Liquidazioni agli Avvocati per difese di ufficio e Gratuito Patrocinio: Per Cassazione legittimo applicare i minimi tariffari ridotti ulteriormente di 1/3

Il fatto

Caio, Avvocato del Libero Foro, presta una difesa di ufficio in favore di soggetto irreperibile.
Finita la fase, deposita istanza di liquidazione al Giudice competente il quale gli riconosce un importo pari ai valori minimi delle tariffe forensi previste dal D.M. 55/14, ridotto ulteriormente di 1/3 ex T.U. spese di Giustizia.
L’Avvocato Caio, impugna tale provvedimento con gli strumenti ordinari previsti dal codice di procedura civile.

La decisione del Tribunale di Lecco

Il Tribunale di Lecco rigettava l’opposizione proposta dall’Avv. Caio avverso il provvedimento di liquidazione del compenso a lui spettante a fronte dell’attività professionale resa in favore di soggetto difeso di ufficio. Il Tribunale riteneva corretta la determinazione del compenso operata dal primo giudice, il quale aveva applicato i valori medi di tariffa, riducendoli del 50% a sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 12, ed operando poi l’ulteriore riduzione prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 106 bis.

Caio, dunque, proponeva ricorso per Cassazione adducendo censurando la decisione del giudice di merito nella parte in cui essa, mediante l’applicazione in sequenza delle due riduzioni di cui anzidetto, ha di fatto determinato il compenso in misura inferiore al minimo di tariffa, espressamente divenuto inderogabile in forza del combinato disposto di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 12 e della nuova legge professionale forense L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6. Ad avviso della ricorrente, i minimi di tariffa, di cui l’attuale formulazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 12 stabilisce l’inderogabilità, si applicano anche alle liquidazioni giudiziali dei compensi dell’avvocato, in forza della clausola di cui al richiamato della L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6.

La decisione della Suprema Corte di Cassazione

La Suprema Corte con Ordinanza n. 4770 del 2022, ha stabilito che la successiva applicazione della ulteriore decurtazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 106-bis, non costituisce violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell’imputato irreperibile, e dall’altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell’interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell’avvocato ad un compenso equo, che avevano condotto questa Corte a ritenere manifestamente infondata la questione di leittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130 (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9808 del 23/04/2013, Rv. 626252; Corte Cost. n. 350 del 2005, n. 201 del 2006, n. 270 del 2012).

Scarica l’ordinanza della Suprema Corte

DOWNLOAD Ordinanza n. 4770 del 2022 Cass. civ. Sez. VI