Punibile il gestore del bed and breakfast che non comunica le generalità degli ospiti
In tema di contravvenzioni previste dal TULPS, la previsione dell’art. 109 del R.D. n. 773 del 1931 (che obbliga i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive di comunicare all’autorità locale di p.s. le generalità delle persone alloggiate entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo) è sanzionata penalmente dall’art. 17 del medesimo Testo Unico e si applica indistintamente non solo ai proprietari o gestori di alberghi, ma anche a chi gestisce tutte le altre strutture ricettive, senza distinzioni di sorta, comprese quelle non convenzionali, non autorizzando la norma precettiva alcuna differenziazione basata sulle dimensioni strutturali e sul numero di camere dell’alloggio che offre ospitalità (Cassazione penale, sez. 1, sentenza 11 maggio 2017, n. 23308).
Massima a cura del dott. Alessio Scarcella – Consigliere della Corte Suprema di Cassazione (UTET/PLURIS 2017, consultato il 26/05/2017)
Testo della sentenza della Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-04-2017) 11-05-2017, n. 23308
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. BONI Monica – rel. Consigliere –
Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere –
Dott. CAIRO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T.C., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 153/2016 TRIBUNALE di SAVONA, del 18/04/2016;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con sentenza del 18 aprile 2016 il Tribunale di Savona condannava l’imputata T.C. alla pena di Euro 206,00 di ammenda, in quanto ritenuta responsabile del reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 109, contestatole perchè, in qualità di esercente attività di affittacamere, dal (OMISSIS) ometteva di comunicare all’autorità di p.s., entro le ventiquattrore successive al loro arrivo, le generalità degli ospiti, fatto accertato il (OMISSIS).
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello, in seguito qualificato come ricorso per cassazione, l’imputata a mezzo del difensore, il quale ha dedotto che la sentenza non ha fatto corretto uso delle risultanze processuali, non avendo considerato che l’imputata non aveva svolto attività qualificabile come affittacamere, ma quale attività non imprenditoriale di bed and breakfast, non soggetta alla normativa di cui al T.u.l.p.s..
3. Il ricorso è inammissibile perchè basato SU infondato.
3.1 Va premesso che le disposizioni di cui all’art. 109 T.U.L.P.S. hanno subito reiterati interventi di modifica, che si sono succeduti nel tempo. Dopo l’introduzione di testi normativi che avevano inciso sull’apparato sanzionatorio, quali il D.Lgs. n. 480 del 1994, art. 4, che aveva modificato l’art. 109, comma 4, prevedendo la sanzione penale specifica differenziata tra persona alloggiata italiana o straniera ed il successivo D.L. n. 97 del 1995, conv. L. n. 203 del 1995 (riordino della materia del turismo, spettacolo e sport) che aveva introdotto un’unica sanzione amministrativa con conseguente depenalizzazione della violazione, la L. 29 marzo 2001, n. 135 ha riscritto per intero l’art. 109 TULPS, articolandone il testo in tre commi nei seguenti termini:
“Art. 109. – 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonchè i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purchè munito della fotografia del titolare.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell’interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno”.
La novella dell’art. 109 non aveva comportato la previsione di alcuna sanzione, nè penale, nè amministrativa, determinando in tal modo il rinvio alla pena disposta dall’art. 17 TULPS. In tale senso si è pronunciata questa Corte, affermando che l’obbligo per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive di comunicare all’autorità locale di p.s. le generalità delle persone alloggiate entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo è sanzionata penalmente dalla disposizione sussidiaria di cui all’art. 17 del T.U.L.P.S., avendo la L. n. 135 del 2001 riformulato la norma ed eliminato la sanzione amministrativa che era stata introdotta con la depenalizzazione del D.L. n. 97 del 1995. (Sez. 3, n. 37145 del 07/07/2005, Parati, rv. 232474; Sez. 1, n. 42565 del 06/11/2008, Montoro, rv. 241720).
Con il D.Lgs. n. 79 del 2011 (codice statale in tema di ordinamento e mercato del turismo) è stata abrogata la L. n. 135 del 2001; tuttavia, la sostituzione in toto della predetta legge con la novella non ha comportato la eliminazione dell’effetto abrogativo sostitutivo dell’art. 109 TULPS, che si è già verificato e non può derivarne la riviviscenza del testo introdotto con D.L. n. 97 del 1995, che prevedeva la sanzione amministrativa (Sez. 3, n. 19037 del 18/04/2007, Caggegi). Tanto trova conferma anche nel fatto che il successivo D.L. n. 201 del 2011, conv. nella L. n. 214 del 2011 (decreto semplificazione) all’art. 40, comma 1, prevede la semplificazione degli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutture ricettizie dell’art. 109 TULPS e modifica il solo comma 3, sostituito dal seguente testo: “3. Entro le ventiquattrore successive all’arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”.
3.2 Tanto premesso, la ricorrente assume con l’impugnazione di non essere soggetta all’obbligo di comunicazione dei dati personali degli ospiti alloggiati nella struttura dalla stessa gestita poichè non si tratterebbe di attività di affittacamere, ma di “bed and breakfast”, gestita in forma non imprenditoriale. Va osservato in primo luogo che tale assunto è genericamente formulato ed assertivo, perchè basato soltanto sull’affermazione di tale postulato, non illustrato nelle ragioni giustificative e negli elementi fattuali che dovrebbero dimostrarlo; si ignorano, infatti, le dimensioni della struttura e le modalità della sua gestione, così come difetta totalmente l’indicazione delle ragioni giuridiche della pretesa esenzione dall’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 109 TULPS. 3.2 Per contro, in modo del tutto corretto il Tribunale ha rilevato che la norma precettiva non autorizza alcuna differenziazione basata sulle dimensioni strutturali e sul numero di camere dell’alloggio che offre ospitalità, perchè assoggetta i proprietari o gestori di alberghi, ma anche di tutte le altre strutture ricettive, senza distinzioni di sorta, comprese quelle non convenzionali, al rispetto dell’obbligo di comunicazione delle generalità dei clienti entro il termine di ventiquattrore, adempimento che nel caso di specie non è stato del tutto effettuato.
Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa, insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in Euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di 1.500,00 Euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

















































































