Massima
« La resistenza meramente passiva dell’imputato, NON integra il reato di cui all’art. 337, anche nel caso in cui il funzionario sia costretto ad usare la forza per vincerla ».
Per tale ragione, il Tribunale Campobasso (Sent., 17-11-2021) ha escluso la sussistenza del reato di cui all’art. 337 c.p., in relazione alla condotta dell’imputato, consistita “nel rifiutarsi di essere accompagnato presso la locale Questura per i necessari controlli sulla relativa identità, facendo leva con le mani e con i piedi sull’auto di servizio della polizia”.
Massima a cura di Davide Tutino – Avvocato penalista del Foro di Catania
Testo della Sentenza
Fonte del testo della Sentenza:
UTET/PLURIS consultata in data 30/03/2022
****
Tribunale Campobasso, Sent., 17-11-2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
RITO MONOCRATICO
L’anno 2021 il giorno 10 settembre il Giudice Dott.ssa Federica Adele dei Santi con l’intervento del P.M. in persona del dr. Nicola Chica ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
I.V. nato a C. il (…) e ivi residente alla via X. M., n. 84 – elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore di fiducia avv. Silvio Tolesino – detenuto per altra causa presente in videoconferenza – assistito dal difensore avv. Silvio Tolesino – presente –
IMPUTATO
Per i reati di cui al foglio allegato;
IMPUTATO
- A) Del reato p. e p. dall’art. 337 c.p. perché, sottoposto a controllo da parte degli Agenti della Questura di Campobasso, si opponeva ai pubblici ufficiali –
M.M. e P.S. – mentre questi compivano atti del loro ufficio, operando una resistenza attiva, consistita nel fare leva con le braccia sulla portiera della macchina e tentare di divincolarsi, cercando materialmente di darsi alla fuga, costringendo gli operanti a raggiungerlo e trattenerlo per ricondurlo all’autovettura di servizio.
In Campobasso, il 24.11.2016
- B) Del reato p. e p. dall’art. 496 c.p. perché, nel contesto di cui al capo A, interrogato sulla propria identità, faceva mendaci dichiarazioni ai pubblici ufficiali – M.M. e P.S. – mentre questi procedevano al controllo nei suoi confronti, nell’esercizio delle loro funzioni. In particolare, dichiarava di essere C.A., nato a C. il (…), ivi residente alla Via I. n. 9, fornendo così false dichiarazioni sulla propria identità.
In Campobasso, il 24.11.2016
- C) Del reato p. e p. dall’art. 648 c.p. perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, riceveva ed occultava due portagioie contenenti monili tipo bigiotteria da donna, provenienti da furto commesso in precedenza presso l’abitazione di C.I..
In Campobasso, il 24.11.2016
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con decreto ex art. 429 c.p.p., emesso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Campobasso in data 19 giugno 2018, I.V. era tratto a giudizio per rispondere dei reati indicati in epigrafe.
All’udienza del 23 novembre 2018, non essendosi correttamente instaurato il rapporto processuali tra le parti, il processo veniva rinviato all’udienza dell’8 marzo 2019. In detta udienza, dichiarata l’assenza dell’imputato, correttamente citato e non comparso, e stante la richiesta del difensore di fiducia appena nominato, avv. C.V., di concessione di un termine a difesa, il processo veniva differito alla data del 19 aprile 2019. Alla predetta udienza, il giudice dichiarava aperta l’istruttoria dibattimentale e ammetteva le prove cosi come richieste dalle parti con rinvio al 13 settembre 2019 per l’escussione dei testi di lista del pubblico ministero. L’udienza del 13 settembre 2019 veniva differita al 13 dicembre 2019 in ragione delle disposizioni adottate dal Presidente della Corte d’Appello (con Provv. dell’11 settembre 2019 – Prot. (…)). All’udienza del 13 dicembre 2019, stante la richiesta di rinvio per legittimo impedimento proveniente dal difensore dell’imputato, impedito a presenziare per motivi di salute, il processo veniva differito alla data del 6 marzo 2020. Anche la predetta udienza era differita, in ragione dell’adesione della difesa alla proclamata astensione (programmata dall’Organismo Congressuale Forense), alla data dell’8 maggio 2020. L’udienza dell’8 maggio 2020 veniva rinviata d’ufficio, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, alla data dell’11 settembre 2020; ugualmente la predetta udienza veniva differita d’ufficio, a causa dei concomitanti impegni di ruolo del magistrato divenuto nelle more assegnatario del fascicolo, alla data dell’11 dicembre 2020. All’udienza dell’11 dicembre 2020, il giudice, preso atto della mutata posizione giuridica dell’imputato (risultato detenuto in carcere per altra causa) e della mancata traduzione dello stesso, rilevata altresì l’assenza dei testi dei quali era programmata l’escussione, disponeva il rinvio del processo alla nuova udienza del 15 gennaio 2021 con l’ordine di traduzione mediante videoconferenza dell’imputato assente. All’udienza del 15 gennaio 2021, il giudice interloquiva preliminarmente con le parti in ordine all’intervenuto nuovo mutamento dell’organo giudicante ed acquisito il relativo consenso confermava l’ordinanza istruttoria già pronunciata dal precedente magistrato; si procedeva, così, all’esame dei testi M.M. e P.S. presenti in aula e all’esito la pubblica accusa depositava la documentazione fotografica esibita ai due testi durante il relativo esame, con rinvio del processo all’udienza del 19 marzo 2021 per l’escussione del teste assente della lista del P.M. e per l’eventuale esame dell’imputato. Nella citata udienza si procedeva all’escussione del teste C.I. ed all’esito l’imputato rendeva spontanee dichiarazioni, con rinvio del processo alla data del 10 settembre 2021 per la discussione.
Alla predetta udienza il giudice dichiarava chiusa l’istruttoria dibattimentale ed utilizzabili tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo d’ufficio e sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come riportate in epigrafe, decideva dando lettura del dispositivo in udienza e riservava il deposito della motivazione nel termine di giorni settanta.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice ampiamente provata, sulla base delle risultanze dell’istruttoria dibattimentale, la penale responsabilità dell’imputato per i reati a lui ascritti ai capi B) e C) della rubrica; l’imputato deve invece essere mandato assolto dal reato contestatogli al capo A) della rubrica perché il fatto non sussiste.
Occorre procedere ad una breve disamina delle risultanze istruttorie in atti.
Il teste qualificati M.M. e P.S., in servizio alla Squadra Volante della Questura di Campobasso, hanno entrambi riferito in aula che in data 24 novembre 2016, durante il servizio di controllo del territorio che stavano effettuando insieme nel centro storico di C., intorno alle ore 18:30, percorrendo la via F. S. e giunti in prossimità della C. di S. G., vedevano tre ragazzi, provenienti dalle scale di San Bartolomeo, che alla vista degli operanti si dirigevano frettolosamente verso l’acquedotto, dietro la chiesa. In particolare uno dei predetti ragazzi, identificato nell’odierno imputato, lasciava nella circostanza cadere a terra dei cofanetti, gettandoli sotto un’autovettura parcheggiata davanti alla chiesa. Tutti e tre, tentavano di allontanarsi. A quel punto, i militari procedevano alla identificazione dei tre ragazzi, tutti sprovvisti dei documenti di riconoscimento ed invitati pertanto a declinare le relative generalità. Nella predetta circostanza l’odierno imputato dichiarava di chiamarsi C.A., destando immediatamente dubbi su tali generalità in quanto più volte sottoposto a controlli dai medesimi militari che, perciò, procedevano ad accompagnarlo in Questura per l’identificazione. Riferivano, altresì, i testi qualificati che proprio in occasione di detta compiuta identificazione (non resasi necessaria per gli altri due ragazzi ivi presenti, identificati senza dubbi per I.L. e F.M.), lo I. veniva invitato a salire sull’auto di servizio della Polizia di Stato per il trasporto in Questura opponendo, nella circostanza, resistenza attiva nel senso che faceva leva con le braccia sul montante dell’autovettura ed ugualmente con i piedi vicino all’auto per non entrarvi; da ultimo riuscivano a farlo salire a bordo, trasportandolo così in Questura. Una volta ivi giunti ed effettuate le consuete procedure di identificazione, attraverso il fotosegnalamento e le impronte digitali, il ragazzo veniva correttamente identificato in I.V..
I testi M. e P., riferivano altresì che nelle descritte circostanze spazio-temporali venivano posti sotto sequestro i cofanetti che l’imputato aveva tra le mani e che aveva lasciato cadere a terra, gettandoli sotto un’autovettura in sosta, risultati contenere oggetti di bigiotteria (come da verbale di sequestro in atti). Entrambi gli operanti di P.G., inoltre, riconoscevano i predetti cofanetti nelle foto agli stessi mostrate dalla Pubblica Accusa (all’esito prodotte in atti) durante la relativa escussione dibattimentale. Di tali cofanetti l’imputato non aveva saputo fornire spiegazioni circa la relativa provenienza. Dai successivi accertamenti, compiuti da altro personale, gli oggetti in questione risultavano rubati (cfr. verbale stenotipico dell’udienza del 15.01.2021).
Il teste C.I., escussa all’udienza del 19 marzo 2021, riferiva di avere sporto denuncia per un furto subito nel mese di novembre del 2016 presso la propria abitazione, sita nel centro storico di C., al V. C. n.14; in particolare, nell’occasione le venivano sottratti un tablet e due portagioie, uno in similpelle marrone e l’altro in plastica con dei buchetti sopra, con all’interno solo oggetti di bigiotteria. Dopo che la madre, rientrata in casa, la avvisò di quanto accaduto ella chiese l’intervento della Polizia e denunciò il furto dei suddetti oggetti. Successivamente veniva contattata dalla Questura per la restituzione dei soli portagioie che erano stati rinvenuti e posti sotto sequestro; ella nella circostanza li riconobbe come quelli propri che le erano stati sottratti in casa (come da verbale di riconsegna dei beni del 5.12.2016, in atti) e all’esito le furono restituiti. Ribadiva, la teste, che detti cofanetti contenevano esclusivamente oggetti di bigiotteria.
Tutto quanto premesso va affermata la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi B) e C) della rubrica.
Secondo questo Giudice, infatti, il compendio istruttorio, dichiarativo e documentale, appena analizzato consente di ritenere integrati tutti gli estremi dei delitti oggetto delle suddette imputazioni. In particolare, quanto alla fattispecie di reato contemplata dall’art. 496 c.p. (contestata al capo B) dell’imputazione) la stessa consiste nel dichiarare falsamente ad un pubblico ufficiale oppure ad un incaricato di pubblico servizio, che ne faccia richiesta nell’esercizio delle funzioni o del servizio, l’identità, lo stato o le altre qualità della propria od altrui persona. Il delitto in parola è punito a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di affermare il falso con la consapevolezza che destinatario della dichiarazione è un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle sue attribuzioni, senza che sia necessario il fine specifico di trarre in inganno il destinatario (così, Cass. I, 24.03.1980). Si rammenta, altresì, che per pacifica giurisprudenza di legittimità, la lesione del bene della fede pubblica si realizza per il solo fatto di avere dichiarato il falso e indipendentemente dalla circostanza che il pubblico ufficiale sia consapevole o meno della falsità delle dichiarazioni medesime (cfr. Cass. V, 10.12.2013 n. 49788).
Ebbene, dalle analizzate risultanze istruttorie, in specie dalle dichiarazioni rese dai due testi qualificati direttamente occupatisi della identificazione dell’imputato nelle suddette circostanze spaziotemporali, è emerso univocamente che lo I., interrogato sulle proprie generalità dai militari nell’esercizio delle relative funzioni istituzionali (sopraggiunti a bordo di autovettura di servizio), rendeva generalità mendaci, dichiarando di chiamarsi C.A.. Gli accertamenti di polizia scientifica, effettuati in seguito presso la locale Questura ai fini della compiuta identificazione, evidenziavano, infatti, la falsità delle generalità (in particolare del nome e cognome) fomite dal predetto, correttamente identificato per I.V.. È pertanto indubbio che siffatta condotta integri gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 496 c.p., oggettivi e soggettivi. Le complessive circostanze spazio temporali entro cui il fatto è stato compiuto evidenziano senza dubbio la consapevolezza e la volontà del prevenuto di affermare il falso, in ordine alle proprie generalità, a ciò espressamente interpellato dai militari all’atto del controllo di Polizia.
Quanto alla fattispecie contestata al capo C) della rubrica, alcun dubbio, parimenti, può ritenersi sussistente circa la configurabilità, in tutti i suoi elementi costitutivi, del reato di cui all’art. 648 del codice penale.
In punto di diritto perché possa configurarsi il reato di cui all’art. 648 c.p., come contestato, occorre che l’imputato non abbia concorso nel reato presupposto.
Presupposto del reato è che anteriormente ad esso sia stato commesso altro delitto, al quale il ricettatore non abbia concorso né sotto il profilo morale né sotto il profilo materiale; quale presupposto soggettivo si richiede la prova della consapevolezza della illecita provenienza del bene. Per la punibilità della ricettazione, il reato presupposto non deve essere necessariamente stato accertato con sentenza irrevocabile né devono esserne stati individuati gli autori, essendo sufficiente che la sua sussistenza risulti al giudice chiamato a conoscere della ricettazione ed essendo configurabile tale fattispecie anche nel caso in cui il reato presupposto sia rimasto a carico di ignoti (così, Cass. IV, 7.11.1997).
Ciò premesso, dall’istruttoria dibattimentale è emerso che l’imputato è stato sorpreso, nelle descritte circostanze di tempo e luogo, nella disponibilità dei portagioie oggetto di contestazione – contenenti oggetti di bigiotteria – che alla vista dei militari tentava invano di occultare gettandoli sotto un’auto parcheggiata in loco; portagioie immediatamente recuperati dagli operanti di polizia e posti sotto sequestro (come da relativo verbale del 24.11.2016, in atti). I portagioie in questione, riconosciuti dai predetti operanti nelle foto agli stessi esibite durante la relativa escussione in aula (cfr. verbale stenotipico dell’udienza del 15.01.2021 e documentazione fotografica in atti), risultavano di provenienza delittuosa essendo stati oggetto di precedente furto, commesso ai danni di C.I. nel mese di novembre del 2016, presso la relativa abitazione nel centro storico di C., come dalla medesima riferito in aula, confermando di aver allo scopo sporto formale denuncia (cfr. verbale stenotipico della deposizione del teste C., escusso all’udienza del 19.03.2021). La stessa, inoltre, confermava che detti oggetti le erano stati successivamente restituiti, previa convocazione in Questura, ove questa li aveva riconosciuti come propri (come d’altronde comprovato dal relativo verbale di restituzione del 5.12.2016, in atti). L’analisi comparata, poi, del verbale di sequestro (operato a carico dell’imputato in data 24.11.2016) e di restituzione a C.I. dei beni rinvenuti (del 5.12.2016) evidenzia in maniera inconfutabile che trattasi dei medesimi oggetti.
Orbene, da un canto, non sono emersi dall’istruttoria dibattimentale elementi a comprova che l’imputato avesse contribuito, in senso materiale o morale, a commettere il reato presupposto, mentre è univocamente emersa la provenienza delittuosa dei beni nella cui disponibilità lo I. veniva sorpreso ed in ordine ai quali, oltre ad averne tentato l’occultamento o comunque il disfacimento, non era in grado di fornire alcuna valida giustificazione né sapeva indicarne la relativa provenienza. Circostanze che univocamente considerate, alla luce del contesto spazio-temporale e del complessivo contegno serbato dal prevenuto, consentono di ritenere il medesimo perfettamente consapevole della provenienza delittuosa dei suddetti beni. A ben vedere, infatti, secondo i consolidati principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, qui pienamente condivisi, “la consapevolezza dell’agente della provenienza delittuosa della cosa può essere desunta da qualsiasi elemento di fatto e da qualsiasi indizio giuridicamente apprezzabile, compreso il comportamento dell’imputato; cosicché è idoneamente provata in forza dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, circostanza che è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in malafede” (così, Cass. II, 3.04.2007 n. 23025 e Cass. II, 17.05.2007 n. 23387). Giova, inoltre, sottolineare come del tutto implausibile deve ritenersi l’asserzione resa dell’imputato in sede di spontanee dichiarazioni (all’udienza del 19.03.2021) circa l’aver trovato a terra i portagioie oggetto di contestazione, dato il comportamento dal medesimo assunto al momento del controllo di polizia del 24.11.2016, evidentemente incompatibile con un ipotetico ritrovamento casuale.
Ciò posto, tenuto conto della complessiva portata del fatto-reato, come configuratosi nel caso di specie, si ritiene possibile riconoscere l’ipotesi attenuata prevista dal comma secondo dell’art. 648 c.p. che costituisce, secondo la pacifica interpretazione della giurisprudenza di legittimità, circostanza attenuante speciale. In particolare, tenuto conto del valore delle cose ricettate, certamente esiguo, trattandosi di portagioie in plastica e in similpelle contenenti oggetti di bigiotteria (come confermato dal teste C.I.), e date le concrete modalità della condotta, può farsi applicazione, nel caso in esame, dell’attenuante speciale del fatto di particolare tenuità.
Quanto, invece, al reato contestato al capo A) della rubrica, l’imputato deve essere mandato assolto, non potendosi ritenere integrati, alla luce del compendio probatorio in esame, i relativi elementi costitutivi. A ben vedere, infatti, l’elemento oggettivo del reato previsto dall’art. 337 c.p. consiste nell’uso di violenza o minaccia nei confronti del pubblico ufficiale (o dell’incaricato di pubblico servizio), tesa a coartarne o impedirne l’agire funzionale, restando da ciò esclusa (secondo la pacifica interpretazione giurisprudenziale del disposto normativo) ogni resistenza meramente passiva, come la mera disobbedienza. Nel caso di specie, secondo quanto riferito dai due testi qualificati destinatari della condotta incriminata, l’imputato – fermato e controllato dai due agenti di p.s. nelle suddette circostanze spazio-temporali – rifiutava di essere accompagnato presso la locale Questura (per i necessari controlli sulla relativa identità) facendo leva con le mani e con i piedi sull’auto di servizio della polizia. In ciò si risolveva, secondo la ricostruzione dei fatti resa dai militari in aula, la resistenza opposta dallo I.. Il descritto comportamento, espressivo di resistenza meramente passiva, non può ritenersi integrare gli estremi del delitto in parola. Come, infatti, statuito dalla costante giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, “la resistenza meramente passiva, in quanto negazione di qualunque forma di violenza o minaccia, rimane al di fuori della previsione legislativa di cui all’art. 337, anche nel caso in cui il funzionario sia costretto ad usare la forza per vincerla” (così, Cass. VI, 15.07.1996 n. 7061); per le stesse ragioni, peraltro, la Suprema Corte ha escluso la sussistenza del reato in relazione alla condotta consistita nel puntare i piedi e le mani su di un’auto della polizia per evitare di essere caricato sulla stessa e di essere così condotto negli uffici di p.s. (Cass. VI, 10.02.2015 n. 6069).
Si impone, pertanto, limitatamente al reato contestato al capo A) della rubrica, una pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste, risultando invece accertata la responsabilità dell’imputato per i fatti contestati ai capi B) e C) della rubrica.
Quanto al trattamento sanzionatorio, data l’unitarietà della cornice spazio-temporale in cui tali fatti sono stati commessi, può ritenersi ricorrere la medesimezza del disegno criminoso di cui all’art. 81, comma 2, c.p. con la conseguente applicazione, in favore dell’imputato, del relativo regime sanzionatorio. Non si ritiene, invece, possibile, riconoscere all’imputato le circostanza attenuanti generiche in assenza di qualsivoglia comportamento collaborativo e di resipiscenza; né il medesimo può accedere al beneficio di cui all’art. 163 c.p. avendone già goduto in precedenza per più di un volta e non potendosi in ogni caso effettuare una positiva prognosi di non recidivanza, stante la presenza di precedenti specifici a carico del prevenuto nel relativo certificato penale (cfr. certificato penale in atti).
Conseguentemente, valutati i criteri tutti di cui all’art. 133 c.p., in particolare l’intensità del dolo quale si desume dalle modalità di commissione del fatto, riconosciuta la diminuente di cui all’art. 648, comma 2, c.p. e riuniti i fatti sotto il vincolo della continuazione, stimasi pena equa da infliggere al prevenuto quella di mesi dieci di reclusione ed Euro 300,00 di multa. Pena così determinata: pena base per la violazione più grave, individuata nel reato di cui all’an:. 648 c.p., con l’applicazione della riconosciuta attenuante speciale di cui al relativo comma 2, mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo b) della rubrica (art. 496 c.p.) nella misura indicata. Alla condanna segue l’obbligo a carico del prevenuto al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara I.V. colpevole dei reati a lui ascritti ai capi B) e C) della rubrica e, riconosciuta la diminuente di cui all’art. 648 comma 2 c.p., riuniti i fatti sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Letto l’art. 530 c.p.p. assolve I.V. dal reato a lui ascritto al capo A) della rubrica perché il fatto non sussiste.
Motivi in giorni 70.
Così deciso in Campobasso, il 10 settembre 2021.
Depositata in Cancelleria il 17 novembre 2021.
Scarica la Sentenza in formato PDF
Per scaricare Tribunale Campobasso, Sent., 17-11-2021 fai click QUI


















































































