La Corte di Cass. Con Sent. n. 18736/ 2017 escludendo l’ipotesi attenuata in ragione del valore non particolarmente lieve del bene ricettato, si è conformata all’orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 51818 del 6.12.2013, Imp. Brunetti, Rv 258118) secondo cui, in tema di ricettazione, se il valore del bene non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la particolare tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall’art. 133 c.p., che consentono di configurare l’attenuante e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obiettivo (quale l’entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell’agente.
Massima a cura di Graziella Sangrigoli
TESTO DELLA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMU Giacomo – Presidente –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. PACILLI Giuseppina – rel. Consigliere –
Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T.M., n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 672/2016 della Corte d’Appello di Catania del 3.3.2016;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nella pubblica udienza del 23.3.2017 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Dr. Baldi Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 3 marzo 2016 la Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza emessa in data 25 giugno 2014 dal Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato l’imputato, in atti generalizzato, colpevole del reato di ricettazione di un veicolo, provento di furto, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso detta sentenza il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:
– inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 597 e 603 c.p.p., per avere la Corte territoriale acquisito irritualmente, ex officio e senza richiesta istruttoria ex art. 603 c.p.p., la querela e il certificato di morte del querelante, così raggiungendo, senza l’osservanza delle norme di rito, la prova del reato presupposto, che difettava in primo grado;
– inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, atteso che la Corte territoriale non avrebbe ritenuto sussistente l’ipotesi attenuata in ragione del valore del bene ricettato, invero da considerarsi scarso. Ad avviso del ricorrente, inoltre, la medesima Corte avrebbe dovuto, in alternativa, riconoscere l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4.
All’odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all’esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
Motivi della decisione
1) Il ricorso è integralmente inammissibile.
1.1) Il primo motivo, con cui il ricorrente censura l’acquisizione della querela e del certificato di morte del querelante, è manifestamente infondato.
Il ricorrente, difatti, trascura di considerare che la querela e il certificato di morte del querelante sono stati acquisiti con il consenso delle parti, come affermato a pagina 1 della sentenza impugnata, sicchè, come è di tutta evidenza, non ha pregio alcuno la doglianza prospettata in questa sede sull’irritualità dell’acquisizione della querela.
1.2) Il secondo motivo è, in parte, privo della necessaria specificità, in parte non consentito.
Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte d’appello, che ha negato la ricorrenza dell’ipotesi attenuata di ricettazione, affermando che “non si colgono elementi processuali desumibili dagli atti, tali da consentire la concessione dell’attenuante di cui al capoverso dell’art. 648 c.p. e ciò avuto riguardo alla circostanza che trattasi di veicolo perfettamente funzionante sebbene non di recente fabbricazione”.
In tal modo la Corte territoriale, escludendo l’ipotesi attenuata in ragione del valore non particolarmente lieve del bene ricettato, si è conformata all’orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 51818 del 6.12.2013, Imp. Brunetti, Rv 258118) secondo cui, in tema di ricettazione, se il valore del bene non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la particolare tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall’art. 133 c.p., che consentono di configurare l’attenuante e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obiettivo (quale l’entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell’agente.
1.2.1) La doglianza sulla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 non può essere dedotta in questa sede.
Come si evince dal non contestato riepilogo dei motivi di appello, riportato nella sentenza impugnata, il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 non aveva costituito motivo di appello.
La relativa censura è, pertanto, in questa sede tardiva, non essendo deducibili in sede di legittimità vizi di motivazione non fatti valere in precedenza come motivo di appello (Cfr: Sez. 5, n. 48703 del 24 settembre 2014, CED Cass. n. 261438).
Ad ogni modo, l’avere la Corte territoriale escluso che il valore del bene fosse particolarmente lieve conduce a ritenere non applicabile nemmeno l’art. 62 c.p., n. 4, che postula un danno di speciale tenuità. Questa Corte (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 50066 del 15.11.2013, Imp. Cipriani, Rv 257647), difatti, ha affermato che, ove il danno patrimoniale superi la soglia della speciale tenuità, vanno escluse sia l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 sia l’attenuante di cui all’art. 648 c.p., comma 2, perchè il fatto non può essere considerato di particolare tenuità in considerazione dell’entità e della qualità della res provento di delitto.
2) Da ultimo, va precisato che, tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione, non si è verificata l’estinzione del reato per prescrizione.
3) La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 23 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2017

















































































