Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale dei minorenni aveva prosciolto l’imputato, al momento del fatto minore di 14 anni, per aver danneggiato l’autovettura di proprietà di una signora scagliando addosso alla vetture dei sassi, la Corte di Cassazione (sentenza 11 ottobre 2017, n. 46585) – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui il proscioglimento andava disposto per non essere il fatto di danneggiamento semplice depenalizzato, attesa la mancanza dell’aggravante della c.d. esposizione alla pubblica fede in quanto la proprietaria dell’auto era presente al momento del fatto – ha affermato che se il bene, oggetto di danneggiamento , è sotto il controllo dell’avente diritto, non è ravvisabile l’aggravante della c.d. esposizione alla pubblica fede prevista dall’art. 625, n. 7 c.p. richiamato dall’art. 635, cpv., c.p., situazione, questa, nella quale si trovava la vettura della vittima, la quale era sì parcheggiata sulla pubblica via ma in assenza di affidamento alla pubblica fede, essendo sotto la diretta vigilanza della proprietaria.
Massima a cura della Redazione Wolters Kluwer – UTET/PLURIS consultato il 20/10/2017
Testo della sentenza Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-05-2017) 11-10-2017, n. 46585
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DAVIGO Piercamillo – Presidente –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
Dott. VERGA Giovanna – Consigliere –
Dott. ALMA Marco Maria – Consigliere –
Dott. DI PISA Fabio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
I.A., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 79/16 del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, del 21.04.2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Baldi Fulvio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso udito per l’imputato, l’avv. Marco Annecchino in sostituzione dell’avv. Pierluigi Pugliese, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso:
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha dichiarato n.d.p. nei confronti del minore I.A. per essere, egli, al momento dei fatti, minore degli anni 14, ricorre il difensore di fiducia del minore, chiedendo l’annullamento della pronuncia e lamentando l’erroneità della stessa che ha ritenuto sussistente, ma scriminato per minore età, il tentativo di danneggiamento aggravato, senza rilevare l’inesistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7, che non può ravvisarsi, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, se il bene, oggetto di danneggiamento, è sotto il controllo dell’avente diritto e che in tale situazione si trovava la vettura della D.C., come emerge dalla sentenza impugnata, posto che era sì parcheggiata sulla pubblica via ma in assenza di affidamento alla pubblica fede, essendo sotto la diretta vigilanza della proprietaria. L’ipotesi di cui all’art. 635 c.p., comma 1, peraltro, è stata abrogata e comunque, il reato era procedibile a querela, querela che manca nel caso in esame.
Rivendica il ricorrente anche l’interesse a ricorrere essendo la formula del proscioglimento per difetto di capacità meno garantista della formula piena.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va innanzitutto riconosciuto l’interesse a ricorrere attesa la diversa natura ed estensione delle due formule assolutorie ed anche la diversità degli effetti ad esse connessi.
Emerge, poi, dalla lettura dell’impugnata sentenza che agli agenti intervenuti nell’immediatezza dell’accaduto su richiesta di D.C.F., persona offesa, quest’ultima aveva indicato gli autori del lancio di pietre contro la propria autovettura, segno evidente ch’ella era presente al momento dei fatti avendo in custodia la propria vettura, tanto da attivare subito il presidio pubblico.
Questa Corte, con decisioni che questo collegio condivide, ritenendo opportuno darvi continuità, ha già affermato che la “ratio” della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nel fatto che si tratta di cose prive di custodia da parte del proprietario, con la conseguenza che la proprietà o il possesso di esse ha come presidio soltanto il senso del rispetto da parte dei terzi. Sez. 2, Sentenza n. 44331 del 2010, Rv. 249181; n. 44953 del 2016 Rv. 268318. Nel caso in esame non è stato affatto accertato l’affidamento alla pubblica fede ed anzi, per quel che emerge dalla motivazione della sentenza sembra che debba proprio escludersi un affidamento del genere.
La decisione impugnata va pertanto annullata senza rinvio perchè, esclusa l’aggravante, a norma del D.Lgs. n. 7 del 2016, il fatto non è previsto dalla legge come reato, a norma.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2017

















































































