Non Sussiste il Reato di Stalking: Imputato Assolto

Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Penale, in composizione monocratica, ha emesso la sentenza n. 2230 del 6 maggio 2024 nei confronti di D.M.R., imputato per i reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e atti persecutori (art. 612 bis c.p.) con le aggravanti di futili motivi e minorata difesa della vittima.

Capo A – Maltrattamenti in famiglia: D.M.R. è stato accusato di aver maltrattato la convivente R.S. con condotte violente e offensive dal 2011 al 2022. Le testimonianze hanno descritto una relazione conflittuale caratterizzata da frequenti litigi e comportamenti reciproci di violenza fisica e verbale.

Il Tribunale ha riscontrato le seguenti motivazioni per l’assoluzione:

  1. Contraddittorietà delle Dichiarazioni: Le dichiarazioni della parte civile sono risultate contraddittorie e imprecise, mancando di coerenza e linearità nel racconto degli episodi di violenza.
  2. Mancanza di Prove Oggettive: Non sono emerse prove oggettive che confermassero le accuse di maltrattamenti sistematici e prevaricatori da parte dell’imputato. Le testimonianze dei familiari e dei conoscenti hanno descritto un quadro di conflittualità reciproca, piuttosto che una situazione di sottomissione e vessazione unilaterale.
  3. Reciprocità delle Condotte: Il Tribunale ha rilevato una reciprocità nelle condotte violente e offensive tra i due conviventi. Entrambi hanno posto in essere comportamenti ingiuriosi e vessatori, escludendo quindi un disegno criminoso unilaterale finalizzato alla prevaricazione della parte civile.
  4. Clima Conflittuale di Coppia: La relazione è stata caratterizzata da un clima di tensione permanente e litigi verbali e fisici continui. Tale contesto esclude l’elemento soggettivo del reato di maltrattamenti, non essendo dimostrato un intento unitario e programmatico di sottoporre la parte civile a un regime di vita mortificante e insostenibile.

Per queste ragioni, D.M.R. è stato assolto con formula dubitativa perché il fatto non costituisce reato.

Capo B – Atti persecutori: D.M.R. è stato inoltre accusato di stalking nei confronti di R.S. dopo la fine della loro relazione nell’agosto 2022. Le accuse includevano messaggi minacciosi e appostamenti sotto casa della vittima.

Le motivazioni per l’assoluzione sono le seguenti:

  1. Mancanza di Prove: Le accuse di stalking non sono state supportate da prove. Le dichiarazioni della vittima sono risultate contraddittorie e prive di riscontri oggettivi.
  2. Giustificazioni: La presenza dell’imputato nei pressi dell’abitazione della vittima è stata giustificata da altre ragioni, come la frequentazione di familiari che abitano nella stessa zona e la necessità di recarsi da un meccanico situato nelle vicinanze per riparazioni al suo motorino.
  3. Dubbi sulla condotta dell’imputato: Il Tribunale ha ritenuto che le condotte dell’imputato potessero essere interpretate come conseguenze di un clima conflittuale e non come atti di stalking intenzionali e sistematici. Inoltre, è stato rilevato che la denuncia della vittima potrebbe essere stata motivata dalla richiesta di pagamento di lavori di ristrutturazione eseguiti dall’imputato.

Di conseguenza, D.M.R. è stato assolto perché il fatto non sussiste.

Sentenza:

  • Assolto dal capo A) perché il fatto non costituisce reato.
  • Assolto dal capo B) perché il fatto non sussiste.

Se vuoi approfondire lo studio del reato di atti persecutori (stalking) ex art. 612bis c.p., guarda il video correlato:

Testo della Sentenza Tribunale Bari, Sez. I, Sent., 06/05/2024, n. 2230:

 fonte: Banca dati giuridica One LEGALE, consultata il 13/06/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE MONOCRATICO

del TRIBUNALE di BARI

Prima Sezione Penale

Dott.ssa Antonietta GUERRA

con la presenza del P.M., V.P.O. Avv. Lorenzo SCARAMUZZI

e con l’assistenza del Cancelliere, dott.ssa Antonella RANIERI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale di primo grado contro

D.M.R., nato il (…) a B. ed ivi residente alla via N. L. n. 17, int.9 – libero, presente; assistito e difeso, di fiducia, dall’avv. Gennaro Giorgio, del Foro di Bari – presente.

IMPUTATO

A) per il delitto p. e p. dagli artt. 61 nn. 1 e 5, 572 comma 1 c.p. perché, per futili motivi e profittando dì circostanze di minorata difesa della vittima, maltrattava R.S., con la quale dal maggio 2011 aveva intrapreso una stabile e continuativa relazione sentimentale, a seguito della quale avevano deciso di convivere dall’aprile 2016, sottoponendola sistematicamente ad una pluralità di atti di offesa all’onore, al decoro ed alla libertà morale – basati su una condotta narcisistica ovvero incentrata esclusivamente sulla propria persona, costanti manifestazioni di mancanza di rispetto, offese, aggressioni fisiche – consistenti in spinte, schiaffi e pugni sul corpo e anche mediante il lancio di oggetti vari contro la sua persona, minacce del tipo che se non avesse fatto le cose come diceva lui, l’avrebbe lasciata; condotte tali da rendere abitualmente dolorosa, vessatoria e mortificante la relazione di coppia, al punto da indurre la donna a temere per la sua incolumità e rivolgersi alle forze dell’ordine. In particolare, il D.M.:

– nell’estate del 2011, nel mentre si trovavano a bordo della sua autovettura unitamente alla R., all’interno di un’area di servizio, a seguito dell’ennesima discussione per futili motivi, l’uomo andava in escandescenza e colpiva la donna con uno schiaffo al volto. Poi, il D.M. apriva la portiera dal lato dove era seduta la vittima e con uno spintone la scaraventava fuori dal veicolo, facendola rovinare in terra, per poi richiudere lo sportello e proseguire la marcia, lasciando la donna al suolo;

– durante la convivenza, in diverse occasioni, a seguito di diverbi per futili motivi, quando la donna gli prendeva il polso al fine di riportarlo alla calma, egli aumentava la sua aggressività e intimava alla R. di non toccarlo, quindi la spingeva bruscamente per allontanarla, per poi colpirla nuovamente con schiaffi al volto e pugni sulle braccia, di cui portava i segni per giorni.

– nel mese di agosto 2022, a bordo del traghetto diretto verso l’Albania, per futili motivi legati al fatto che, contrariamente al volere della donna, lui volesse rientrare all’interno del cabinato colpiva la R. con uno spintone e un forte schiaffo in pieno volto.

Con le aggravanti del fatto commesso per futili motivi e profittando di circostanze di minorate difesa della vittima;

Fatto commesso in Bari fin dall’estate del 2011 ed in particolare dall’aprile 2016 all’attualità (querela del 12.10.2022).

B) per il delitto p. e p. dagli artt. 61 nn. 1 e 5, 612 bis commi 1 e 2 c.p., perché, per futili motivi profittando di circostanze di minorata difesa della vittima, non accettando la fine della relazione sentimentale a cui R.S. decideva di porre fine nell’agosto del 2022, poneva essere nei suoi confronti condotte perduranti e persecutorie dirette ad offendere, minacciare ed aggredire la vittima, interferendo nella quotidianità della stessa, provocandole un grave stato di ansia ed un fondato timore per la propria incolumità.

In particolare, D.M.R.:

– inviava quasi quotidianamente messaggi e memo vocali sulle applicazioni whatsapp, telegram e Messenger in uso alla R., nei quali dapprima richiedeva alla donna di ripensare alla decisione presa di lascarlo, poi, a seguito dei reiterati rifiuti della donna, cominciava ad insultarla e a minacciarla con frasi del tipo “TE LA FARO’ PAGARE, VEDRAI, TI FARO’ PERDERE LA CASA, FARAI UNA BRUTTA FINE…!!!”. Fino a quando la donna decideva di bloccare tutti i contatti con il prevenuto;

– A bordo del suo motociclo, giornalmente passava lentamente e ripetutamente sotto l’abitazione della R. e osservava il balcone dell’abitazione di quest’ultima per poi fermarsi talvolta un po’più avanti e appostarsi a bordo strada per tenere d’occhio il portone di casa, al fine di monitorare eventuali spostamenti della vittima;

– Intorno alla fine del mese di settembre, inaspettatamente si presentava presso l’abitazione del fratello della vittima, R.P., per recuperare il resto dei suoi effetti personali, quindi gli riferiva le seguenti frasi: “A TUA SORELLA GLIELA FARO’ PAGARE AMARAMENTE…STAI ATTENTO ANCHE TU…!!!”

– Il 7/8.10.2022, verso le ore 11.00, all’uscita dal portone di casa della R.S., il D.M. sopraggiungeva in controsenso a bordo del suo motorino fino a raggiungerla, dove le rivolgeva insulti e minacce del tipo: “MI FAI RIDERE… VEDRAI CHE COSA TI SUCCEDERA’…!!!”

Con le aggravanti del fatto commesso da persona che è stata legata da relazione affettiva con la persona offesa, per futili motivi e profittando di circostanze di minorata difesa della vittima;

Fatto commesso in Bari dall’agosto 2022 fino all’8.10.2022, con condotta perdurante all’attualità

Parte civile: R.S., nata a B. il (…) – assente; difesa dall’avv. Vittorio Gironda, del Foro di Bari – assente.

Svolgimento del processo

Con decreto emesso il 04.11.2022, il Giudice per le indagini preliminari in sede disponeva procedersi a giudizio immediato nei confronti dell’imputato, D.M.R., dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere dei reati a lui contestati, rispettivamente, ai capi A) e B) d’imputazione.

All’udienza del 07.02.2023, ammessa la costituzione di parte civile proposta nell’interesse della persona offesa, R.S., il Giudice dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva i mezzi di prova così come richiesti dalle parti, rinviando a udienza successiva per l’avvio dell’istruttoria.

All’udienza del 09.05.2023, venivano ascoltati i testi D.G., N.R., G.G., questi intervenuti nella sola attività di raccolta della prova dichiarativa da parte delle persone informate sui fatti, nonché R.S. (parte civile) e gli ulteriori testi a carico, R.A., R.P., M.D. e P.C.. Veniva revocata l’ordinanza ammissiva del teste R.A., essendosi registrata rinuncia alla relativa escussione.

All’udienza dell’11.07.2023, venivano escussi i testi della difesa, C.R. e L.N.. All’esito dell’udienza, decidendo sull’istanza presentata dalla difesa dell’imputato, il Giudice revocava la misura del divieto di avvicinamento alla p.o., ordinandone l’immediata cessazione.

All’udienza del 21.11.2023, venivano ascoltati i testi C.A., S.F. e R.F.; l’imputato si sottoponeva ad esame. Veniva, inoltre, acquisita la documentazione depositata dalla difesa tecnica dell’imputato, con riserva sulla richiesta di acquisizione della pennetta usb.

All’udienza del 16.01.2024, previa acquisizione della pennetta usb depositata dalla difesa tecnica dell’imputato, stante l’assenza di opposizione da parte del Pubblico Ministero e della parte civile, veniva escussa la teste C.R.S.C.. Dopodiché, revocata l’ordinanza ammissiva del teste D.N.R., essendovi rinuncia, il Giudice dichiarava chiusa l’istruttoria dibattimentale e rinviava il procedimento per la discussione.

All’udienza del 26.03.2024, celebrata dopo altra di rinvio, il Pubblico Ministero e la parte civile rassegnavano le proprie conclusioni, come rappresentate in epigrafe ed il procedimento veniva rinviato per la discussione della difesa.

All’udienza odierna la difesa rassegnava le proprie conclusioni e il Giudice decideva come da dispositivo letto all’esito della camera di consiglio.

Motivi della decisione

L’odierna vicenda processuale prende le mosse dalla denuncia-querela sporta dalla parte civile, R.S., in cui la stessa dava atto di essere stata vittima di condotte vessatorie da parte del compagno, sia durante la convivenza che dopo l’interruzione della relazione sentimentale, così delineando due segmenti di condotta, ascritte all’imputato, rispettivamente, a titolo di maltrattamenti in famiglia fino all’agosto 2022, e a titolo di atti persecutori dall’inizio di settembre 2022 all’ottobre 2022.

La R., infatti, dopo aver riferito di essere stata legata al D.M. da una relazione sentimentale iniziata nel 2011, descriveva che l’intera convivenza, iniziata all’incirca nell’anno 2016, era stata caratterizzata dalla condotta prevaricatrice del compagno, il quale “cercava in tutti i modi di farmi sottomettere a lui”, sia con aggressioni fisiche (spintoni, pugni), sia con violenze verbali (“diceva: “Sei una poco di buono, non vali niente! Tu e la tua famigli a… Sei una donnaccia!” tutte queste cose che mi facevano sentire male, male, mi umiliavano^. Ciononostante, per ammissione della stessa dichiarante, quando il D.M. minacciava di lasciare l’abitazione comune, la R. lo implorava di restare, bloccandolo, anche per i polsi, perché, nella sua narrazione, non voleva stare da sola. Parimenti, la parte civile confermava di non essere mai ricorsa ad accertamenti e/o cure mediche a seguito delle asserite aggressioni in suo danno, per amore verso il compagno, nonostante i lividi e il dolore derivante dalle percosse.

Nel prosieguo del racconto, dunque, la R. delineava un rapporto di coppia conflittuale rinveniente da alcuni motivi di attrito nella relazione con il D.M., che sfociavano, frequentemente, in animate discussioni.

Anzitutto la dichiarante riferiva una circostanza, antecedente alla convivenza, concernente il pagamento dei lavori di ristrutturazione effettuati dal D.M. nella casa abitativa acquistata dalla stessa dichiarante. A tal proposito, infatti, la parte civile riferiva che il compagno, dopo essersi offerto spontaneamente di effettuare questi lavori, la costringeva con minaccia a sottoscrivere un documento in cui la stessa si impegnava a corrispondergli, nel caso di vendita o donazione dell’immobile, ovvero di morte, la somma di Euro 15.000,00, a titolo di compenso dei lavori svolti. Nel prosieguo della narrazione, dunque, la R. precisava di aver firmato nuovamente la medesima dichiarazione, qualche anno dopo (verosimilmente in occasione della fine della relazione avvenuta nell’anno 2022), ma in assenza di qualsivoglia pressione da parte dell’imputato (“non è stato sotto violenza, in quel momento no”).

In secondo luogo, la parte civile delineava ulteriori frizioni nella relazione di coppia derivanti dai rapporti conflittuali tra il D.M. ed i suoi familiari, in particolar modo riferendo l’avversione dell’imputato nei confronti di sua sorella, R.A., la quale, residente fuori B., veniva ospitata periodicamente dalla dichiarante; l’imputato, infatti, “non la sopportava, diceva “Ti sfrutta, non la devi ospitare”, per cui, nei giorni di permanenza della R.A. a casa della compagna, decideva di passare la notte altrove.

Infine, la dichiarante dava atto di ulteriori motivi di discussioni rinvenienti sia dalla sua stessa gelosia (“volevo il nostro rapporto trasparente, vedere il telefono che ne so se capitava, o prendere in mano il telefono, “Non ti permettere!”, mi toglieva il telefono”), sia dalla divisione delle spese di gestione domestica, asserendo di non aver mai ricevuto alcun contributo da parte del compagno.

Nel racconto, dunque, la parte civile indugiava in ordine ad un episodio avvenuto nell’agosto del 2022, descrivendo che “niente io stavo affacciata a guardare il traghetto che si stava staccando, dopodiché lui… “No, andiamo dentro”, io dissi a lui: “No, voglio stare a guardare”, poi anche se il tempo si stava anche un po’ annuvolando. Poi incominciarono qualche goccia di pioggia, poi incominciò a piovere anche piu forte e se la prese con me, incominciò a bestemmiarmi, a malmenarmi, stavano le scale che io potevo anche scivolare, la gente dietro, e lui mi dava le spinte, gli schiaffoni sulle braccia addosso”.

L’elevata conflittualità di coppia da un lato e il descritto episodio determinavano la R., come dalla stessa riferito, ad interrompere la relazione con il compagno e, quindi, la convivenza. In questa fase, collocata temporalmente tra la fine di agosto e l’inizio di settembre 2022, si inseriscono, nella prospettazione della parte civile, le condotte persecutorie del D.M. in suo danno, queste ultime estrinsecatesi in continui messaggi, anche di minacce, “che si cancellavano” ed appostamenti nei pressi della sua abitazione, a tal punto persistenti da indurre, nella vittima, uno stato di ansia, oltre che la decisione di sporgere denuncia-querela contro l’ex-compagno.

I testi a carico, R.A. e R.P., fratelli della parte civile, contribuivano a delineare il contesto di verificazione delle condotte attribuite all’imputato, restituendo, appunto, una relazione di coppia altamente conflittuale, connotata, tuttavia, dall’assenza di una posizione di subalternità della R. rispetto al D.M.. Emergeva, infatti, il verificarsi di frequenti discussioni, su temi ricorrenti (il soggiorno della sorella presso l’abitazione comune, la retribuzione dei lavori di ristrutturazioni effettuati dal D.M., l’asserita mancata contribuzione economica dell’imputato nelle spese domestiche), nel corso delle quali entrambi i conviventi alzavano il tono della voce e si scambiavano reciproci insulti.

R.A., in particolar modo, riferiva di essere stata presente ad alcune discussioni tra i conviventi, proprio in ragione dei brevi soggiorni presso la casa della sorella, e confermava di essere a conoscenza di un rapporto abbastanza conflittuale, nonché di aver assistito personalmente a discussioni verbali abbastanza pesanti, nel corso delle quali “lei più che altro gli rispondeva, gli andava a tono”. Tali discussioni, narrava la teste, derivavano dal fatto che i conviventi non andassero d’accordo, specie sulla gestione delle spese, dal momento che la parte civile lamentava della mancata contribuzione del compagno.

Nel prosieguo, la teste dava atto di due ulteriori circostanze: da un lato, confermava che il D.M., quando lei stessa era ospite presso la casa della sorella, preferiva dormire altrove, rientrando solo per il pranzo, dall’altro, invece, asseriva di aver assistito ad alcuni episodi, successivi all’interruzione della convivenza tra la R. e il D.M., durante i quali l’imputato transitava sotto casa dell’ex-compagna.

R.P., invece, precisava di non aver assistito ad alcun episodio in particolare, se non ad uno solo, tuttavia antecedente ai fatti di cui alla contestazione, limitandosi a riferire quanto appreso dalle confidenze della sorella in ordine alle frequenti discussioni con il D.M., nonché rispetto alle percosse, alle minacce e agli insulti da questa subiti nel corso della relazione, ed anche successivamente. Aggiungeva, infine, di aver avuto uno scontro diretto con il D.M., allorquando questi si era recato presso il suo negozio – ove il teste sosteneva di abitare al momento dei fatti – per ritirare una busta, consegnatagli dalla R. e contenente gli effetti personali dello stesso imputato.

Gli ultimi testi di accusa, M.D. e P.C., conoscenti della coppia, invece, venivano escussi in qualità di persone presenti all’episodio narrato dalla R. nel corso della sua deposizione e collocato nell’agosto del 2022, dunque nell’ultima fase della relazione tra quest’ultima e l’imputato.

La M., anzitutto, ricordava di essere rientrata in stanza, mentre la R., desiderosa di osservare.il traghetto lasciare l’Albania, restava sul ponte nonostante la pioggia. A quel punto, la teste usciva dalla stanza e vedeva, nella calca creatasi nel frattempo, il D.M. dare spintoni e una sberla alla compagna, facendola, in tal modo, scivolare; conseguentemente, la parte civile e la dichiarante sarebbero rientrate nella cabina, mentre il D.M. e il P., compagno della M., restavano fuori a dialogare tra loro. La teste, inoltre, riferiva di aver appreso, dalla stessa R., di asserite condotte moleste del D.M. in suo danno, successive all’interruzione della relazione.

Il P., invece, precisando che l’episodio descritto si sarebbe verificato nel viaggio di andata da B. all’A., riferiva di aver visto, da lontano, il D.M. colpire la R. con uno schiaffo; invero, il teste riferiva anche che in quel momento, verso la sua posizione – id est una capannetta sul ponte del traghetto – era accorsa una folla di gente in cerca di riparo dalla pioggia improvvisa.

Entrambi i testi, inoltre, davano atto che i rapporti tra la R. e il D.M. fossero molto freddi e distaccati, oltre che del verificarsi di qualche battibecco tra loro, qualche parola offensiva, nel corso del viaggio che avevano condiviso quell’agosto.

Infine, il P. riferiva di essere intervenuto, su richiesta di tale C.R. (anch’ella ascoltata nel corso dell’istruttoria), come paciere tra il D.M. e la R. per le vicende “giudiziarie” che hanno visto coinvolta l’ex-coppia dopo la fine della relazione ed ha confermato di aver poi riferito alla stessa C. della disponibilità della R. a ritirare la denuncia, solo nell’ipotesi in cui il D.M. avesse rinunciato ad ogni pretesa economica per i lavori di ristrutturazione svolti nell’appartamento della compagna.

Su quest’ultima circostanza, invero, venivano escussi anche i testi della difesa, C.R. e R.F., rispettivamente conoscente e cugino dell’imputato.

C.R., dopo aver confermato di conoscere l’imputato da diversi anni, riferiva che in data 14.03.2023 il Pannetta, suo ex compagno e conoscente di R.S., le aveva inviato, sull’applicativo Whatsapp, un messaggio vocale – acquisito agli atti su consenso delle parti – in cui “lui mi diceva che loro sarebbero stati disposti la signora S., a ritirare l “accusa se il signor D.M. avesse ritirato la richiesta dei soldi che gli doveva”.

A tal proposito, la teste precisava che detto audio non le era arrivato per iniziativa del P., ma a seguito di una telefonata tra lei e il P., in cui la teste invitava quest’ultimo a dissuadere la sua attuale compagna, M.D., nel commettere altre condotte moleste ai danni della sua famiglia. Riferiva la C., infatti, che “io Pho chiamato perché per l” ennesima volta, siccome mia madre è ammalata di tumore, gli ho detto: “Per favore, dì alla tua compagna di non andare ad importunare sotto casa di mia madre”, che è in tutt” altra zona. Cioè, mia madre abita nella zona di Largo 2 giugno, siccome loro…lei è avvezza a fare queste cose. Cioè, lei sistematicamente fa queste cose”. Nel contesto di questa telefonata, dunque, la C., confidando sul fatto che il D.M. non fosse la tipologia di persona che alza le mani, invitava il P. ad intervenire per invitare la R. a ripensarci.

Anche il teste R.F., cugino dell’imputato, nel corso della sua escussione, affermava di essere a conoscenza del fatto che tra i motivi di attrito tra il D.M. e la R. vi era la richiesta, da parte dell’imputato, di un compenso, pari a Euro 15.000,00, per l’esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione effettuati presso la casa acquistata dalla compagna in costanza di relazione (“lo denuncia perché giustamente mio cugino gli ha chiesto di questi 15 mila euro”). Quest’ultima circostanza, nella prospettazione del teste, avrebbe indotto la parte civile a sporgere denuncia-querela nei confronti dell’imputato, volendo questa, appunto, sottrarsi al pagamento. Il dichiarante, inoltre, aggiungeva che il rapporto di coppia fosse già prima conflittuale, anche a causa dell’avversione del D.M. nei confronti della sorella della R. e della scelta della compagna di ospitarla periodicamente presso l’abitazione comune (“Lello non condivideva la sorella che venisse ad abitare con lei”).

Infine, il teste della difesa, C.R., proprietario di un’officina meccanica sita in B. alla via B., escusso sulle condotte di cui al capo B), inerente gli atti persecutori dell’imputato, riferiva che il D.M., nel mese di settembre 2022, si era recato presso la sua officina per la riparazione del motore e che vi era tornato numerose volte per chiedere informazioni circa un pezzo di ricambio che non arrivava e che aveva costretto il D.M. a lasciare ivi il mezzo per almeno tre giorni. Di tal guisa, il teste, giustificava la presenza del D.M. nei pressi dell’abitazione della R., nel periodo della contestazione, atteso che la detta officina sorge proprio nei pressi della casa della parte civile.

Anche l’imputato delineava il rapporto conflittuale con la convivente e riferiva in ordine agli episodi ascrittigli a titolo di atti persecutori, nei termini di seguito esposti. In particolare, il D.M., dopo aver ripercorso le fasi iniziali della sua relazione con la parte civile, nonché i rapporti conflittuali tra la R. e i suoi familiari, indugiava sulle vicende concernenti i lavori di ristrutturazione della casa acquistata dalla compagna e ove la coppia aveva convissuto fino alla rottura del loro rapporto. Infatti, l’imputato narrava che, a causa dei rapporti altamente conflittuali tra la R. e suoi fratelli, al fine di non vanificare gli sforzi profusi nella ristrutturazione dell’abitazione, chiedeva alla compagna di sottoscrivere una scrittura privata – versata in atti su consenso delle parti -, con cui i paciscenti concordavano la corresponsione di un corrispettivo, in favore dell’imputato, nel caso di trasferimento, inter vivos o mortis causa, dell’immobile stesso. Precisava, dunque, che già prima della denuncia della R., stante l’interruzione della relazione sentimentale con questa, aveva avviato una causa civile per il recupero dei soldi.

Quanto ai rapporti con la compagna, ed in particolar modo in riferimento alle discussioni che si verificavano tra loro durane la convivenza, descriveva che queste erano attribuibili al fatto che la R. volesse “sempre vincere lei in tutto, cioè voleva la supremazia su tutto…mi costringeva in tutte le cose, di cui quando cercavo un po’ che volevo andar via io, lei mi strattonava, mi prendeva, io naturalmente in un modo con la valigia o con la borsa che avevo, dovevo pur andar via, allora la scostavo, scostavo perché la forza ce l “ho, quindi la prendevo e la scostavo, dico io… una volta addirittura andò a finire sul letto, perché in camera da letto avevo la roba, quindi prendevo…e poi iniziava l’altra tortura per me, perché il telefonino sempre a squillare”. Dunque, in seguito ai litigi oppure a causa dei frequenti soggiorni della sorella della compagna presso la casa ove convivevano, anch’essi motivi di accesa discussione, il D.M. era solito lasciare l’abitazione, incontrando, tuttavia, la resistenza della compagna, la quale lo strattonava, lo graffiava, lo tratteneva dai polsi, pur di costringerlo a restare. Nell’azione di discostarsi dai tentativi della compagna di trattenerlo, dunque, poteva accadere, come da questi ammesso, che spingesse la R., causandone, a volte, anche la caduta, a ragione delle differenti caratteristiche fisiche tra i due e della sua stessa corpulenza.

In ordine agli episodi successivi alla cessazione della convivenza, avvenuta, nella prospettazione dell’imputato, alla fine di agosto in seguito all’ennesimo litigio, il D.M. confermava di aver contattato la R. alcune volte, per tentare di ricucire il rapporto, fintanto che, nel mese di settembre 2022, non scopriva, tramite il profilo Facebook della stessa, che ella aveva iniziato una relazione con un altro uomo. Quest’ultima circostanza, d’altronde, lo determinava ad avanzare richiesta formale di pagamento del compenso per i già menzionati lavori di ristrutturazione (veniva acquisita agli atti lettera di messa in mora del 21.09.2022). Nel suo racconto, tale richiesta, anche in ragione del dato temporale, era fonte della decisione della R. di sporgere denuncia-querela nei suoi confronti per asserite condotte moleste: la denuncia-querela, infatti, è successiva di soli pochi giorni.

L’imputato negava, tuttavia, di aver mandato all’ex-compagna messaggi contenenti minacce, così come giustificava il transito nei pressi della casa della compagna, nei mesi di settembre-ottobre 2022 (periodo di contestazione degli atti persecutori), sia in quanto in zona vivono i suoi figli e i suoi parenti, sia poiché, nella stessa strada, ha sede il meccanico, ove, proprio nel mese di settembre portava il proprio motore per la ripazione. Pertanto, pur confermando di essere passato dall’abitazione della R., spiegava che tanto era avvenuto per motivi estranei ad un intento molesto in danno della donna.

Orbene, l’esame dibattimentale, in uno con le ulteriori emergenze istruttorie, così come descritte, restituiva da un lato la contraddittorietà nel contegno espressivo e nel contenuto delle dichiarazioni rese dalla R. nel corso dell’esame; dall’altro un’elevata conflittualità nell’ambito delle relazioni domestiche, delineando, altresì, la sussistenza di una reciprocità di condotte che non consente di ritenere Vagire del reo, come storicamente ricostruito dalla persona offesa, mediante il narrato e la documentazione confluita in atti, prevaricante e/o finalizzato all’asservimento fisico e morale della parte civile.

All’incoerenza, illogicità e imprecisione del narrato della parte civile si aggiunge, inoltre, il difetto di riscontro alle predette dichiarazioni, quantomeno mediante narrazioni o dichiarazioni aventi ad oggetti fatti e circostanze di diretta percezione visiva e/o cognitiva.

Ebbene, all’esito dell’istruttoria espletata, nel caso di specie e con riferimento alle contestazione di cui al capo A), è emerso dunque un quadro probatorio lacunoso ed incerto in ordine alla circostanza che il D.M. abbia attuato condotte finalizzate alla prevaricazione, con carattere di abituale asservimento della parte civile, mancando, nella narrazione dei fatti come emersi dalle dichiarazioni della R., la prova dell’inserimento delle condotte descritte in un più ampio disegno criminoso finalizzato alla instaurazione di un regime di vita mortificante e vessatorio in danno della compagna, come peraltro confermato dal contegno espressivo della stessa, la quale, nel corso della escussione, confermava di aver chiesto più volte al compagno di restare con lei, presso l’abitazione comune, nonostante le discussioni, nonostante gli improperi, nonostante le percosse.

In secondo luogo, sussiste il ragionevole dubbio in ordine alle reali modalità di verificazione delle molestie e aggressioni narrate, non essendo chiaro se trattasi di episodi di aggressione unilaterale dell’imputato contro la parte civile, ovvero di occasioni di litigi ove entrambi i conviventi hanno posto in essere condotte violente, ingiuriose, offensive di grave, ma pari intensità.

Fervero, sia l’imputato che la parte civile davano atto di frequenti litigi in ambito domestico, per motivi sempre uguali, tra cui la gelosia della R. e i frequenti soggiorni della sorella, all’esito dei quali il D.M. decideva di lasciare l’abitazione ove convivevano, incontrando, tuttavia, la resistenza della compagna che tentava di trattenerlo con la forza fisica. E’ verosimile, dunque, data la convergenza dei racconti, che si sia trattato di scontri nel corso dei quali entrambi ponevano in essere, vicendevolmente, condotte di azione e difesa: la R. interveniva fisicamente per ostacolare il D.M., attingendolo con graffi e costrizione dei polsi, l’imputato reagiva divincolandosi dalla presa, altresì con spintoni che, anche a causa della sua corpulenza, avrebbero potuto causare percosse alla compagna, che, a sua volta, continuava a non lasciava la presa.

Quanto agli ulteriori episodi di aggressione tratteggiati dalla parte civile, invece, deve rilevarsi che essi non sono circostanziati, poiché narrati solo in termini generici sì da non consentire né l’individuazione della collocazione temporale e/o spaziale, né se si sia trattato di episodi di colluttazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli inseriti nel contesto di coppia conflittuale sino ad ora descritto.

Peraltro, le dichiarazioni dei testi confermavano la conflittualità della coppia, ma non consentivano di ricostruire se effettivamente le condotte del D.M. avessero assunto connotati di sopraffazione in danno della convivente.

Anche la deposizione resa dai testi M. e P., sull’episodio avvenuto l’agosto del 2022, non consente di desumere condotte violente da parte dell’imputato e in danno della parte civile, dal momento che gli stessi ammettevano candidamente di aver osservato la scena descritta, peraltro in termini contradditori, da molto lontano e in un momento di frenesia data dall’accalcamento di gente in cerca di riparo dalla pioggia. Ne consegue, in assenza di ulteriori elementi a riscontro, l’impossibilità di ricostruire il detto episodio in termini di certezza.

Ciò che, invece, emerge con nitidezza è un maturato livore della R. nei confronti del compagno per la richiesta di pagamento dei lavori di ristrutturazione della sua abitazione.

L’istruttoria svolta, infatti, restituiva la sussistenza di un legame tra la denuncia-querela che ha dato la stura all’odierno procedimento e la richiesta di pagamento del M. relativa ai lavori di ristrutturazione effettuati nella casa della compagna. A riscontro di quanto appena delineato, infatti, vi sono, oltre che le dichiarazioni dell’imputato, apprezzabili per linearità, le dichiarazioni dei testi P. e C., i quali, intervenuti nella questione, si scambiavano messaggi vocali, dal cui tenore emergeva chiaramente la volontà della R. di rimettere la querela solo a fronte della rinuncia del D.M. ad esigere il compenso per i lavori svolti.

Le prove documentali confluite in atti, peraltro, confermavano le predette circostanze; in modo particolare, la scrittura privata sottoscritta tra il D.M. e la R., la lettera di messa in mora a firma del D.M. del 21.09.2022, la denuncia-querela, di pochi giorni successiva alla detta messa in mora, nonché il vocale scambiato, sull’applicativo whatsapp, tra il P. e la C., e la relativa trascrizione, tutti confluiti in atti su consenso delle parti processuali.

Il quadro probatorio sovra delineato, pertanto, pone in luce la sussistenza di vessazioni reciproche e di uguale intensità, le quali escludono la riconducibilità delle condotte del reo ad un disegno unitario finalizzato alla prevaricazione della compagna, inserendosi, piuttosto, nel clima conflittuale che, già sussistente all’interno del nucleo familiare, non ha potuto che ulteriormente deteriorarsi in prossimità della fine della relazione, ed in ogni caso in ragione del conflitto, successivo alla cessazione della convivenza, derivante dalla questione del pagamento dei lavori di ristrutturazione cui la parte civile intendeva sottrarsi.

Orbene, come noto, la fattispecie delittuosa di “maltrattamenti contro familiari o conviventi”, costituisce il tipico esempio di reato abituale, connotantesi per la sussistenza, in capo all’agente, della volontà di maltrattare, mediante continue vessazioni, il soggetto passivo (cfr., explurimis, Cass., sez. VI n. 3570/’99; Cass., sez. VI, n. 761/2019) e comprendente fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, che, isolatamente considerati potrebbero anche non essere punibili (atti di umiliazione generica, atti di infedeltà) ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, perseguibili solo a querela), ma che acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo, laddove è tuttavia necessario che la materialità del fatto si sostanzi in una condotta abituale che si estrinsechi con più atti, realizzati in momenti successivi, collegati da nesso di abitualità ed avvinti, nel loro svolgimento, da un’unica intenzione criminosa di ledere l’integrità fisica o morale del soggetto passivo, infliggendogli abitualmente tali sofferenze (cfr., ex plurimis, Cass. 28.2.’95, C.; Cass. 12.2.’96, A.). Trattasi di previsione normativa pacificamente applicabile non soltanto alla famiglia, ma altresì in caso di separazione e di conseguente cessazione della convivenza, purché la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della fattispecie (cfr. Cass., sez. VI, n. 49109/2003, v. altresì; Cass., sez. VI, n. 3750/1999).

Integra tale delitto il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell’agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo (cfr., tra moltissime altre, Cass. sez. III, n. 6724/2017, Rv. 272452).

Il dolo del delitto di maltrattamenti è unitario e programmatico, nel senso che esso funge da elemento unificatore della pluralità di atti lesivi della personalità della vittima, e si concretizza nell’inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatoria che, si va via via realizzando nella reiterazione dei maltrattamenti, in modo tale che il colpevole pone in essere le singole sopraffazioni nella consapevolezza di persistere in un’attività illecita posta in essere già altre volte e complessivamente finalizzata ad avvilire la personalità della vittima, a nulla rilevando, data la natura abituale del reato, che nel lasso di tempo preso in considerazione siano ravvisabili nella condotta del soggetto agente periodi di normalità e di intesa con il soggetto passivo né che il soggetto attivo sia animato dal fine di maltrattare la vittima (cfr. Cass, pen., n. 15680/2013; Cass, pen., n. 39927/2005).

A tal riguardo, tuttavia, va richiamato il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la presenza di un contesto familiare caratterizzato da un clima di tensione permanente e da continui litigi verbali e fisici tra i componenti della famiglia esclude l’elemento soggettivo del reato di maltrattamenti contestato a uno dei congiunti (cfr. Cass. Pen., sez. VI, n. 6490/2008).

In quest’ottica, i singoli atti lesivi costituiscono solo la reazione a tensioni contingenti in seno al contesto familiare, non apparendo frutto di una volontà unitaria e persistente di un familiare di sottoporre gli altri a ingiuste sofferenze morali o fisiche, sì da rendere abitualmente dolorosa la relazione familiare.

Infatti, secondo il sovra delineato orientamento giurisprudenziale, il reato sarebbe integrato non già in presenza di fatti che mettano in pericolo solo, tra gli altri, l’incolumità personale, la libertà o l’onore dei componenti della famiglia (ovvero degli altri soggetti tutelati dalla disposizione precettiva), ma bensì da una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile, di cui la parte offesa diventi succube; dunque, una siffatta condizione di soggezione non sarebbe ravvisabile ove le condotte fossero reciproche, non potendo in tale modo dirsi che vi è un soggetto che maltratta ed uno che è maltrattato né che l’agire dell’uno sia teso – anche dal punto di vista soggettivo – ad imporre all’altro un regime di vita persecutorio ed umiliante (Cfr. Cass., sez. VI, n. 4935/2019).

Orbene, la fattispecie delineata dal descritto corso giurisprudenziale, è aderente al caso di specie.

L’istruttoria, infatti, evidenziava che entrambi i conviventi, nelle modalità ampiamente descritte, ponevano in essere condotte ingiuriose ed inutilmente vessatorie, le quali contribuivano, in egual modo, all’instaurazione di un regime di vita familiare conflittuale e avvilente per ciascuno di loro. Nessun elemento, infatti, consente di ritenere la condotta dell’imputato – che pure sfumatamente emerge – più grave o comunque riconducibile ad un disegno unitario volto alla sottoposizione della parte civile ad una soggezione fisica e/o psichica, quantomeno per tutto il periodo di durata della convivenza.

Tutte queste ragioni inducono il Giudicante ad escludere, in capo al D.M., la sussistenza del dolo del delitto di maltrattamenti, talché egli dovrà essere mandato assolto dal reato ascrittogli al capo A), seppur con formula dubitativa, perché il fatto non costituisce reato.

Quanto al delitto ascritto all’imputato al capo B), inerente alla commissione di atti persecutori in danno della R., questi estrinsecatesi in messaggi di minacce ed appostamenti sotto casa, deve rilevarsi, in punto di diritto, che il delitto di “stalking”, di cui all’art. 612 bis c.p., sia tipica figura di reato abituale, caratterizzato dalla reiterazione di più condotte minacciose e moleste, tali da ingenerare nella vittima uno stato di ansia e timore per sé o per le persone care o tali da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita. Perché sussista la fattispecie delittuosa è quindi necessario, in primo luogo, il ripetersi della condotta: gli atti e comportamenti volti alla minaccia o alla molestia devono essere reiterati. Inoltre, i comportamenti devono essere intenzionali e finalizzati alla molestia. Infine, perché la fattispecie possa dirsi perfezionata, occorre che i suddetti comportamenti abbiano l’effetto di provocare in capo alla vittima disagi psichici o timore per la propria incolumità e quella delle persone care ovvero pregiudizio alle abitudini di vita: trattasi di reato di evento e di danno, a fattispecie alternative, ciascuna delle quali è idonea ad integrarne gli estremi (in termini, ex plurimis, Cass., sez. V, n. 34015/2010).

Per quanto concerne l’elemento soggettivo del reato, questo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte – elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa – potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione (cfr. Cass., sez. I, n. 28682/2020). Tale dolo, quindi, consiste nella cosciente e volontaria realizzazione della condotta intimidatoria-persecutoria, mentre alcun rilievo rivestono le finalità concretamente perseguite dal reo, attraverso la perpetrazione del crimine.

Nel caso di specie non è stata data prova della commissione di atti persecutori da parte dell’imputato e in danno della R., dal momento che da un lato le dichiarazioni della persona offesa sono apparse, sul punto, contradditorie e imprecise, dall’altro non sono emersi elementi a riscontro. I fratelli della parte civile, infatti, si sono limitati a riferire quanto da loro appreso dalle confidenze della sorella, fatta eccezione per R.A. che riferiva di essere stata presente ad una sola circostanza, in cui il D.M. sarebbe passato sotto casa dell’ex-compagna con il motorino. Tuttavia, il racconto della teste sul punto è apparso oltremodo confusionario sia in ordine alle modalità di accadimento sia rispetto al fatto che a transitare sotto il balcone fosse stato proprio il D.M., dal momento che costei riferiva di aver udito il rumore del mezzo mentre era sul letto e di essersi affacciata al balcone perché la sorella sosteneva fosse proprio il motorino dell’imputato.

Deve ritenersi che possa essersi trattato di mera suggestione, non potendo desumersi aliunde quanto accaduto.

Peraltro, è emerso con chiarezza che il D.M. frequentasse i pressi dell’abitazione dell’ex-compagna – ove nella narrazione della persona offesa sarebbero avvenuti gli atti molesti – sia. in quanto era nato e cresciuto in quella zona, dove peraltro vivono ancora i suoi figli, sia in quanto, proprio nel periodo della contestazione, aveva avuto problemi con il suo motorino, che lo avevano costretto a recarsi con frequenza presso il meccanico sito in Via N. B., ossia nella medesima via dell’abitazione della compagna. Tanto era cristallizzato, oltre che dal racconto lineare dell’imputato, altresì dalla deposizione dei testi a discarico, che quivi si apprezzano per l’assenza di intenti calunniatori e per coerenza intrinseca ed estrinseca del narrato.

Infine, anche in relazione a detto reato vanno richiamate le considerazioni, sopra svolte, in merito al credito vantato dall’imputato nei confronti della ex compagna di cui veniva richiesto il pagamento proprio pochi giorni prima della denuncia.

Ne consegue, dunque, l’assoluzione dell’imputato anche dal delitto di cui al capo B), perché il fatto non sussiste. Il concomitante carico giudiziario impone la fissazione del termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Letto l’art. 530 cpv. c.p.p. assolve D.M.R. dal delitto a lui ascritto al capo A) perché il fatto non costituisce reato.

Letto l’art. 530 c.p.p. assolve D.M.R. dal delitto a lui ascritto al capo B) perché il fatto non sussiste.

Giorni 30 per il deposito della motivazione.

Conclusione

Così deciso in Bari, il 30 aprile 2024.

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2024.