Le spese per la manutenzione dei balconi aggettanti spettano esclusivamente al proprietario dell’unità immobiliare cui accedono. Tribunale di Catania Terza Sezione Civile, Ordinanza n. 5247/2021 del 19 agosto 2021

Il Tribunale di Catania, Terza Sezione Civile in composizione collegiale, ha emesso l’Ordinanza n. 5247/2021 del 19 agosto 2021, rigettando il reclamo proposto da (omissis) contro l’ordinanza del giudice del 29 aprile 2021. La controversia verteva sulla manutenzione di un balcone aggettante soggetto a infiltrazioni e crolli, con la richiesta di addebitare le spese anche al condominio.

Nel dettaglio, (omissis), proprietario di un immobile sito in (…),  sottostante a quello di (omissis), aveva convenuto in giudizio quest’ultimo e il Condominio (..), denunciando il degrado del balcone soprastante che causava cadute di calcinacci e crolli. Il ricorso di (omissis) era stato accolto, ordinando i rimedi necessari contro il pericolo derivante dal balcone di (omissis). Quest’ultimo aveva quindi presentato reclamo, sostenendo che il balcone fosse una continuazione del lastrico solare condominiale e che quindi le spese di manutenzione dovessero essere condivise con il condominio.

Il Tribunale di Catania, valutando il reclamo, ha rigettato le argomentazioni di (omissis), accogliendo integralmente le richieste degli Avvocati Dario Seminara e Giuseppe Maresca  del Foro di Catania per i seguenti motivi: Il Tribunale ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le spese per la manutenzione dei balconi aggettanti spettano esclusivamente al proprietario dell’unità immobiliare cui accedono. I balconi aggettanti sono considerati una propagazione dell’immobile e non parte comune del condominio, salvo per rivestimenti e decorazioni che contribuiscono all’estetica dell’edificio (Cass. Civ. Sez. 2, Sent. n. 6624/2012). Nel caso specifico, è stato accertato che le infiltrazioni riguardano il balcone di pertinenza dell’immobile di (omissis) e che questo è strutturalmente connesso al solaio di copertura, ma deve essere considerato un balcone aggettante annesso all’immobile di (omissis) e non parte integrante del lastrico solare condominiale. Il consulente tecnico d’ufficio ha confermato la possibilità di intervento di impermeabilizzazione del solo balcone senza compromettere l’impermeabilizzazione del solaio condominiale.

La decisione del Tribunale di Catania, resa disponibile dallo Studio Seminara e Associati, conferma l’orientamento giurisprudenziale consolidato sulla responsabilità per la manutenzione dei balconi aggettanti e chiarisce ulteriormente la distinzione tra proprietà privata e beni comuni in ambito condominiale. Questa ordinanza ribadisce l’importanza di una corretta qualificazione strutturale degli elementi architettonici per una giusta ripartizione delle spese .

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