Tasso alcolemico elevato: Cassazione annulla la condanna per l’applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale

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Massima

Per la Suprema Corte di Cassazione, è applicabile l’art. 131 bis c.p. (speciale tenuità del fatto) anche nel reato di guida in stato di ebbrezza nel quale sia stato accertato un tasso alcolemico elevato a condizione però, che il fatto illecito, non abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso in considerazione di tutte le peculiarità del caso concreto.
(Sentenza Cass. pen. Sez. IV, Sent., n. 54018/2018)

Massima di Davide Tutino, Avvocato Penalista del Foro di Catania

Testo della Sentenza

Sentenza n. 54018/2018 della Suprema Corte di Cassazione, IV Sez. Pen.
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente –

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere –

Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.G., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 16/10/2017 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PRATOLA Gianluigi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

  1. La Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 22/01/2016 dal Tribunale di Pescara nei confronti di C.G. in relazione al reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c), commesso in (OMISSIS) con l’aggravante di aver commesso il fatto in ora notturna.
  2. Questa, in sintesi, la vicenda come ricostruita nelle fasi di merito: il giorno (OMISSIS) alle ore 2.34 agenti della Questura di Pescara avevano fermato per un controllo l’autovettura Ford Fiesta condotta dall’imputato che, sottoposto ad alcoltest, era risultato in Stato di ebbrezza pari a 1,51 g/l alla prima prova ed a 1,63 g/l alla seconda.
  3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, formulando un primo motivo, con il quale ha dedotto vizio della motivazione in relazione all’onere della difesa di fornire adeguata prova contraria in merito al corretto utilizzo dell’etilometro ed alla sussistenza di vizi del medesimo e sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe fornito replica alle puntuali deduzioni difensive concernenti il fondato dubbio che l’etilometro non funzionasse correttamente.

Con un secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione all’art. 131 bis c.p., posto che l’affermata applicabilità dell’istituto alla più grave fattispecie di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), avrebbe imposto di considerare anche le modalità della condotta e l’entità del pericolo o del danno cagionato, essendo i valori riscontrati di poco superiori alla soglia prevista dalla norma.

Motivi della decisione

  1. Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
  2. La Corte di Appello ha rigettato la doglianza inerente alla responsabilità dell’imputato replicando puntualmente alle censure difensive ed evidenziando che l’accertamento mediante etilometro aveva fornito riscontro al diretto accertamento sintomatico riferito dagli agenti all’udienza del 22 gennaio 2016.

Deve rammentarsi che è ripetutamente affermato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio secondo il quale nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un’esplicita analisi di tutte le deduzioni delle parti nè a fornire espressa spiegazione in merito al valore probatorio di tutte le emergenze istruttorie, essendo necessario e sufficiente che spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dalle quali si dovranno ritenere implicitamente disattese le opposte deduzioni difensive ancorchè non apertamente confutate. In altre parole, non rappresenta vizio censurabile l’omesso esame critico di ogni questione sottoposta all’attenzione del giudice di merito qualora dal complessivo contesto argomentativo sia desumibile che alcune questioni siano state implicitamente rigettate o ritenute non decisive, essendo a tal fine sufficiente che la pronuncia enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono ritenuti determinanti per la formazione del convincimento del giudice (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M, Rv. 27122701; Sez. 2, n. 9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv. 25498801; Sez.6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 25410701; Sez. 4, n.34747 del 17/05/2012, Parisi, Rv. 25351201; Sez. 4, n. 45126 del 6/11/2008, Ghisellini, Rv.24190701).

  1. Il secondo motivo di ricorso è fondatamente proposto.

3.1. Come già chiarito in altra pronuncia di questa Sezione (Sez. 4, n. 12233 del 1/02/2018, Satriano, n.m.), l’art. 186 C.d.S., comma 2, delinea l’appartenenza di tali contravvenzioni alla categoria dei reati di pericolo presunto, in cui la pericolosità della condotta è tratteggiata in guisa categoriale nel senso che il legislatore individua i comportamenti contrassegnati – alla stregua di informazioni scientifiche o di comune esperienza – dall’attitudine ad aggredire il bene giuridico che si trova sullo sfondo, da individuare nella vita e nell’integrità personale. Una volta accertata la situazione pericolosa tipica e l’offesa ad essa sottesa, resta sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato e al solo fine della ponderazione in ordine alla gravità dell’illecito, quale sia lo sfondo fattuale nel quale la condotta si inserisce e, di conseguenza, il concreto possibile impatto pregiudizievole.

3.2. Ne consegue che, ai fini dell’apprezzamento circa l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p., occorre accertare che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati. Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede, dunque, una valutazione complessa in relazione alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo e richiede una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità del caso concreto.

3.3. Considerato che la Corte territoriale ha motivato il diniego circa la sussumibilità del fatto nell’ipotesi prevista dall’art. 131 bis c.p., perchè “il valore del tasso alcolemico riscontrato è molto al di sopra dei valori soglia minimi tanto da integrare la fattispecie di cui all’art. 186 C.d.S.”, lett. c), il Collegio ritiene tale motivazione non conforme ai criteri che devono assistere il relativo giudizio in rapporto al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, tanto più ove si osservi che nella stessa pronuncia i giudici di merito hanno ritenuto di irrogare la pena in misura pari al minimo edittale.

3.4. La pronuncia, parametrando i valori del tasso alcolemico ai minimi assoluti anzichè al valore minimo dell’autonoma ipotesi contravvenzionale contestata, pari a 1,50 g/l, ha inoltre erroneamente applicato il principio, pure riportato nella motivazione, espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26658901) secondo il quale la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p., in quanto configurabile, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma, in relazione ad ogni fattispecie criminosa, è applicabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati.

  1. Si impone, pertanto, l’annullamento della decisione impugnata limitatamente al diniego di cui all’art. 131 bis c.p., con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per un nuovo giudizio sul punto. Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d’Appello di Perugia. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018