L’assegno di mantenimento deve essere versato integralmente. Per Cassazione è reato versarne solo una parte

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Massima

In tema di reati contro la famiglia, il reato di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, educazione e istruzione dei figli, previsto dal novellato articolo 570-bis del Codice Penale, è configurabile anche in presenza di un inadempimento parziale, non essendo riconosciuto all’obbligato un potere di adeguamento dell’assegno in revisione della determinazione fattane dal giudice. (Annulla con rinvio, Cass.,VI penale, n. 3267/2019)

Massima di Davide Tutino – Avvocato Penalista, Catania

Fonte del testo della Sentenza: http://bdprof.ilsole24ore.com (banca dati giuridica de IlSole24ore)

Testo della Sentenza

Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, Sentenza 23 gennaio 2019, n. 3267

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRONCI Andrea – Presidente

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. AGLIASTRO Mirella – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Bolzano;

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 18/01/2018 della Corte d’appello Trento – Sezione distaccata di Bolzano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Antonio Costantini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. De Masellis Mariella che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza;

udito il difensore avv. (OMISSIS) che chiede l’inammissibilita’ del ricorso del PG.

RITENUTO IN FATTO

  1. Con sentenza del 18 gennaio 2018 la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in riforma della sentenza impugnata ha assolto con la formula perche’ il fatto non costituisce reato l’imputato, (OMISSIS), dal reato di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 12-sexies, in relazione all’articolo 570 c.p., comma 1, per avere omesso di contribuire al mantenimento del figlio minore e della moglie non versando gli importi stabiliti in sede civile dal Tribunale di Bolzano per gli anni dal 2009 al 2014, ora per il mantenimento di entrambi ora per quello in favore del solo minore.
  2. Ricorre avverso l’indicata sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento, sede di Bolzano, deducendo due motivi di annullamento.

2.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di cui alla L. n. 898 del 1970, articolo 12-sexies, sovrapponibile al novellato articolo 570-bis cod. pen. ex Decreto Legislativo n. 21 del 2018.

La Corte territoriale avrebbe ritenuto inesistente l’ipotesi di reato contestata affermando che l’articolo 570 cod. pen. non sanzioni penalmente qualsiasi inadempimento ancorche’ parziale degli obblighi familiari, facendone da tanto discendere l’assenza di volonta’ colpevole in capo al (OMISSIS) di far mancare i mezzi di sussistenza a chi ne aveva diritto, in tal modo erroneamente individuando l’elemento soggettivo – della volonta’ di far mancare i mezzi di sussistenza – riferibile alla diversa ipotesi di cui all’articolo 570 c.p., comma 2, laddove per la fattispecie contestata e di cui alla L. n. 898 del 1970, articolo 12-sexies, comma 1 a rilevare e’ il mero inadempimento, anche parziale, rispetto all’obbligazione costituita dalla corresponsione della somma fissata dal giudice civile; inadempimento da ritenersi rimasto integrato, salvo la prova rigorosa dell’assoluta impossibilita’ ad adempiere e non, come nella specie avvenuto, conseguenza di mere difficolta’ economiche derivanti dalla costituzione di un nuovo nucleo familiare.

2.2. Con il secondo motivo si fa valere la mancanza di motivazione, meramente apparente, in punto di esclusione dell’elemento soggettivo del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il primo motivo di ricorso e’ fondato, circostanza che assorbe l’ultima censura.
  2. Deve ribadirsi il principio, ormai pacificamente espresso da questa Corte, che il delitto previsto dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 12-sexies, si realizza attraverso il semplice inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno nella misura disposta dal giudice civile (Sez. 6, n. 44086 del 14/10/2014, P, Rv. 260717; Sez. 6, n. 34270 del 31/05/2012, M., Rv. 253262). Contrariamente a quanto previsto per l’integrazione di detta fattispecie, il reato di cui all’articolo 570 c.p., comma 2, n. 2, invece, viene posto in essere con la distinta condotta del genitore/ex coniuge che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori o all’ex coniuge, anche omettendo di versare l’assegno di mantenimento (Sez. 6, n. 44629 del 17/10/2013, B, Rv. 256905).

Seppure, quindi, l’inadempimento dell’obbligo imposto dalla decisione del giudice civile puo’ costituire condotta omissiva comune ad entrambe le ipotesi di reato, solo tale ultima fattispecie (articolo 570 c.p., comma 2, n. 2) richiede la privazione dei mezzi di sussistenza, evenienza prefigurabile quale conseguenza della condotta in capo all’agente ai fini della sussistenza del necessario elemento soggettivo.

Integrandosi invece la fattispecie di cui all’articolo 12-sexies cit. con il semplice inadempimento dell’obbligo di corresponsione degli assegni in favore dei componenti del nucleo familiare per come fissati dal giudice civile, deve ritenersi che solo la presenza di elementi da cui desumere la assoluta impossibilita’ di adempiere, qualora incolpevole e perdurante per tutto il tempo dell’adempimento, possa scriminare tale omissione, tenuto anche conto che questa Corte ha ritenuto la sussistenza della violazione anche in presenza di un inadempimento parziale, non essendo riconosciuto all’obbligato un potere di adeguamento dell’assegno in revisione della determinazione fattane dal giudice (Sez. 6, n. 35553 del 07/07/2011, D., Rv. 250841).

  1. Cio’ posto si rileva che effettivamente la Corte territoriale – cosi’ come dedotto dalla ricorrente parte pubblica – ha affermato che l’articolo 570 c.p. non sanziona qualsiasi inadempimento da parte dell’agente, contestualmente rilevando la mancanza di volonta’ di far mancare i mezzi di sussistenza. I Giudici di merito hanno anche fatto riferimento al parziale assolvimento dell’obbligo di corrispondere l’assegno determinato dal giudice civile da parte del (OMISSIS), che aveva anche dovuto provvedere al mantenimento di altro nucleo familiare costituito dalla nuova compagna ed altri cinque figli; e’ stato valutato positivamente la circostanza che il tenore di vita dell’altro nucleo non fosse “platealmente superiore a quello goduto in costanza del primo nucleo familiare”.
  2. Deve, quindi, rilevarsi la palese infondatezza della motivazione, strutturata secondo parametri estranei alla previsione della fattispecie di cui all’articolo 12-sexies cit., secondo i principi affermati da questa Corte e di cui sopra si e’ detto, anche riferibili alla vigente norma incriminatrice di cui all’articolo 570-bis c.p..

Da quanto sopra consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, rilevandosi la necessita’ che la Corte di appello si adegui ai principi di diritto sopra espressi, con particolare riferimento a quello secondo cui il delitto e’ integrato dal semplice inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno nella misura disposta dal giudice civile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trento.