La distinzione fra il reato di incendio e quello di danneggiamento seguito da pericolo di incendio

Sintesi della Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 08/01/2024, n. 873

Il Tribunale di Ascoli Piceno ha riconosciuto la responsabilità penale di F.F. per i reati di incendio, tentato furto e atti persecutori nei confronti della sua ex compagna S.M., dopo aver chiarito la differenza tra il reato di incendio doloso e quello di danneggiamento seguito da pericolo di incendio. La Corte ha stabilito che l’elemento psicologico è determinante per qualificare la fattispecie di incendio doloso ex art. 423 c.p., in contrapposizione al danneggiamento ex art. 424 c.p. F.F. è stato condannato a tre anni, sei mesi e dieci giorni di reclusione, senza il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Massima

La distinzione fra il reato di incendio e quello di danneggiamento seguito da pericolo di incendio – Il Tribunale di Ascoli Piceno ha chiarito che il delitto di incendio si distingue da quello di danneggiamento seguito da incendio per l’elemento psicologico. Quando il soggetto agisce con la volontà di causare un incendio che potrebbe propagarsi in vaste proporzioni, si configura il reato di cui all’art. 423 c.p. Invece, se l’incendio è una conseguenza non voluta, si ricade nel delitto di danneggiamento aggravato ex art. 424 c.p. (Tribunale di Ascoli Piceno, Sent., 08/01/2024, n. 873)Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato Penalista Catania

Testo della Sentenza del 08/01/2024, n. 873 del Tribunale di Ascoli Piceno

Fonte del testo della Sentenza: Banca Dati Giuridica One LEGALE, consultata il 17/8/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

(Artt. 544 e seg c.p.p)

SENTENZA

nei confronti di

F.F. n. il (…) a S. B. Del T. (I.)
res: S. B. Del T. via U. 82

Imputato

Svolgimento del processo
Con decreto del 21.09.2017 il G.u.p. presso questo Tribunale, all’esito dell’udienza preliminare, ha disposto il rinvio a giudizio di F.F. per i reati descritti nell’imputazione.

Nella prima udienza dibattimentale, tenutasi il 19 febbraio 2018, il giudice, dott. Marco Bartoli, presente l’imputato, ha dichiarato l’apertura del dibattimento e ha ammesso le prove richieste dalle parti.

All’udienza del 9 luglio 2018 sono stati esaminati i testi, richiesti dal Pubblico Ministero, T.M. e C.L.. Il Pubblico Ministero ha rinunciato all’audizione del teste C.G.; il giudice, con il consenso delle altre parti, ha revocato l’ordinanza ammissiva nella parte relativa.

L’udienza del 18 febbraio 2019, data lettura del provvedimento del Presidente del Tribunale n. 151/18, è stata rinviata.

L’udienza del 11 aprile 2019, considerata l’assegnazione del fascicolo ad altro giudice, è stata altresì rinviata.

All’udienza del 17 giugno 2019, il giudice dott. M.D.B., stante il mutamento della persona fisica dell’organo giudicante, ha provveduto alla rinnovazione dell’apertura del dibattimento, ha ammesso le prove richieste dalle parti, le quali non hanno prestato il consenso all’utilizzazione degli atti già espletati dinanzi al precedente Giudice.

L’udienza del 18 novembre 2019, è stata rinviata, attesa l’istanza di differimento del difensore della parte civile, motivata dalle condizioni di salute della persona offesa S.M., la quale doveva essere sentita come teste.

All’udienza del 2 marzo 2020 sono stati esaminati i testi, richiesti dal Pubblico Ministero, M.S. e F.A. ed il Pubblico Ministero ha prodotto due supporti usb che sono stati acquisiti dal giudice al fascicolo del dibattimento.

All’udienza del 26 giugno 2020 è stato disposto mero rinvio all’udienza del 21 dicembre 2020 nella quale è stato esaminato il teste, richiesto dal Pubblico Ministero, P.G.; il Pubblico Ministero ha prodotto documentazione che è stata acquisita in atti. All’udienza del 19 aprile 2021 sono stati esaminati i testi, richiesti dal Pubblico Ministero, P.D. e P.P. ed il Pubblico Ministero ha prodotto documentazione, acquisita in atti.

All’udienza del 22 novembre 2021 è stato esaminato il teste, richiesto dal Pubblico Ministero, C.M.. Il Pubblico Ministero ha rinunciato al teste S.M. ed il giudice, con il consenso delle altre parti, ha revocato l’ordinanza ammissiva nella relativa parte.

All’udienza del 14 febbraio 2022, il giudice dott.ssa Domizia Proietti, stante il mutamento della persona fisica dell’organo giudicante, ha provveduto alla rinnovazione dell’apertura del dibattimento e, conformemente ai principi espressi dalle Sezioni Unite n. 41736/2019 (“Bajrami”), ha ammesso le prove già richieste e ha dichiarato l’utilizzabilità delle prove assunte mediante lettura.

All’udienza del 20 aprile 2022 è stato esaminato il teste, richiesto dal Pubblico Ministero, V.M. con rinvio del processo all’udienza del 7 settembre 2022 nella quale, considerata l’assegnazione del fascicolo ad altro giudice, è stato disposto rinvio.

All’udienza del 26 settembre 2022, le parti hanno prestato il consenso all’acquisizione delle sommarie informazioni testimoniali rese da M.E. al fascicolo del dibattimento.

All’udienza del 13 febbraio 2023 il difensore dell’imputato ha rinunciato ai testi F.P. e F.B. ed il giudice ha revocato l’ordinanza ammissiva nella parte relativa.

All’udienza del 5 luglio 2023 il difensore dell’imputato ha rinunciato ai rimanenti testi; il giudice ha revocato l’ordinanza ammissiva nella parte relativa con rinvio del processo al 9 ottobre 2023, udienza nella quale il giudice, dott.ssa Domizia Proietti, letta la pec del difensore della parte civile nella quale rappresentava di rinunciare al deposito delle conclusioni scritte, ha revocato la costituzione di parte civile di M.S.. Il difensore dell’imputato, con il consenso del Pubblico Ministero, ha prodotto il verbale di interrogatorio dell’imputato, acquisito in atti. Il Pubblico Ministero ha prodotto, altresì, n. 5 cd-rom ed ulteriore documentazione, che sono stati acquisiti al fascicolo del dibattimento.

Il giudice, pertanto, ha dichiarato la chiusura del dibattimento, le parti hanno argomentato le rispettive richieste e hanno concluso nei termini sopra riportati.

Dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il giudice ha deciso come da dispositivo letto in udienza, riservando il deposito della motivazione in giorni novanta.

Motivi della decisione
Gli esiti dell’istruttoria dibattimentale consentono di affermare la penale responsabilità di F.F. per i reati a lui ascritti ai capi a), b), c) e d).

I fatti contestati
I fatti posti alla base delle condotte di cui al presente processo possono essere riscostruiti, sulla scorta delle plurime deposizioni testimoniali, nel modo che segue.

La teste M.S., escussa all’udienza del 2 marzo 2020, ha riferito di essere stata legata da una relazione sentimentale con l’odierno imputato, F.F., convivendoci per quasi nove anni, fino alla conclusione del loro legame nell’anno 2016.

La teste ha spiegato che, dopo una relazione serena durata per anni, il comportamento del F. iniziava a mutare radicalmente a partire dal mese di aprile 2016, sebbene avesse manifestato segnali di criticità già nell’anno precedente, ad esempio rassegnando le proprie dimissioni volontarie dal lavoro e dichiarando di non voler cercare una nuova occupazione. Nell’aprile 2016 S.M. scopriva che il F. aveva iniziato a dilettarsi in giochi e scommesse online, sicché le discussioni tra loro si facevano sempre più pesanti, al punto che lei decideva di interrompere la relazione ed andarsene di casa.

La teste ha riferito che il F. reagiva molto male alla sua scelta di porre fine al rapporto sentimentale, in quanto, non svolgendo attività lavorativa, non aveva più alcuna disponibilità economica. Iniziava, cosi, a minacciarla ed a ricattarla con espressioni del seguente tenore: “mi devi dare i soldi, mi hai lasciato in una situazione economica disastrosa, mi devi dare i soldi, se non mi dai i soldi vengo in negozio faccio un macello”.

La teste ha raccontato, altresì, di un episodio in cui era stata seguita dal F. con la sua autovettura: più precisamente, ciò si verificava di notte, mentre lei stava raggiungendo in automobile il padre che era ricoverato in Ospedale, nel reparto di terapia intensiva.

Ha, inoltre, spiegato che nel periodo in cui stavano insieme l’odierno imputato aveva accesso alle telecamere del negozio che, successivamente, gli veniva da lei negato attraverso il cambio di password.

Quindi, inserita una nuova password, la M. era convinta che il F. non potesse più controllarla. Ciò nonostante, invece, lo stesso si posizionava fuori dal negozio di ortofrutta da lei gestito per verificare la sua presenza, avvisandola con espressioni, quali: “mi raccomando non uscire, vedo la luce accesa”.

In riferimento alla notte di luglio in cui doveva raggiungere il padre in Ospedale, la teste ha dichiarato di essere partita alle 02:00 di notte, con il suo autista, nella convinzione che il F. non potesse venire a conoscenza di questo suo spostamento. Tuttavia, nel momento in cui lei usciva da casa, lui le mandava un messaggio con il seguente testo: “dove stai andando? Ti ho visto che sei uscita”. Da ciò, dunque, deduceva che, in verità, il F. riusciva in qualche modo, a lei sconosciuto, ad avere accesso alle telecamere del sistema di videosorveglianza.

Il F. iniziava, quindi, a chiamarla, ripetutamente, effettuando circa cinquanta chiamate e proferendo le seguenti frasi “so che sei partita con il tuo autista, ti raggiungo, fermati, ti prego fermati”. Il F., poco dopo, contattava telefonicamente anche l’autista e la ricattava, per cui, all’altezza di Bologna, si vedeva costretta a tornare indietro e ad avvisare i Carabinieri.

La teste ha, poi, raccontato in merito ad un episodio, verificatosi nei mesi di aprile/maggio, poco prima dell’inizio dell’estate, in cui lui le chiedeva di incontrarsi per parlare e cercare di recuperare il loro rapporto, invitandola a mangiare nel ristorante di uno stabilimento balneare.

Alla battuta scherzosa di lei che gli proponeva di affittare due ombrelloni in diversi stabilimenti, visto che la loro relazione era in crisi, lui iniziava ad urlarle “basta, andiamo via”, la afferrava con violenza per condurla nell’ auto, dopodiché partiva a velocità sostenuta, senza rispettare la segnaletica stradale, fino ad arrestare la marcia, sferrare un pugno contro il parabrezza e gridarle: “eh vedi mi hai fatto anche rompere… adesso lo paghi tu”, mentre quest’ultima lo implorava di farla scendere immediatamente dall’autovettura. La teste ha, inoltre, raccontato che, avendo ottenuto l’accesso alle telecamere del negozio, ogniqualvolta il F. vedeva entrare un uomo o notava che lei scherzava o sorrideva, le inviava messaggi del seguente tenore: “ho visto tizio, caia con il giubbino verde che ti stava a fare il carino, tu questa me la paghi, vengo lì sfascio tutto”.

La teste ha, altresì, riferito che un giorno il F., attraverso le telecamere a cui aveva accesso, notava un ragazzo che era entrato in negozio per ringraziarla per avergli trovato un’occupazione; dopo mezz’ora l’odierno imputato si recava nel negozio e rivolgeva all’ex fidanzata con le seguenti minacce: “mi devi dare il numero di questo ragazzo, adesso lo ammazzo, adesso lo raggiungo, lo ammazzo”. Quindi, ottenuto il numero di telefono, lo chiamava e poneva in essere le minacce prima prospettate.

La teste ha raccontato che il F., il giorno di Ferragosto, mentre si stava svolgendo una festa organizzata per i clienti del negozio, presso una loro tenuta di famiglia, inviava un messaggio alla sorella del seguente tenore: “la festa, la vedo moscietta”, facendo intendere che anche lui stava partecipando alla festa. Quindi la M. ed i familiari decidevano di mandare a controllare, negli appezzamenti di terreno, alcune persone di fiducia, le quali scorgevano la presenza del F.. Quest’ultimo, accortosi che lo stavano cercando, ripartiva rapidamente con il motorino, incrociando la sorella; poco tempo dopo la sua ripartenza notavano una nube di fumo salire in mezzo alla campagna.

Nella medesima giornata, alle ore 9, giungeva una chiamata dei vicini che comunicavano la presenza di un incendio nel magazzino di proprietà della M., sito in S. B. del T..

La teste ha, altresì, riferito che una sera il F., ancora in possesso delle chiavi del suo negozio, vi si introduceva all’interno. Più precisamente, inviava un messaggio all’ex fidanzata con il seguente testo “guarda come stai? Stai mangiando?”, al quale lei rispondeva esortandolo, come avveniva di solito e ripetutamente, a lasciarla in pace. Successivamente la sorella scendeva in negozio e lo trovava all’interno, vicino alla cassa, che conteneva verosimilmente un fondo cassa, in quanto il denaro era già stato da loro prelevato.

La M. ha chiarito che le due pennette USB allegate all’atto di querela contengono tutte le comunicazioni telefoniche, nel dettaglio messaggi e conversazioni telefoniche.

La teste ha, infine, riferito che a causa delle condotte perpetrate dal F., la sua vita è radicalmente cambiata, che era costantemente spaventata e che è stato difficile tornare ad uscire da sola, dal momento che lo ritrovava sempre davanti a sé.

Il teste T.M., Maresciallo Maggiore in forza al NOR Carabinieri di San Benedetto del Tronto (AP), escusso all’udienza del 9 luglio 2018, in merito agli interventi effettuati, ha riferito di aver svolto soltanto un controllo – a seguito della querela sporta da S.M. a causa dei comportamenti minacciosi e violenti assunti dal F. – diretto a verificare se tra quest’ultimo e l’ex compagna vi fossero dei veri e propri contatti.

Dal servizio di osservazione effettuato in data 25 luglio 2016 – giorno successivo a quello in cui veniva sporta la querela – nei pressi della abitazione prima condivisa dai due giovani, in S. B. del T., via P., riscontrava la presenza dell’autovettura, all’epoca in uso il F., marca Range Rover, di colore blu, targato (…).

Il teste ha, altresì, riferito di un accertamento effettuato in data 28 luglio 2016, in cui era intervenuto il personale dell’Aliquota Radiomobile in persona del collega C.. La stessa mattina, recandosi in ufficio, notava la presenza del F., all’interno della propria autovettura, nei pressi dell’attività commerciale della M..

Dal filmato contenuto nella pennetta USB, allegata alla querela sporta dalla M., venivano, inoltre, estrapolati due fotogrammi che ritraevano, rispettivamente, il F. nelle vicinanze del registratore di cassa- con il cassetto, ove era contenuto il fondo cassa, aperto- dell’esercizio commerciale gestito dalla persona offesa, nonché il F. mentre parlava con la sorella della M..

Il teste C.L., Vice Brigadiere effettivo al NOR Carabinieri di San Benedetto del Tronto (AP), escusso all’udienza del 9 luglio 2018, ha riferito che in data 28 luglio 2016, durante un normale turno come capo-equipaggio del Nucleo Radio Mobile di San Benedetto del Tronto, alle ore 6, veniva mandato, dalla centrale operatova, in via P. (angolo via M.), per effettuare un accertamento su un’autovettura Range Rover di colore blu al cui interno si trovava un soggetto, successivamente identificato in F.F..

Dopo essere stato tranquillizzato, il F. dichiarava spontaneamente che si trovava lì in quanto era stato invitato dalla sua ex compagna per poter consumare insieme una colazione e portava con sé un cane di piccola taglia di colore bianco.

In quell’occasione, il teste ha precisato di non aver visto la presenza della M..

Il teste F.A., in servizio presso il NOR Carabinieri di San Benedetto del Tronto, escusso all’udienza del 2 marzo 2020, ha riferito che, a seguito della denuncia sporta dalla M., si era occupato di curare la parte tecnico intercettiva, aveva proceduto a sentire a sommarie informazioni alcuni soggetti ed aveva effettuato il sopralluogo presso l’azienda agricola in Colonnella.

In particolare, il teste ha riferito di aver effettuato un’intercettazione telefonica all’utenza mobile in uso al F.F. da cui emergevano nove contatti telefonici – tutti privi di risposta – di cui otto nella stessa giornata e una telefonata notturna.

Inoltre, ha spiegato di aver effettuato anche un sopralluogo a Colonnella, presso un’azienda agricola di proprietà della famiglia M., in relazione al danneggiamento di un tubo idrico sotto ad alcuni alberi, causato verosimilmente dall’incendio di una sterpaglia. Ha, altresì, precisato che gli episodi incendiari che venivano denunciati erano due (il primo, riferito ad un capannone sito in via V. del F. e l’altro, in C.), ma di essere intervenuto, soltanto, relativamente all’incendio di Colonnella.

In merito alla individuazione degli autori degli incendi, il teste ha dichiarato che le risultanze del R.I.S., relative alle scarpe che avevano acquisito in sede di esecuzione del provvedimento, nonché del panno acquisito in sede di perquisizione del motorino in uso al F., venivano inoltrate direttamente all’Autorità Giudiziaria.

Il teste P.G., Capo Squadra in servizio, all’epoca dei fatti, presso i Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, escusso all’udienza del 21 dicembre 2020, ha riferito che il 15 agosto 2016, insieme ai colleghi, raggiungeva il luogo dell’incendio, in San Benedetto del Tronto, e, notando subito delle fiamme di notevole altezza, scavalcavano velocemente il cancello, lo aprivano dall’interno per avvicinarsi il più possibile con il mezzo in dotazione e procedevano a spegnerle, impiegando circa dieci minuti.

Più precisamente, il teste ha spiegato che l’incendio divampava da terra, bruciando delle cassette della frutta di legno e di plastica per circa dieci metri. Dunque, escludendo la tipologia elettrica di innesco – atteso che i fili elettrici della plafoniere di combustione passavano a circa quattro metri dal punto in cui si trovavano le fiamme – o altri fattori diversi di combustione, deducevano che qualcuno avesse provocato dolosamente un incendio e che scattavano fotografie, sottopostegli e riconosciute in sede di esame.

Il teste ha precisato che non trovavano lattine di liquido infiammabile o macchie riferibili ad un innesco, atteso altresì che sotto i residui carboniosi “è tutta una macchia nera, non si evince se c’è il liquido perché è bruciato”.

Il teste P.D., Appuntato Scelto dei Carabinieri di Ascoli Piceno, escusso all’udienza del 19 aprile 2021, in merito al tipo di indagine svolto, ha riferito che gli venivano affidati dei dispositivi informatici, in particolare due telefoni, due pc ed un tablet, sequestrati al F., al fine di analizzarli per la ricerca di elementi utili all’indagine.

Dunque, procedevano all’estrazione di una chat whatsapp intercorsa tra il F. e la Montucchiaro, nonché, su richiesta del legale della persona offesa, all’estrazione di altre conversazioni whatsapp con altri contatti contenuti all’interno del telefono.

Sul dispositivo Samsung trovavano delle immagini dell’impianto di videosorveglianza del negozio, degli screenshot fatti con il tablet, da cui si deduceva che il tablet veniva utilizzato per visionare l’impianto di videosorveglianza.

Il teste P.P., Luogotenente in servizio presso il Nucleo Operativo dei Carabinieri di San Benedetto del Tronto, in merito alle indagini svolte ha riferito di aver analizzato i dati telefonici acquisiti nell’ambito del decreto emesso dalla Procura di Ascoli Piceno e relativi alle utenze in uso al F. e alla M., nel periodo compreso tra il primo maggio e il 17 agosto 2016.

Il teste ha specificato che l’utenza in uso al F. era (…), mentre l’utenza utilizzata dalla M. era (…),

Ha, inoltre, spiegato che le chiamate intercorse tra il F. e la M. ammontavano a 1.279 provenienti dal F. e 2.023 effettuate dalla M..

Ha, poi, analizzato i tabulati relativi a due eventi che si verificavano il 15 agosto: il primo riguardante l’incendio nell’azienda agricola di Colonnella, relativamente al quale veniva rilevata la presenza dell’utenza in uso al F. in zone compatibili con la suddetta località: infatti, negli orari indicati nella denuncia, quindi nell’arco di tempo tra le 15:56 e le 17:00, agganciava le celle di Alba Adriatica e Mosciano Sant’Angelo che era esattamente la strada che avrebbe dovuto percorrere il F. per raggiungere detta località. Il secondo evento, era invece attinente all’incendio provocato nel capannone dell’ortofrutta di via C. F. di S. B. del T., in relazione al quale non venivano rilevate telefonate immediatamente dopo: emergeva la presenza dell’utenza del F. in San Benedetto del Tronto, agganciando dapprima una cella in via M.F. e successivamente un ponte di contrada Marinuccia nel medesimo Comune.

Il teste C.M., Appuntato Scelto presso il NOR Carabinieri di San Benedetto del Tronto, escusso all’udienza del 22 novembre 2021, ha riferito che veniva inviato dalla centrale operativa, insieme ad alcuni colleghi, in via Manara, nel Comune di San Benedetto del Tronto in quanto era divampato un incendio. Giunti sul posto, notavano la presenza dei Vigili del Fuoco, già impegnati nello spegnimento dell’incendio divampato nella proprietà della famiglia M..

Successivamente, raggiungevano l’abitazione del F. e sul posto trovavano dei motorini parcheggiati sotto la propria abitazione, uno dei quali, ancora caldo, era intestato al fratello del F., convivente con quest’ultimo.

Dunque, rintracciato il F., avuto contezza che era nella disponibilità delle chiavi del suddetto scooter, procedevano ad una perquisizione d’iniziativa ed all’interno del motociclo rinvenivano uno straccio imbevuto di liquido infiammabile, subito sottoposto a sequestro.

Il teste V.M., escusso all’udienza del 20 aprile 2022, ha riferito di conoscere la M. in quanto aveva proceduto all’installazione delle telecamere all’interno del suo negozio.

Tuttavia, ha affermato di non ricordare se all’epoca dei fatti estrapolava immagini dal sistema di videosorveglianza dallo stesso installato relative ai fatti per cui è processo.

M.E., nel corso delle sommarie informazioni testimoniali, acquisite con il consenso delle parti al fascicolo del dibattimento, ha dichiarato di conoscere S.M., in quanto è cliente abituale del suo negozio di ortofrutta e di non aver mai avuto una relazione sentimentale con la stessa.

Ha raccontato che un giovedì pomeriggio si recava presso il negozio della M. per fare degli acquisti e, sebbene l’attività commerciale fosse chiusa, chiedeva comunque alla M. e alla sorella, che si trovavano all’interno del negozio, di poter acquistare delle verdure.

Il M. ha spiegato che queste ultime si mostravano disponibili, quindi egli effettuava gli acquisti e, successivamente, veniva accompagnato all’esterno del negozio dalla M.. A quel punto lui la salutava, la ringraziava per la disponibilità e l’abbracciava, per poi ripartire a bordo della sua autovettura Citroen C3.

La sera dello stesso giorno la M. gli inviava un messaggio sul social network Facebook (cfr. screenshots dei messaggi allegati al verbale di sit), comunicandogli che il F. aveva visto il loro abbraccio; lui le manifestava il proprio dispiacere per la situazione involontariamente creatale, sottolineando la non maliziosità del gesto.

Più tardi riceveva delle chiamate provenienti dal profilo della M., alle quali non rispondeva, in quanto impegnato al lavoro. Al termine della giornata lavorativa, mentre controllava le chiamate ricevute, rispondeva ad una telefonata, ancora proveniente dal profilo Facebook della M., ma che aveva come interlocutore un uomo, il quale, con tono violento, lo aggrediva verbalmente, invitandolo a stare lontano da quest’ultima, dicendogli che era un bambino di merda e chiedendogli dove si trovasse per poterlo raggiungere. Egli cercava di far capire all’interlocutore che si stava sbagliando in quanto non aveva alcuna relazione sentimentale con la M. e così l’interlocutore chiudeva la conversazione.

L’imputato F.F., nel corso del suo interrogatorio, acquisito in atti con il consenso delle parti, ha dichiarato di aver svolto il ruolo di ispettore nei supermercati C.-occupandosi in particolare di gestire ed organizzare negozi per la società C.A.- e e essere stato licenziato per essersi ripetutamente assentato al lavoro a causa della costante assistenza al padre malato della sua ex compagna S.M..

Ha, altresì, affermato che viveva in una casa concessagli in locazione e che provvedeva egli stesso a pagare i relativi canoni con il proprio stipendio e- a seguito del licenziamento- con i propri risparmi.

Con riferimento ai reati contestatogli nel capo d’imputazione, ha affermato che, nonostante veniva contattato informalmente dai Carabinieri ed invitato a cessare la propria condotta a seguito della denuncia sporta nel mese di agosto dalla M., lui continuava a contattare quest’ultima perché, essendo stato legato a lei da una lunga relazione sentimentale, non voleva comunicare con la stessa tramite un legale, bensì personalmente. Ha, poi, dichiarato che non sopportava l’atteggiamento di chiusura che l’ex compagna aveva adottato nei suoi confronti quando la chiamava o le mandava messaggi, motivo per cui era così insistente.

In merito alle chiavi dell’appartamento ove convivevano, ha affermato che lui ripetutamente aveva chiesto alla M. di restituirgli il duplicato, in quanto “mi ero puntato su questa cosa perché loro avevano ottenuto tutto, io non avevo ottenuto niente…”.

Ha ammesso di essersi, qualche volta, appostato sia nei pressi dell’abitazione, che del negozio dell’ex compagna e di averla seguita nei suoi spostamenti in automobile quando la stessa stava raggiungendo l’Ospedale di Padova, dove era ricoverato il padre.

Ha, altresì, ammesso di averla tempestata di telefonate e messaggi, mentre ha negato di aver avuto un atteggiamento aggressivo nei suoi confronti e di aver dato un pugno sul parabrezza dell’auto.

Ha affermato di aver convissuto con la M. fino a giugno 2016, momento in cui la stessa gli regalava anche un cane.

Ha negato di averla minacciata di distruggere il negozio e di massacrarla di botte, in quanto non l’avrebbe sfiorata neanche con un dito.

In ordine all’accesso abusivo alle telecamere del sistema di videosorveglianza installato nel negozio di ortofrutta dell’ex compagna, ha riferito che l’accesso gli era stato concesso da lei, circa cinque anni prima, per controllare, attraverso il collegamento delle telecamere al cellulare, eventuali furti commessi nel negozio.

Un giorno, attraverso l’accesso alle telecamere notava E.M., cliente del negozio, che abbracciava l’ex compagna, quindi, infastiditosi di tale comportamento, contattava la M. per avere il numero del suddetto cliente: lei gli comunicava l’utenza telefonica al quale lui lo chiamava, esortandolo a non azzardarsi più a fare una cosa del genere.

Ha affermato che in data 15 agosto 2016, mentre si svolgeva una festa nell’azienda agricola a Colonnella di proprietà della famiglia M., lui si presentava sulla strada che portava alla casa ove si trovava in quel momento l’ex compagna per recuperare il duplicato della chiave del suo appartamento.

In merito al tentato furto ha affermato di non aver frugato nella cassa, bensì di essere entrato nel negozio in quanto si sentiva ancora uno di casa, ma esclusivamente al fine di recuperare le chiavi della propria abitazione.

Qualificazione giuridica delle condotte ascritte all’imputato
2.1 Sul capo a) dell’imputazione

Alla luce di tutte le testimonianze acquisite in corso di istruttoria, nonché dai riscontri documentali rappresentati dai files audio, screenshots e tabulati telefonici in atti, si devono ritenere correttamente qualificate in diritto e pienamente integrate le fattispecie di reato di cui all’articolo 612 bis, comma 2, c.p. 610 c.p., 615bis/615ter c.p., unificate dal vincolo della continuazione interna ex art. 81 cpv. c.p.

Come è noto, le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex multis, già S.U., n. 41461 del 19 luglio 2012, Sez. 2, Sentenza n. 43278 del 24/09/2015 Ud. Rv. 265104- 01; Sez. 5, Sentenza n. 12920 del 13/02/2020 Ud. Rv, 279070 – 01; da ultimo cfr. Sez. 4. Sentenza n. 410 del 09/11/2021 Ud. Rv, 282558 – 01). Il vaglio positivo dell’attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva.

Nel caso di specie, S.M. ha esposto in maniera lucida, puntuale e coerente, senza alcuna discrasia o contraddizione, tutti gli episodi di cui al capo a) di imputazione, ovvero che a seguito della sua decisione di porre fine alla relazione sentimentale, il F. reiterava condotte di minaccia e molestia, ovvero:

appostandosi ripetutamente nei pressi della abitazione e del negozio della ragazza;

seguendola e inseguendola nei suoi spostamenti, seguendola in un caso (25.7.16) in auto in autostrada mentre la ragazza si recava in Ospedale a Padova ove era ricoverato il padre e mandandogli messaggi lungo tale percorso;

tempestandola di telefonate e messaggi;

assumendo una condotta minacciosa e aggressiva dopo che S. aveva acconsentito ad incontrarlo per parlare e a salire in auto con lui, urlandogli contro insulti e minacce, colpendo violentemente con un pugno il parabrezza della propria auto danneggiandolo, percorrendo quindi ad alta velocità le vie di S. Benedetto del Tronto, anche infrangendo le norme del CdS e mentre la ragazza spaventata piangeva e gli chiedeva di scendere (giugno 2016) e minacciandola di “distruggergli il negozio” chiedendogli insistentemente del denaro addebitando a lei la fine della relazione e la propria situazione economica;

inviandole messaggi in cui descriveva come era vestita, chiedendole minacciosamente non appena esce di casa o dal negozio dove vuole andare è con chi ed inviandole messaggi con cui descriveva le persone con cui lei stava parlando, minacciando in un caso specifico il 26.5.16 di massacrare di botte la persona con cui la ragazza parlava; presentandosi quindi il medesimo giorno in negozio costringendo con minaccia S. a fornirgli il numero di telefono di tale persona (E.M. altrimenti avrebbe sfasciato il negozio, per poi inviare al M. un messaggio di minaccia (art. 610 c.p.);

introducendosi più volte abusivamente nel sistema di videosorveglianza del negozio di ortofrutta di proprietà della famiglia M. e dove S. lavora, e controllando ancora in tal modo la ragazza, procurandosi indebitamente immagini attinenti la vita privata della stessa e mettendola a conoscenza di tale assiduo controllo anche inviandole fotogrammi estrapolati dal sistema di video sorveglianza presumibilmente dal proprio telefonino collegato al sistema e avvalendosi a tale fine dei dati e delle conoscenze acquisite durante gli otto anni di convivenza (e violando in tal modo più norme con la medesima condotta, come subito sotto contestato); (615bis/615terc.p.);

accedendo abusivamente nel negozio di ortcfrutta della famiglia M. e temendo la condotta descritta al successivo capo b);

presentandosi, invito domino, il 15.8.16 a Colonnella presso una tenuta della famiglia M. dove si teneva una festa per la clientela, aggirandosi all’interno della tenuta e cercando di appiccare un incendio a delle stoppie come indicato nel successivo capo c);

recandosi quindi subito dopo presso un capannone della famiglia M. in San Benedetto del Tronto, accedendo all’interno e appiccando un incendio, come descritto al successivo capo d).

La teste ha dichiarato che tali condotte le hanno cagionato uno stato di perdurante ansia e paura, temendo per l’incolumità propria e dei prossimi suoi congiunti e vedendosi costretta a mutare le proprie abitudini di vita. Non solo la stessa era costantemente controllata- grazie anche all’abusivo accesso all’impianto di videosorveglianza del suo esercizio commerciale- e tempestata di chiamate e messaggi, ma perfino nell’occasione di dover raggiungere il padre, gravemente malato e ricoverato in ospedale, l’espediente di farsi accompagnare dal suo autista non impedì al F. di riuscire a pedinarla e controllare i suoi spostamenti.

La teste ha aggiunto che, in conseguenza di tale condotte vessatorie del F., ha impiegato molto tempo prima di riprendere ad uscire da sola, temendo di incontrarlo ovunque, come le succedeva.

La precisione e coerenza intrinseca della deposizione della p.o.- la quale peraltro ha rinunciato a depositare le conclusioni quale parte civile, dimostrando di non essere animata da fini calunniatori e/o legati a motivi di lucro- ne evidenzia la credibilità, prima ancora di elencare i riscontri estrinseci delle condotte elencate di cui al capo a).

L’imputato, in sede di interrogatorio, acquisito in atti con il consenso delle parti, non ha fornito alcun elemento utile alla sua difesa, viceversa sostanzialmente ammettendo tutti gli addebiti di cui al capo a) ed adducendo- quale asserita e presunta giustificazione- la volontà di riallacciare la relazione sentimentale che la M. aveva deciso di cessare ed il motivo della gelosia.

La difesa ha, poi, rinunciato a tutti i propri testi, non offrendo di fatto una ricostruzione alternativa dei fatti contestati.

Il racconto della persona offesa- sebbene sia quasi ultroneo, a fronte dell’ammissione degli addebiti da parte del F.- ha trovato, altresì, riscontro nelle dichiarazioni degli altri testimoni, in particolare dei testi F., P. e P.. Tali testi di P.G.- della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare già solo per la qualifica rivestita- hanno fornito un resoconto lineare e dettagliato di numerosi episodi contestati al capo a).

Il teste F., in particolare, ha spiegato che dall’attività captativa, ad esempio, emergevano ben 9 telefonate del F. alla M., senza risposta, in una sola giornata, di cui una in orario notturno.

Il teste P., ha spiegato che dall’analisi di due telefoni, due pc ed un tablet, sequestrati al F., estrapolava numerose chat rilevanti intercorse tra il F. e la M.. Inoltre, dal dispositivo Samsung del F. riusciva ad estrapolare le immagini dell’impianto di videosorveglianza del negozio, gli screenshots fatti con il tablet, a dimostrazione che il tablet veniva utilizzato per visionare l’impianto di video sorveglianza e controllare tutti gli spostamenti e le persone incontrate dalla M..

Il teste P., altresì, ha riferito di aver analizzato i tabulati telefonici e le migliaia di telefonate effettuate dal F. alla M..

Altresì, i supporti usb allegati dalla persona offesa alla querela (cfr. in particolare telefonata dell’l agosto 2016, nonché registrazioni di numerose telefonate del F.) costituiscono inequivoche prove documentali di quanto contestato al F. al capo a).

Possono ritenersi, in primis, integrati gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 612bis, comma 2, c.p.

Come noto, l’articolo 612-bis Codice Penale punisce “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Al comma 2 si prevede che “la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è stata legata a relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso con strumenti telematici.”

Si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il reato è integrato anche da due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale (ex multis, cfr. Cassazione Penale, Sezione V, Sentenza n. 33842 del 19 luglio 2018).

Sotto il profilo oggettivo del delitto è necessario verificare se il soggetto agente abbia posto in essere una condotta di reiterate vessazioni in danno della vittima ma, trattandosi di reato “abituale”, è altresì indispensabile accertare l’esistenza di un nesso idoneo a riunificare i singoli episodi al punto da ricondurli all’interno di una comune cornice criminosa.

Nella vicenda in esame l’istruttoria dibattimentale ha consentito di ricostruire plurime condotte minacciose e violente che l’imputato ha serbato nei confronti dell’ex compagna, nel periodo compreso tra il mese di aprile ed agosto 2016.

I comportamenti intrusivi e vessatori del F. sono stati animati da un’unitaria volontà criminosa, derivante da un sentimento di gelosia nei confronti dell’ex compagna e dal tentativo di ricucire il loro rapporto sentimentale che, di fronte al rifiuto da parte della persona offesa, si è progressivamente trasformato nella mania di controllarla in tutti i suoi spostamenti e, verosimilmente, nel desiderio di rivalsa rispetto alla fine della relazione.

Il carattere seriale, reiterato e prolungato dei singoli atti di molestia è confermato dalla copiosa corrispondenza telefonica intercorsa tra l’imputato e la Montuchiari, nel periodo di cui all’imputazione, evidenziata nelle registrazioni audio delle telefonate in atti (cfr. 2 pennette USB prodotte dal Pm all’udienza del 20 marzo 2020, nonché allegati alla querela della persona offesa, contenenti registrazioni delle telefonate e chat Whatsapp).

A tale proposito si rinvia al contenuto delle tre chiavette usb, attestanti le innumerevoli telefonate e tentativi di contatto del Fioravanti nei confronti della ex compagna, contenenti minacce e molestie nei confronti della M..

A titolo di esempio, nelle pennette USB prodotte dal PM all’udienza del 20.03.2020, dall’ascolto delle telefonate registrate si evince che nei files:

n. 37 il F. dice alla M. che di stare “fuori seduto cosi quando vengono quelli sanno che sto qua e vediamo se ti comporti nello stesso modo! Fai la stupida con gli altri” e, nonostante lei scoppi in lacrime, dicendo che non corrisponde al vero, lui prosegue” tu hai preferito loro che me, per farti corteggiare, allora tutto il resti da domani non ce l’avrai”;

n.53 07 le chiede se ha tolto l’automobile;

n. 24 14 non crede che stesse parlando con il papà;

-n. 30 02 sebbene lei sia in lacrime, lo implori di lasciarla in pace e di restituirgli le chiavi, chiarendo che tutti si sono accorti della sua presenza con sguardo alterato, lui le chiede:

“devi andare da qualche parte?”;

n. 6 15 il F. la avverte: “oggi pomeriggio vengo qui davanti” pur avendo il divieto di avvicinamento alla p.o.;

n. 15 33 lui prosegue: “vengo là, questo è un paese libero, con tutto quello che mi hai fatto”;

n. 59 47:”la gente ti viene ad accimentare”;

n. 5 27: “che fai così presto? Ieri sera sei stata fuori fino a mezzanotte? Ci vediamo? Non mi vuoi vedere?”;

9 46: “dove sei? Ti vengo a prendere… fatti sentì a questi altri”;

14 12: “sto qua fuori”;

n. 18 06: “esci”;

52 36: “un altro hai fatto cose alle mie spalle con quel porco”;

n- 06 10: “ti rovino la vita, pure a quello, vado là la casa e lo dico alla moglie, non ho più. niente da perdere”;

n. 24 36: “vai a piedi? La 500 sta qua. Dove stai?”;

n. 16 09: “vengo lì e sfascio tutto”.

La M., secondo quanto emerge dall’ascolto degli audio, non ha mai dato adito alle provocazioni dell’imputato, limitandosi a tentare di placare il F. e riportare il colloquio alla calma e, al più, esortandolo a rassegnarsi alla fine del loro rapporto e a far cessare le continue molestie, divenute oggettivamente intollerabili, senza mai assumere la stessa toni accesi, anche a fronte di siffatte molestie e costante controllo della sua vita.

Per effetto delle reiterate aggressioni verbali e minacce esplicite, la M. ha sviluppato una condizione di ansia, paura e di timore che l’ex compagno potesse porre in pericolo la sua incolumità e quella dei suoi cari.

La donna ha precisato che, nel periodo in questione, è stata costretta a modificare ed adattare le proprie abitudini di vita in funzione della necessità di evitare ogni possibile incontro con l’imputato. Tali tentativi si sono, tuttavia, rivelati vani, atteso che il F. riusciva a controllare ogni suo movimento, financo il tentativo di raggiungere il padre, nonostante l’accorgimento, di essersi fatta accompagnare dal suo autista, presso il nosocomio ore era ricoverato, vedendosi costretta a tornare indietro e a contattare i Carabinieri.

Per tali motivi, talvolta era anche lei a contattarlo, all’unico fine di sincerarsi di averlo ricondotto ad una condizione di lucidità, temendo azioni aggressive nei suoi confronti, ma anche gesti inconsulti ed azioni autolesive viste anche le condotte di cui ai capi c) e d) di cui si dirà infra.

La M. ha specificato che è dovuto trascorrere molto tempo prima di uscire da sola, temendo di incontrarlo costantemente.

Quanto al profilo soggettivo, il dolo generico richiesto dall’articolo 612bis del Codice Penale, consiste nella volontà di porre in essere condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.

Nel caso concreto, il F. ha posto in essere molteplici condotte vessatorie, consapevole della loro idoneità di incidere negativamente sul vissuto quotidiano della ex compagna. Il movente originario delle condotte persecutorie è da ricercarsi, come detto, nella difficoltà di accettare la fine della loro relazione di coppia, accusandola persino dell’inizio di nuovi rapporti con altri uomini, nella realtà inesistenti.

La morbosa gelosia si è poi trasformata in risentimento e dunque in una consapevole, precisa e lucida volontà persecutoria, finalizzata a rendere la vita della M. intollerabile e penosa.

Per tutte queste ragioni, F.F. deve essere ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 612 bis, comma 2, c.p., essendo l’ex compagno della persona offesa.

Altresì, si ritengono integrati i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di violenza privata di cui all’art. 610 c.p., che punisce: “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa”. Dalle risultanze dibattimentali, infatti, è stato dimostrato che il F., recatosi presso il negozio della M., costringeva quest’ultima a fornirgli il numero di telefono di E.M.- ragazzo con il quale aveva visto parlare la p.o.- minacciandola di sfasciarle il negozio, per poi inviare al M. un messaggio di minaccia. Ciò è stato riferito dalla persona offesa e trova conferma nelle sommarie informazioni testimoniali rese dal M. e dagli screenshots, prodotti in atti.

Oltre all’elemento materiale, le caratteristiche dell’azione sono tali da ritenere che il F. fosse animato dalla coscienza e volontà di porre in essere tali condotte, sussistendo dunque anche l’elemento soggettivo del dolo.

Pertanto, F.F. deve essere ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 610 c.p.

Analoghe conclusioni valgono per i reati di interferenze illecite nella vita privata di cui all’art. 615bis e di accesso abusivo ad un sistema informatico di cui all’art. 615ter c.p.c.he puniscono, rispettivamente, “chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva e sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614 c.p.” e “chiunque, abusivamente, si introduce in un sistema informatico o telematico ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo”.

Non solo la persona offesa ha riferito di aver desunto le condotte descritte atteso che, nonostante avesse cambiato la password per impedirgli di continuare ad accedere alle immagini di videosorveglianza del suo negozio, il F. era in grado di controllare tutti i suoi movimenti e gli avventori dell’ortofrutta, ma anche il teste P. ha riferito circa le immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza, i cui screenshots sono stati rinvenuti nei dispositivi in uso al F., certamente animato dal dolo generico di perpetrare tali condotte, essendo funzionali e strumentali a controllare costantemente la vita della M..

Ne deriva che F.F. deve essere ritenuto responsabile anche dei reati a lui ascritti di cui agli artt. 615bis e 615ter c.p.

Tutti i predetti reati contestati al capo a), in applicazione dei noti principi giurisprudenziali, si ritengono unificati dal vincolo della continuazione interna ex art. 81 cpv. c.p., in quanto posti in essere nel medesimo contesto spazio temporale ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso estrinsecantesi nella volontà di controllare ed intimorire la ex compagna al fine divisato di ricostruire la relazione sentimentale cui lei aveva deciso di porre fine.

2.2 Sul capo b) dell’imputazione

La condotta serbata da F.F. integra i presupposti, oggettivi e soggettivi, del reato di furto ex artt. 56- 624- 625 c.p., nella forma tentata.

Lo stesso, infatti, utilizzando fraudolentemente le chiavi di ingresso del negozio di ortofrutta della famiglia M., che non aveva restituito dopo la cessazione della relazione con S., si introduceva nel negozio ed accedeva alla cassa frugandovi e con ciò compiendo atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi del denaro rinvenibile, non riuscendovi per cause indipendenti alla sua volontà essendo stato scoperto da S. e dalla sorella.

Infatti, l’oggetto materiale del reato è dimostrato non solo dalle dichiarazioni della p.o., ma documentalmente dai fotogrammi dai quali si evince che è stato sorpreso mentre rovistava nel registratore di cassa del negozio della M.. Il teste T. ha fornito ulteriore riscontro, avendo provveduto lui stesso all’estrapolazione delle immagini dai filmati delle telecamere di video sorveglianza.

Sussiste, inoltre, l’elemento soggettivo del dolo, poiché l’imputato ha senza dubbio posto in essere la condotta con coscienza e volontà, allo scopo di procurare un ingiusto profitto per sé o per altri, impossessandosi del denaro sottratti dall’ortofrutta.

Correttamente è contestata la forma tentata del delitto, ex art. 56 c.p., atteso che il F., per cause non riconducibili alla propria volontà, non è riuscito ad instaurare sul bene un’autonoma signoria, al di fuori della sfera di controllo dell’avente diritto. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il monitoraggio nella attualità della azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della, persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell’ordine presenti in loco), sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, e il conseguente intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità, della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (cfr. ex multis, Cassazione Penale, Sezioni Unite 17 luglio 2014 n. 5211 7, Cukon).

Altresì, appare corretta e sussistente l’aggravante del mezzo fraudolento di cui all’art. 625, comma 1, n. 2), poiché gli accertamenti compiuti hanno consentito di verificare che il F. abbia utilizzato le chiavi in suo possesso, contro la volontà dell’avente diritto, S.M., la quale gliene aveva richiesto già da tempo la restituzione, mai ottenuta.

Per questo F.F. deve essere ritenuto responsabile del reato di cui al capo b).

2.3 Sui capi c) e d)

Sussistono, altresì, gli elementi costitutivi dei reati ascritti al F. ai capi c) ed).

In riferimento al delitto di incendio nella forma tentata contestato al capo c), è necessario effettuare alcune precisazioni sulla distinzione tra il reato di incendio e quello di danneggiamento seguito da incendio, anche alla luce degli insegnamenti della Suprema Corte.

In particolare, la Corte di Cassazione ha specificato che si configura il delitto di tentato incendio “nel caso di fuoco domato sul nascere laddove vi sia pericolo concreto del divampare delle fiamme in vaste proporzioni con pericolo per l’incolumità di un numero indeterminato di persone, e ciò anche quando detto fuoco sia stato appiccato con l’intento di danneggiare, se la sua estesa diffusività rientri, come evento, nella proiezione della volontà dell’agente” (Cass. Pen. Sez. III 19.4.2021 n. 30265). Nella motivazione della sentenza si legge che “siccome l’elemento psicologico del delitto di cui all’art. 423 cod. pen. è il dolo generico, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a tale ulteriore e specifica finalità sì associa la coscienza e volontà di cagionare un evento di proporzioni tali da assumere le caratteristiche richieste dall’art. 423 cod. pen., è applicabile la detta norma, e non l’art. 424 stesso codice, che prevede l’incendio come evento che esula dall’intenzione dell’agente, e che tale distinzione è applicabile anche in caso di tentativo, ipotesi nella quale occorre accertare se l’incendio rientri, come evento, nella proiezione della volontà dell’agente”.

La distinzione fra il reato di incendio e quello di danneggiamento seguito da pericolo di incendio, quindi, deve essere specificamente individuata nell’elemento psicologico, ovvero “nella volontà del soggetto attivo del reato che nella prima fattispecie agisce per provocare un incendio, nella seconda soltanto per danneggiare, senza la previsione ed anzi con la esclusione che ne deriverà l’incendio, per cui l’incendio che sorge è una conseguenza non voluta, causalmente riferibile (per colpa) alla sua sola azione o omissione” (Cass. Pen. Sez. II 17.10.2014 n. 47415).

In altre parole, il reato di danneggiamento si configura nell’azione od omissione di “colui che, nell’appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla raggiunge l’intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, mentre se tale pericolo sorge o se segue l’incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità, secondo le ipotesi di cui agli artt. 424 e 423 cod. pen. ” (Cass. Pen. Sez. III 12.2.1999 n. 1731).

Alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte, risulta corretta qualificazione giuridica del fatto posto in essere dal F. il 13 agosto 2016 presso l’azienda agricola della famiglia M. a Colonnella.

Il fuoco appiccato appare idoneo, con giudizio ex ante, a divampare irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, ed a porre in pericolo l’incolumità di un numero indeterminato di persone.

Trattasi, chiaramente, di un giudizio che non è affidato alle sole considerazioni personali della persona offesa, essendo persona, oltre che coinvolta direttamente, priva di conoscenze professionali specifiche in materia di incendi, ma che si basa sui dati oggettivi e sulle valutazioni tecniche del personale competente, in primis i CC intervenuti sul luogo dell’evento.

Infatti il teste F., operante dei CC che ha effettuato il sopralluogo, ha sottolineato l’ampiezza della nube di fumo che si erigeva dalle sterpaglie degli appezzamenti circostanti l’azienda della M..

Quanto all’entità del “fuoco”, si evidenzia che: a) il pericolo di propagazione delle fiamme era stato concreto perché appiccato nei campi circostanti l’azienda, ove si stava svolgendo la festa con i clienti; b) la volontà di cagionare un incendio è desumibile dal contenuto del messaggio inviato dal F. alla sorella della M. che alludeva alla sua presenza- invito domino- e che la festa era “un po’ moscetta”, nonché al successivo incontro del F. dalla sorella e dai conoscenti, proprio appena prima di scorgere la nube di fumo dalle sterpaglie; c) i danni sono stati contenuti per cause indipendenti dalla volontà del reo, perché lo stesso si è accorto di essere stato sorpreso, dandosi repentinamente alla fuga, ritenendosi, per detti motivi integrato anche l’elemento psicologico del reato.

Passando, infine, al capo d) dell’imputazione, si ritengono sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di incendio consumato presso il capannone dell’azienda agricola della M., adibito a deposito di prodotti ortofrutticoli, nel giorno di Ferragosto del 2016, cagionando ingenti danni coinvolgendo frigoriferi industriali, contenitori in plastica per prodotti ortofrutticoli e la copertura stessa del capannone, approssimativamente stimati in Euro 30.000.

Ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 423 c.p., non ogni fuoco è qualificabile ab origine come “incendio”, che si ha solo quando esso divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo l’incolumità di un numero indeterminato di persone (cfr. da ultimo, Cassazione penale sez. I, 08/06/2021, n.47028).

Il delitto di incendio richiede, pertanto, che le fiamme siano divampate in ampie dimensioni e con capacità diffusiva tendenzialmente incontenibile, per cui l’accertamento relativo alla sua configurazione deve essere teso a verificare l’effettiva verificazione dell’evento richiesto dalla disposizione.

Nel caso di specie non vi sono solo le dichiarazioni della persona offesa, ma anche quelle del teste P., Vigile del Fuoco intervenuto in loco per domare le fiamme, il quale ha descritto dettagliatamente l’evento, le notevoli proporzioni del fuoco e l’evidente propagazione anche a locali e strutture diverse da quelle dove è stato appiccato.

Non solo dalle dichiarazioni della p.o., ma anche dai rilievi fotografici, emerge l’entità e gravità delle fiamme, che non erano contenibili senza l’intervento tempestivo dei VVFF.

Anche sotto il profilo soggettivo, non sussistono dubbi circa la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo, inteso come coscienza e volontà di provocare un evento che assumesse le caratteristiche richieste dall’art. 423 c.p.

Da tutto quanto sopra esposto deriva che F.F. deve essere ritenuto responsabile del delitto di incendio ascritto al capo d) dell’imputazione.

Conclusioni
Alla luce di quanto emerso, F.F. deve essere ritenuto responsabile di tutti i reati ascritti ed, in particolare:

del reato continuato di atti persecutori di cui all’articolo 612 bis, comma 2, c.p. in danno di S.M., aggravato ex art. 4 L. 15.12.2014 n. 186 perché commesso con strumenti telematici, nonché dei reati di violenza privata di cui all’art. 610 c.p., di cui agli artt. 615bis e 615ter c.p., unificati dal vincolo della continuazione interna ex art. 81 cpv. c.p.;

del reato di furto tentato aggravato di cui agli artt. 56-624-625, comma 1, n. 2) c.p.;

del reato di tentato incendio di cui agli artt. 56-423 c.p.,

del reato di incendio consumato di cui all’art. 423 c.p.

Per tutti i predetti reati devono essere concesse le circostanze aggravanti ex art. 4 L. 15.12.2014 n. 186 e 625, comma 1, n. 2) c.p.

Con riferimento al trattamento sanzionatorio si ritiene equo, considerata la gravità e molteplicità delle condotte, la loro reiterazione, la personalità dell’imputato e l’elevato grado di dolo manifestato, condannare F.F. alla pena finale di anni tre mesi sei giorni dieci di reclusione, determinata come in dispositivo, in quanto il danno patrimoniale non è stato risarcito.

Al riguardo si osserva che non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, non ricorrendo nel caso di specie i presupposti di cui all’art. 62 bis c.p.

Nei termini di cui sopra,

IL TRIBUNALE

Visti gli articoli 533 e 535 c.p.p., dichiara F.F. responsabile dei reati continuati, unificati sotto il vincolo della continuazione interna ex art. 81 cpv. c.p., di atti persecutori, violenza privata, accesso abusivo e interferenze illecite, nonché del reato di furto aggravato tentato e di tentato incendio e incendio consumato di cui agli artt. 56, 624, 625, 423, c.p., come sopra precisato, e lo condanna alla pena di anni tre mesi sei giorni dieci di reclusione, oltre il pagamento delle spese processuali.

Visto l’art. 544, comma 3, c.p.p., fissa in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Ascoli Piceno, 08 gennaio 2024

IL GIUDICE DOTT.SSA DOMIZIA PROIETTI