Massima
Non ricorrono gli estremi del reato di minaccia di cui all’art. 612 c.p. se le frasi sono state pronunciate nel contesto di una lite e contengono la prospettazione di un male ingiusto così generico e di lieve entità da non risultare potenzialmente idonee ad intimidire il soggetto passivo e a incidere sulla sua libertà morale (Trib. Nola, Sent. del 10-01-2022).
Massima a cura di Davide Tutino – Avvocato penalista del Foro di Catania
Testo della Sentenza
Fonte del testo della Sentenza:
UTET/PLURIS consultata in data 13/04/2022
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Tribunale Nola, Sent., 10-01-2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Penale
In composizione monocratica
Il Giudice monocratico, dott.ssa Giovanna Rosa Immacolata Di Petti,
alla pubblica udienza del 29.11.2021
ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente:
SENTENZA
nei confronti di: C.V., nato a S. V. (N.) il (…) ed ivi residente in via C. n. 27, domicilio per le notifiche ex art. 161 c.p.p. – libero già assente;
D.S.G. nata a S. V. (N.) l'(…) ed ivi residente in via C. n. 27, domicilio per le notifiche ex art. 161 c.p.p. – libera già assente;
entrambi difesi di fiducia dall’avv. Margherita Iervolino del Foro di Nola, con studio in Somma Vesuviana, alla via Palmentole n. 2.
IMPUTATI
C.V.
- A) del reato di cui all’art. 635 co. II n. 1, in relazione all’art. 625 n. 7
c.p. perché danneggiava il basamento di una scala di proprietà di C.C., cosa esposta per necessità alla pubblica fede in quanto collocata all’interno di una corte condominiale.
In Somma Vesuviana il 15.09.2017
- B) del reato di cui all’art. 612 c.p. perché minacciava C.C. con la frase “a tagl a cap” (le taglio la testa).
In Somma Vesuviana il 31.08.2017
D.S.G.
- C) del reato di cui agli artt. 81 cpv e 612 c.p. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso minacciava C.C. con le frasi “a facev o strascin …” (la tiravo per i capelli) e “da rimari matin munnezz p tutt a vita soja” (da domani mattina immondizia per tutta la vita sua, volendo significare che le avrebbe reso la vita impossibile).
In Somma Vesuviana il 31.08.2017 e il 15.09.2017
Svolgimento del processo
Con decreto di citazione emesso dalla locale Procura della Repubblica, C.V. e D.S.G. venivano tratti a giudizio dinanzi a questo Tribunale per rispondere dei reati a loro ascritti dal pubblico ministero nella formulazione dell’imputazione trascritta in epigrafe. Dopo un rinvio preliminare disposto all’udienza del 17.12.2018, stante l’adesione dei difensori all’astensione dalle udienze penali proclamata dall’Unione delle Camere Penali Italiane, in data 18.11.2019, dichiarato aperto il dibattimento e ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti, si procedeva all’esame dei testi C.C., F.M. e R.G. e, su richiesta del p.m., si acquisivano i rilievi fotografici e il supporto informatico. Dopo un ulteriore rinvio disposto il 22.06.2020, per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, all’udienza del 18.01.2021 si escutevano i testi qualificati M.D. e S.L., quindi, il giudice differiva il procedimento al 14.06.2021, data in cui veniva disposto, su richiesta del difensore, un nuovo rinvio con sospensione dei termini di prescrizione. In data 12.07.2021, si procedeva all’esame degli imputati, C.V. e D.S.G., e il difensore chiedeva, ex art. 507 c.p.p., di escutere S.V. ed E.R. in quanto testimoni oculari del fatto sulla circostanza della minaccia di cui al capo B); il giudice, in accoglimento, rinviava al 29.09.2021, data in cui si esaminava il teste E.R. e si acquisiva la documentazione prodotta dalla difesa. In data odierna, il tribunale ha dichiarato chiusa l’istruttoria dibattimentale e invitato le parti ad illustrare le proprie conclusioni, preso atto delle quali, quindi, all’esito della deliberazione avvenuta in camera di consiglio, ha reso pubblica la propria decisione dando lettura del dispositivo a cui segue la presente motivazione.
Motivi della decisione
Ritiene la scrivente che, alla luce dell’istruttoria dibattimentale svolta, non possa ritenersi provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità degli imputati per il reato a loro ascritto in rubrica.
La vicenda che è all’origine del presente procedimento, sulla scorta delle risultanze in atti, può essere ricostruita nel modo che segue.
La persona offesa, C.C., riferiva che il 15.09.2017, intorno alle 11:30 circa, mentre si trovava in casa, aveva sentito dei forti colpi di martello e, affacciatasi alla finestra per individuare l’origine dei rumori, aveva visto il suo vicino, C.V., che, dopo aver conficcato un pezzo di ferro nel basamento su cui insisteva la scala di accesso alla sua abitazione – sita in S. V. e dotata di due ingressi, uno dei quali posto in una corte condominiale -, si allontanava proprio con un martello tra le mani. Intorno alle ore 18:00, resosi conto che il predetto pezzo di ferro era stato rimosso dalla p.o., l’uomo era tornato sul luogo del fatto e, servendosi di un martello e di un trapano elettrico, aveva conficcato tre pezzi di ferro nel predetto basamento nel tentativo di delimitare quella che asseriva essere la sua proprietà, mentre la moglie, D.S.G., che lo aveva accompagnato, con una scopa si preoccupava di ripulire l’area. Nel frattempo, il prevenuto esortava la donna a scendere nel cortile e, ultimata l’opera, le intimava di non rimuovere i predetti pezzi di ferro.
L’episodio descritto non era stato, tuttavia, l’unico posto in essere ai suoi danni dai coniugi C.: la p.o. riferiva, infatti, che già in data 31.08.2017, intorno alle 9:20, gli odierni imputati avevano iniziato a suonare insistentemente il campanello della sua abitazione e avevano trasferito, sotto la summenzionata scala, scatole e cassette per la frutta che la donna aveva depositato nello spazio antistante un piccolo deposito di sua proprietà, definendole “monnezza”. In quell’occasione, peraltro, sia la D.S. sia il C. l’avevano minacciata: la prima aveva dichiarato, in particolare, “le faccio lo strascino” e che da quel momento in poi avrebbe sempre avuto immondizia davanti casa sua; il secondo, invece, “le taglio a capa”.
La teste precisava poi che ulteriori episodi, riallacciati a quelli descritti, si erano verificati anche in precedenza, ma non si diceva in grado di individuare le ragioni da cui era scaturito l’attrito che in essi era sfociato. Quindi, aggiungeva di aver documentato entrambe le vicende in contestazione con rilievi fotografici e registrazioni audio e video trasfuse su un apposito CD (cfr. documentazione in atti).
La versione dei fatti fornita dalla persona offesa ha trovato riscontro nelle dichiarazioni della di lei figlia, F.M.. La teste riferiva che il 31.08.2017, mentre si trovava all’interno della propria abitazione in compagnia della madre, i coniugi C. avevano dapprima suonato concitatamente il campanello e poi, trasferite alcune scatole e cassette vuote per la frutta che la p.o. aveva depositato nello spazio antistante l’ingresso della sua cantina sul basamento della scala di accesso all’abitazione di quest’ultima, avevano iniziato a inveire contro di lei. In particolare, l’odierno imputato, in dialetto napoletano, aveva minacciato la C. che le avrebbe tagliato la testa; la D.S., invece, che le avrebbe tirato i capelli e che da quel momento in poi avrebbe avuto la casa circondata di immondizia. Del resto, già qualche tempo prima, la quiete della madre era stata turbata, a suo dire, da alcune affermazioni intimidatorie pronunciate dall’imputata, la quale aveva intimato alla predetta, intenta a svolgere sul balcone le faccende quotidiane, che avrebbe avuto la guerra.
Quanto all’episodio del 15.09.2017, la teste riferiva che, mentre si trovava nella mansarda sita al terzo piano dell’immobile – il palazzo di famiglia era, infatti, composto di tre piani: il primo di essi era abitato da suo cugino, il secondo dalla C. con la sua famiglia, mentre l’ultimo era composto da una mansarda con terrazzo – aveva sentito, dapprima, tre forti colpi di martello, quindi, il portoncino dell’abitazione degli odierni imputati che si richiudeva. La donna precisava che, uditi i rumori, aveva provato ad affacciarsi dal balcone per comprendere cosa stesse accadendo, ma che non era riuscita a scorgere nulla per la distanza; era stata poi la madre a raccontarle di aver visto il C. che rincasava dopo aver inserito uno spuntone di ferro nel basamento della scala che dava accesso alla loro abitazione. Intorno alle 18:00, resosi conto che lo spuntone era stato rimosso e il danno riparato dalla p.o., il prevenuto aveva allora iniziato a gridare “basta basta, basta” e, rivolgendosi alla moglie, “quello è nostro, non è suo” con riferimento al basamento della scala di proprietà della C. e su cui, circa quarant’anni prima, insisteva un forno poi abbattuto dal di lei padre per far posto proprio alla scala in questione.
Escusso in dibattimento, anche R.G., nipote della C., confermava che il 15.09.2017, all’ora di pranzo, mentre si trovava in una stanza dell’appartamento al primo piano dell’immobile, aveva udito dei colpi di martello e, avvicinatosi, aveva notato l’odierno imputato che si allontanava e, sul basamento della scala che dava accesso all’abitazione della zia, uno spuntone metallico, generalmente utilizzato per le costruzioni di cemento armato. Intorno alle 18:00, resosi conto che lo spuntone era stato rimosso e la pavimentazione riparata con della calce, il C. era andato su tutte le furie e, uscito sul cortile con la moglie, aveva iniziato a demolire il basamento servendosi di pala e martello; nel frattempo, minacciava la p.o., profferendo testualmente “munnezza, ti taglio la testa”, mentre la D.S. la esortava a scendere nel cortile per farle lo “strascinò”.
In merito all’episodio del 31.08.2017, l’uomo riferiva, invece, di aver sentito i coniugi C. trasferire, sotto la predetta scala, delle scatole che la zia aveva depositato nello spazio antistante la sua cantina. Poiché i due bussavano insistentemente al campanello e inveivano contro la dorma, il teste era allora salito al piano superiore per confrontarsi con la stessa circa un’eventuale richiesta di intervento dei Carabinieri, fatto poi non verificatosi perché la di lui madre, in contatto telefonico da Brescia, li aveva dissuasi.
Ulteriori dettagli utili alla ricostruzione della vicenda emergono dalle dichiarazioni dei testi qualificati M.D. e S.L., appartenenti, rispettivamente, al Comando di Polizia Municipale di Somma Vesuviana e alla Stazione CC del predetto Comune.
Il primo riferiva che in data 15.09.2017, mentre transitava con un collega in Somma Vesuviana alla via Casaraia, avvertendo delle urla, aveva fermato l’auto di servizio con l’intenzione di appurare cosa stesse accadendo. Giunti sul posto, i due agenti avevano accertato che poco prima si era verificata una lite tra alcuni condomini per degli spazi comuni, ma non avevano proceduto all’identificazione dei presenti perché ben presto erano arrivati i Carabinieri che li avevano esortati a riprendere le loro attività.
Il S., dal canto suo, confermava di essersi portato in data 15.09.2017 con un collega, intorno alle 18:15, su disposizione della Centrale Operativa di Castello di Cisterna, in Somma Vesuviana alla via Casaraia n. 27 perché era stata segnalata una lite tra condomini e che, giunto sul posto, vi aveva rinvenuto personale in servizio presso la Polizia Municipale del predetto Comune. Presi contatti con i presenti, i militari avevano accertato che la lite verbale, verificatasi poco prima del loro arrivo, aveva riguardato alcuni spazi comuni – materia del contendere era stato, in particolare, un marciapiedi danneggiato dell’odierno imputato -, quindi, raccolta la volontà dei litiganti di sporgere querela, li avevano invitati a recarsi presso gli uffici della Stazione per formalizzare gli atti. Il teste precisava, inoltre, che nessun altro intervento era stato realizzato presso le abitazioni in questione.
Sottopostisi volontariamente a esame dibattimentale, il C. e la D.S. fornivano una versione alternativa della vicenda.
In particolare, l’imputato riferiva che il 31.08.2017, di ritorno dalle vacanze, aveva rinvenuto in uno spazio del cortile condominiale (cfr. fotografia n. 1 in atti), adiacente all’ingresso della sua abitazione (cfr. fotografia n. 4 in atti), delle cassette e dei contenitori di cartone ricoperti di escrementi di rondini, che, secondo quanto riferito dalla nuora, erano stati ivi depositati dalla sua vicina di casa, C.C.. Volendo che quest’ultima rimuovesse il predetto materiale, la D.S. aveva allora cercato un confronto con lei, chiamandola dal balcone della cucina, ma la stessa, incurante, le aveva voltato le spalle, fingendo di non sentire. Il prevenuto precisava che i rapporti con la donna, già prima dell’episodio in questione, si erano incrinati: morto il padre di lei, che egli affettuosamente chiamava zio Gerardo, gli equilibri erana saltati perché erano state avanzate delle pretese circa la possibilità di parcheggiare altre autovetture nel cortile comune – di per sé già strettissimo- tanto è vero che, qualche mese prima del fatto, i due avevano persino smesso di salutarsi. Poiché la p.o. si era negata al confronto, decisi a risolvere la questione, i coniugi C. erano, quindi, scesi di casa e avevano suonato il campanello della sua abitazione, ma la donna, imperterrita, aveva continuato a sottrarsi alla discussione; a quel punto, gli stessi avevano pensato perciò di provvedere da soli alla rimozione del materiale che occupava lo spazio comune – che effettivamente, in quell’occasione, avevano definito “monnezza” perché si trattava di oggetti sporchi da destinare alla spazzatura – e lo avevano trasferito sotto la scala a chiocciola di sua esclusiva proprietà (cfr. fotografie n. 2 e 3 in atti). L’imputato negava, invece, di aver minacciato la C., asserendo che il presunto atto intimidatorio era, in realtà, frutto di un’incomprensione: mentre la moglie spiegava le ragioni del gesto ad alcuni vicini accorsi per sapere cosa stesse accadendo, un conoscente, tale S.V., aveva commentato la vicenda affermando “Se mi trovavo io in quella condizione gli avrei tagliato la testa”.
Quanto all’episodio del 15.09.2017, il C. ricostruiva, innanzitutto, il contesto in cui lo stesso si era inserito. La scala di accesso all’abitazione della p.o. poggiava su un basamento di colore rosso, in passato occupato da un forno, di sua esclusiva proprietà; tale basamento era, tuttavia, delimitato all’esterno da una striscia bianca di marmo, su cui circa cinquantanni prima sorgeva il parapetto di una scala, poi abbattuta per guadagnare spazio, di esclusiva proprietà dell’imputato (cfr. atto di compravendita, rogito notarile e nota di trascrizione e fotografie n. 1 bis e 1 ter in atti). La C., per impedire che i nipoti di quest’ultimo parcheggiassero l’auto nel cortile quando andavano a trovare il padre – anche il fratello dell’uomo aveva, infatti, un’abitazione che dava sullo stesso cortile -, aveva preso l’abitudine di appoggiare delle scatole sulla predetta striscia di marmo per occupare i circa 10 cm di spazio necessari ad aprire la portiera e scendere dalla vettura. Per far cessare questo comportamento, l’imputato aveva, quindi, deciso di conficcare con un martello un ferro tubolare al confine tra la sua proprietà e quella della C. per delimitarla, precisando che la parte del basamento che risultava danneggiata, peraltro di sua esclusiva proprietà, era stata rotta qualche tempo prima da un’auto che vi era passata sopra (cfr. fotografia n. 5 in atti). Il pomeriggio dello stesso giorno, uscendo di casa, l’uomo, resosi conto che il ferro era stato rimosso, aveva poi deciso di praticare con un trapano elettrico tre fori sulla striscia di marmo e vi aveva inserito dei pezzi di ferro, mentre la p.o., dall’interno di casa sua, registrava ciò che stava accadendo. Il C. precisava che all’episodio avevano assistito anche altre persone che abitavano nella corte comune e che, a partire da quel giorno, i rapporti con la p.o. si era definitivamente interrotti.
L’odierna imputata, confermando la ricostruzione dei fatti fornita dal marito, precisava che quanto accaduto il 31.08.2017 costituiva una reazione al precedente comportamento tenuto dalla p.o. La D.S. asseriva che, durante il periodo estivo, i suoi nipoti erano soliti giocare con i figli degli altri condomini nel cortile comune alle varie abitazioni e che, quell’anno, avendo le rondini nidificato nello spazio antistante la cantinola della C., i bambini spesso vi si recavano per ammirare gli uccelli. Infastidita da ciò, la p.o. aveva allora posizionato in quel punto dei materiali per evitare i ragazzini potessero avvicinarsi. Tornati dalle vacanze, i coniugi C., dopo aver tentato vanamente di convincerla a rimuovere gli oggetti in questione che, sporchi di escrementi, erano posti nelle immediate vicinanze della loro abitazione, li avevano spostati sotto la scala di sua proprietà, mentre la donna si preoccupava di registrare l’accaduto. L’imputata confermava, peraltro, che i dissapori con la C. erano sorti dopo la morte del padre, allorquando la stessa aveva manifestato la volontà di non contribuire più economicamente alle spese relative all’illuminazione del cortile.
Quanto all’episodio del 15.09.2017, la D.S. asseriva di essere stata spintonata dal nipote della p.o., sceso nel cortile per tentare di rimuovere il ferro messo dal marito.
La versione dei fatti fornita dagli odierni imputati ha trovato riscontro nelle dichiarazioni della teste E.R.. La donna asseriva che la Calvenese non era in buoni rapporti con nessuna delle famiglie che abitavano la corte comune, meno che mai con gli odierni imputati, con i quali i rapporti erano anzi peggiorati a seguito di un litigio avvenuto il 31.08.2017. Avendo la p.o. depositato delle cassette nelle immediate vicinanze della porta d’ingresso dell’abitazione dei coniugi C. per impedire ai loro nipoti e a quelli della teste di giocare nello spazio in questione, la D.S., dopo aver tentato vanamente di avere un confronto con lei, si era rivolta proprio alla teste affinché la aiutasse a convincerla a rimuoverle. Senonché, affacciatasi al balcone, la C. aveva iniziato a scattare delle foto, innescando una lite con gli odierni imputati nel corso della quale era volata qualche reciproca espressione dialettale del tipo “Che ti pozzan accir”, “Ma che vai trovando? I bambini che ti hanno fatto?”, “T’ann accir a te e ai tuoi nipoti. La E. negava che, in quell’occasione, fossero state pronunciate frasi realmente minacciose e violente da parte dei prevenuti: era stato suo figlio, S.V., che, giunto sul posto e saputo dell’accaduto, aveva, infatti, pronunciato la frase erroneamente attribuita alla D.S. (“se erano i figli miei le tagliavo ‘a capi”).
Dopo l’episodio in questione, ulteriori liti avevano visto coinvolta la p.o. per la scarsa tolleranza, che, a detta della teste, la stessa mostrava nei confronti dei vicini.
Orbene, alla luce di una siffatta ricostruzione dei fatti, ritiene la scrivente che gli elementi acquisiti non siano sufficienti per accertare – con il grado di certezza imprescindibilmente richiesto dal legislatore ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna – la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati a loro ascritti.
Invero, in ordine al reato di cui al capo a) della rubrica, non può ritenersi provata la circostanza che il basamento della scala su cui l’odierno imputato aveva conficcato gli spuntoni di ferro fosse di proprietà di C.C.; conseguentemente, viene uno degli elementi costituitivi del reato di danneggiamento in contestazione che presuppone che il fatto venga posto in essere su cosa ” altrui”, nonché l’elemento soggetto del delitto di cui all’art. 635 c.p. che richiede la volontà di danneggiare , mentre nel caso in esame il C. avrebbe agito al fine di delimitare la sua proprietà.
Dalle prove raccolte durante l’istruttoria dibattimentale e, in particolare, dall’atto di compravendita e dalle fotografie prodotte dalla difesa è emerso, infatti, che l’appartamento dell’odierno imputato era originariamente dotato di una scala, poi abbattuta per ricavare dello spazio nella corte comune.
Pertanto, appare verosimile la versione fornita dal C., secondo cui egli avrebbe conficcato gli spuntoni di ferro sulla striscia di marmo bianco su cui in passato sorgeva il parapetto della predetta scala, proprio con l’intento di delimitare la sua proprietà da quella della C., cui, invece, apparterrebbe solo la parte di basamento rivestita di mattonelle rosse.
Ciò posto, dunque, le esposte risultanze istruttorie non possono che condurre, ad avviso di chi scrive, all’assoluzione dell’imputato dal delitto ascrittogli al capo a) della rubrica, conformemente alla previsione dell’art. 530, comma 2, c.p.p., per l’evidente insufficienza della prova dei relativi fatti costitutivi.
In merito, poi, al reato di cui al capo b) dell’imputazione, la versione dei fatti fornita dall’imputato durante l’esame dibattimentale, oltre a contenere una plausibile ricostruzione alternativa della vicenda, ha trovato riscontro nelle dichiarazioni della teste E.R.: quest’ultima riferiva, infatti, che era stato il figlio, S.V., che, giunto sul posto a lite inoltrata, aveva commentato l’accaduto con l’espressione poi erroneamente attribuita al C..
Alla luce di ciò, appare, quindi, verosimile che, nel contesto della lite, data la concitazione del momento, la p.o., peraltro intenta a contattare i Carabinieri e a compiere registrazioni con il cellulare, non abbia ben contestualizzato la dichiarazione in contestazione, attribuendola arbitrariamente al C., e, pertanto, si impone una sentenza di assoluzione dell’imputato, ai sensi dell’art. 530 comma II c.p.p., per non aver commesso il fatto.
Quanto, infine, al reato di cui al capo c) della rubrica, le frasi le frasi pronunciate dall’odierna imputata risultano prive di una reale capacità intimidatoria.
È noto che la portata incriminatrice della fattispecie contestata risponde alla finalità di tutelare la libertà morale delle persone contro le influenze esterne e si concretizza ogni qual volta la prospettazione di un male futuro e ingiusto è in grado di causare effetti intimidatori nel soggetto passivo, senza che sia necessario un effettivo turbamento psichico. L’elemento essenziale del reato è, dunque, la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione di un pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dal colpevole alla persona offesa e non è necessario che si verifichi un effettivo stato di intimidazione della vittima – bastando – poiché la minaccia è un reato di pericolo – che la condotta abbia attitudine ad intimorire, cioè sia idonea a porre in pericolo l’interesse protetto.
Ebbene, ritiene la scrivente che, nel caso in esame, non ricorrono gli estremi del reato di cui all’art. 612 c.p. in quanto a bene vedere le frasi in questione sono state pronunciate nel contesto di una lite e contengono la prospettazione di un male ingiusto così generico e di lieve entità da non risultare potenzialmente idonee ad intimidire il soggetto passivo e a incidere sulla sua libertà morale.
Ne consegue una pronuncia assolutoria a favore dell’imputata per il reato di cui all’art. 612 c.p. per insussistenza del fatto ex art. 530 comma II c.p.p.
P.Q.M.
Letto l’art. 530 co. II c.p.p. assolve C.V. dal reato a lui ascritti al capo A perché il fatto non sussiste e dal reato a lui ascritto al capo B per non aver commesso il fatto.
Letto l’art. 530 co. II c.p.p. assolve D.S.G. dal reato a lei ascritto al capo C perché il fatto non sussiste.
Motivi in giorni 90.
Così deciso in Nola, il 29 novembre 2021.
Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2022.
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