato dalla inefficacia delle cure dei vari medici dai quali aveva condotto la B. – la quale, peraltro, proprio in ragione della sua estrema fragilità e debolezza era stata irretita da una setta religiosa – abbia perso il controllo assumendo nei confronti della donna atteggiamenti di violenza verbale e talora anche di aggressività fisica. Sicché non può dubitarsi della fondatezza dell’ipotesi accusatoria con riferimento ai reati di maltrattamenti e di lesione personale – quest’ultimo reato provato anche dal referto medico del pronto soccorso dell’ospedale di S.M. di Loreto nuovo di Napoli, in data 17.2.2012 – di cui ai capi A e B della rubrica che tuttavia sono ormai estinti per intervenuta prescrizione, come di seguito specificato.
Quanto all’ulteriore e più grave reato di violenza sessuale continuata, ribadita l’attendibilità della persona offesa, non può farsi a meno di rilevare che proprio il contesto e le modalità della violenza, per come descritte dalla B., inducono ad un ragionevole dubbio in ordine alla sussistenza della penale responsabilità dell’imputato.
In primo luogo, non è emerso con sufficiente chiarezza se i rapporti sessuali consumati con cadenza quotidiana siano stati realmente indotti da qualche forma di coartazione esercitata dall’imputato, per vero non precisata dalla teste, ovvero siano stati accettati dalla B., sia pure senza slancio poiché ormai disamorata del coniuge da cui non si sentiva compresa e rispettata, di tal che questi non abbia potuto percepire alcun effettivo dissenso ma solo un’iniziale ritrosia superata dal fatto che la stessa B. lo assecondava, solo raramente alzandosi dal letto per meglio esplicitare il suo diniego.
La persona offesa, infatti, ha riferito di non essere mai stata costretta con la forza poichè l’aggressività, che pure nel corso dei frequenti litigi il P. manifestava, non era mai stata finalizzata a costringerla a congiungersi carnalmente con lui.
Per di più la B., sebbene ritenesse che il marito, con il quale ogni sera litigava, fosse consapevole che ella mal tollerava i rapporti sessuali mattutini, ha precisato che solo inizialmente si ritraeva ma poi finiva per assecondarlo “per tenerlo contento”.
E’ pur vero che la teste ha aggiunto che benché il coniuge non la picchiasse né la costringesse fisicamente a sottostare alle sue voglie ella si mostrava accondiscendente alla quotidiana richiesta di un rapporto sessuale, sia pure senza desiderio, solo per evitare che l’uomo, respinto, ” si incavolasse”.
Tuttavia, alla stregua di quanto complessivamente emerso in ordine alle consuete modalità di rapporto tra i coniugi, non può ritenersi sufficientemente provata la consapevolezza da parte dell’imputato del rifiuto della B. al congiungimento carnale.
Invero, la stessa teste ha dichiarato di aver compreso che il P., il quale rifiutava l’idea della separazione, ricercava l’approccio sessuale nonostante i frequenti litigi proprio nel tentativo di un riavvicinamento ed ha precisato che ella ben poteva sottrarsi ai rapporti alzandosi dal letto, senza che il marito la costringesse ulteriormente.
Non può ragionevolmente escludersi, di conseguenza, che l’imputato non abbia avuto effettiva consapevolezza del dissenso della moglie e, pur percependo la sua ritrosia, non l’abbia interpretata come rifiuto del rapporto sessuale dal momento che, comunque, la donna lo assecondava.
Questa Corte non ignora che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di violenza sessuale, l’esistenza di un rapporto di “coniugio” accompagnato da effettiva convivenza non esclude, di per sé, la configurabilità del reato, dovendo ritenersi, alla luce di quanto stabilito dall’art. 143 cod. civ. in materia di diritti e doveri dei coniugi, che non sussista un diritto assoluto del coniuge al compimento di atti sessuali come mero sfogo dell’istinto sessuale anche contro la volontà dell’altro coniuge.
Secondo i giudici di legittimità “in tema di violenza sessuale, il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non ha valore scriminante quando sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell’autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali” (Sez. 3 – Sentenza n. 17676 del 14/12/2018 Ud. (dep. 29/04/2019 ) Rv. 275947 – 01; Cass.25 giugno 2009 n.26345).
Rileva, però, che il contesto rappresentato dalla persona offesa nel caso di specie è ben diverso da quello oggetto delle pronunce sopra richiamate. Invero la B. ha descritto un menage sessuale affatto basato sulla coartazione o sulla supina rassegnazione ai rapporti impostile dal marito. Ha anzi riferito la significativa circostanza, che era ella stessa che, pur non desiderando il rapporto, preferiva assecondarlo, “per tenerlo contento ” ed evitare di aggiungere ai quotidiani litigi ulteriori motivi di dissidio.
Alla stregua di tali rilievi vi è dunque un più che ragionevole dubbio in ordine alla sussistenza, in capo all’imputato, della consapevolezza del dissenso della B. ai rapporti sessuali.
Per tali ragioni, si impone una pronuncia assolutoria dal reato di cui al capo C), ai sensi dell’art.530 comma 2 cod. proc. pen..
3.2 Come sopra anticipato, i reati contestati all’imputato ai capi A) e B) sono estinti per intervenuta prescrizione.
Il reato di maltrattamenti contestato al capo a) è estinto per prescrizione in data 20.10.2019. Il fatto in contestazione risulta, infatti, commesso “il 17/2/2012”. Il raddoppio del termine di prescrizione del reato di cui all’art.572 cod.pen. è stato introdotto dall’art.4 comma 1 lett.a) della L. 1 ottobre 2012, n. 172 che ha modificato l’art.157 comma 6 cod.pen., sicchè non trova applicazione nel caso di specie.
Il termine massimo di prescrizione di anni sette mesi sei (comprensivo di atti interruttivi) sancito dalla disciplina codicistica applicabile ratione temporis al caso concreto è interamente decorso, sicchè pur calcolando il periodo di sospensione per emergenza COVID pari a complessivi giorni 64, si impone la declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato.
Parimenti prescritto risulta il reato di lesione personale contestato al capo B) essendo ormai decorso il termine massimo di anni sette mesi sei (comprensivo di atti interruttivi), cui deve aggiungersi il periodo di sospensione pari a complessivi giorni 64.
E’da escludere, per le ragioni precedentemente esposte, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione dell’ imputato.
Il carico di lavoro gravante sull’ufficio rende opportuna l’indicazione, per il deposito della motivazione, del termine indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, visto l’ art. 605 c.p.p.
in riforma della sentenza emessa in data 20 giugno 2019 dal Tribunale di Taranto assolve l’appellante P.G. dal reato di violenza sessuale ascrittogli al capo C) perché il fatto non costituisce reato;
dichiara non doversi procedere nei confronti del P. in ordine ai reati ascrittigli ai capi A) e B) perché estinti per intervenuta prescrizione.
Indica in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Taranto, il 15 febbraio 2021.
Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2021.
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Cos’è la violenza sessuale
La violenza sessuale è un delitto commesso da chi usa in modo illecito la propria forza, la propria autorità o un mezzo di sopraffazione costringendo con atti, prevaricazione o minaccia (esplicita o implicita) a compiere o a subire atti sessuali contro la propria volontà.
L’articolo 609-bis del codice penale
Violenza sessuale.
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni (609 nonies).
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto (609 quater, 609 sexies, 609 decies);
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: obbligatorio in flagranza (380d bis c.p.p.), terzo comma facoltativo in flagranza ( 381 c.p.p.), nei casi di procedibilità a querela di parte, occorre che questa sia presentata (3813 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).
Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.), consentito l’allontanamento dalla casa familiare (282 bis c.p.p.) se il delitto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.).
Procedibilità: a querela di parte, irrevocabile (336 c.p.p.; 609 septies c.p.); d’ufficio (50 c.p.p.) se ricorrano le ipotesi previste dall’art. 609 septies, quarto comma, c.p.

















































































