Massima
PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO : Per il Tribunale di Frosinone, la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto è applicabile anche ai reati edilizi, a condizione che, oltre ai limiti normativi imposti dall’articolo 131-bis cod. pen., le obiettive modalità della condotta e le finalità della stessa, siano tali da non creare particolare allarme sociale e che le opere siano state realizzate precedentemente al sopralluogo.
(Tribunale Frosinone, Sent., 11-02-2019).
Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista in Catania
Fonte del testo della Sentenza: UTET/PLURIS 2019, consultato in data 8/6/19
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Testo della Sentenza
Testo della Sentenza del Tribunale Frosinone, emessa e depositata l’ 11-02-2019
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
UFFICIO DEL GIUDICE MONOCRATICO
Il Giudice On.P., Dr. Federica Cellitti, nell’udienza dell’11.02.2019, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e dei contestuali motivi la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale
CONTRO
T.M. nato a P. li (…) residente ivi in Via del P. n. 32/A nella sua qualità di proprietario e committente dei lavori
IMPUTATO
del reato p.p.
- A) dall’art. 44 lett b) D.P.R. n. 380 del 2001 ( già art. 20 lett b) L. n. 47 del 1985 ) per aver realizzato senza aver conseguito il prescritto permesso a costruire, un porticato in aderenza al fabbricato residenziale, con struttura di pilastri in mattoni e copertura in legno lamellare, avente le dimensioni di ml 9,50 x 1,60 da un lato e mtìl dall’altro ed altezza variabile da mt 2,40 a mt 2,80 circa;
- B) dagli artt. 81 c.p. e artt. 93,94 e 95 D.P.R. n. 380 del 2001 (artt. 17, 18 e 20 L. n. 64 del 1974) per avere omesso di dare preavviso alle autorità dei lavori di cui sopra , ricadenti in zona sismica e per averli iniziati senza preventiva autorizzazione;
Fatti accertati in Paliano in Via del Pontone il 17.07.2014
Svolgimento del processo
All’esito delle indagini preliminari, con atto del 04.05.2016, il PM citava l’imputato a comparire di fronte a questo Ufficio per rispondere dei reati a lui ascritti secondo la ricostruzione in fatto e di cui al sopra riportato capo di imputazione.
All’udienza dell’11.10.2016 si procedeva all’apertura del dibattimento con l’ammissione delle prove addotte dalle parti e l’acquisizione della documentazione offerta; alle udienze del 9.5.2017 e del 20.2.2018 si procedeva all’escussione dei testi presenti addotti dal PM; dopo il rinvio dell’udienza del 3.9.2018 per acquisire le trascrizioni dell’udienza precedente, all’udienza odierna, le parti rassegnavano le conclusioni sopra sintetizzate ed il processo veniva deciso con sentenza del cui dispositivo e dei cui contestuali motivi era data lettura.
Motivi della decisione
L’imputato è chiamato a rispondere, di fronte a questo ufficio, del reato p. e p. dagli artt. 44 lett. b) D.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 81 c.p. e 93, 94 e 95 del D.P.R. n. 380 del 2001 per i fatti di cui al sopra riportato capo di imputazione accertati in P. Via del P. li 17.07.2014.
Ritiene il giudice che, all’esito della istruttoria dibattimentale svolta, non possa essere affermata la penale responsabilità̀ dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti.
I testi escussi, C.E.P. e M.A., hanno dichiarato che, in data 17.7.2014 recatisi sulla proprietà̀ del Signor T.M., accertavano un abuso edilizio: in particolare, il teste C., dell’Ufficio Tecnico del Comune di Paliano, sentito all’udienza del 09.05.2017 riferiva che “l’abuso consiste nella realizzazione di un porticato su un fabbricato esistente, con pilastri in mattoni e coperture in legno lamellare le dimensioni erano 9,50 per 1,60 di larghezza e 2,80 per 2,80 su di un lato” in assenza di permesso di costruire e delle preventiva autorizzazione sismica (cfr pag. 4 delle trascrizioni dell’udienza del 9.5.2017). Il teste E.N., sentito alla medesima udienza, riferiva di essere stato il proprietario del fabbricato principale fino al 2004 e di aver provveduto egli stesso negli anni ’97’98 a realizzare il porticato, sebbene con diversi materiali rispetto a quelli attuali.
Emergeva che l’opera era stata eseguita senza aver dato preavviso alle autorità di lavori ricadenti in zona sismica e per averli iniziati senza preventiva autorizzazione degli uffici competenti.
Non vi è dubbio che l’opera sia stata realizzata in assenza di tale autorizzazione preventiva e che il T. era il proprietario e committente dei lavori.
Al fatto così ricostruito può ritenersi applicabile l’art. 131 bis c.p., come introdotto dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015.
Si evidenzia, al riguardo, che “La esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131bis cod.pen., ha natura sostanziale ed applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare di ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. Pen, la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata. (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 22381 del 17/04/2015).
Orbene, in conformità allo schema normativo dell’art. 131bis c.p., si rileva che il fatto appare di non particolare allarme sociale; i due reati sono contravvenzioni puniti con pene inferiori alle soglie indicate; considerate le obiettive modalità delta condotta e le finalità della stessa, tali da non creare particolare allarme sociale, considerato che il comportamento del prevenuto risulta non abituale e avuto riguardo all’esiguità del danno procurato, considerato che le opere erano state realizzate precedentemente il sopralluogo, può ritenersi che l’offesa sia di particolare termite ai fini della esclusione della punibilità prevista dalla nuova discipline in materia. I motivi della condotta non possono ricondursi alla categorie dei motivi abietti o futili né vi è alcuna crudeltà nell’azione. L’imputato è infine totalmente incensurato.
Le risultanze evidenziate e le considerazioni che precedono fondano, pertanto, una sentenza di assoluzione con la formula di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 131 bis c.p. e 530 c.p.p.
assolve l’imputato dai reati a lui ascritti perché non punibile per particolare tenuità del fatto. Così deciso in Frosinone, il 11 febbraio 2019.
Depositata in Cancelleria il 11 febbraio 2019.

















































































