Induce minori ad autoprodurre materiale pedopornografico. Per Cassazione risponde del reato di cui all’art. 600ter del codice penale

Massima

Si configura il delitto di cui all’art. 600 ter, 1° co., c.p. per un soggetto che, pur non realizzando materialmente il materiale pedopornografico, istighi o induca il minore a farlo, facendo sorgere in questi il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzando l’intenzione già esistente ma non ancora consolidata, in quanto tali condotte costituiscono una forma di manifestazione dell’utilizzazione del minore (Cass. pen. Sez. III, 11/02/2020, n. 13123)

Massima a cura di Redazione di Banca Dati Giuridica UTET/PLURIS – Wolters Kluwer Italia Srl

****

Testo della Sentenza

Fonte del testo della Sentenza:
Banca dati UTET/PLURIS Wolters Kluwer Italia Srl consultata in data 26/07/2020

Cass. pen. Sez. III, 11/02/2020, n. 13123

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NICOLA Vito – Presidente –
Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere –
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere –
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere –
Dott. ANDRONIO Alessandro M. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
H.A., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/07/2019 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Barberini Roberta Maria, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. David Maria Russo, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza e riportandosi ai motivi di ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 10/07/2019, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa in data 15/02/2018 dal Tribunale di Milano – con la quale H.A., all’esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile dei reati contestati ai capi A) con esclusivo riguardo al fatto commesso in danno della p.o. T., C), E), F), G) e condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa – concedeva all’imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle circostanze aggravanti contestate e rideterminava la pena in anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 22.000,00 di multa, confermando nel resto.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione H.A., a mezzo del difensore di fiducia, articolando sei motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 600 ter c.p..
Argomenta che l’imputato era stato condannato, in relazione ai reati contestati ai capi A), F) e G) dell’imputazione, per la condotta di produzione di materiale pedopornografico, senza, però, considerare che erano state le minori ad autoprodurre tale materiale; rimarca che la condotta di induzione alla produzione di materiale pedopornografico non integra la condotta contestata in quanto la nozione di produzione deve essere interpretata nel senso di attività volta alla creazione di materiale pedopornografico, quale lo scatto della fotografia o la ripresa video, operate direttamente dall’imputato; i fatti contestati, quindi, avrebbero dovuto essere qualificati nel reato di cui all’art. 600-quater c.p., peraltro, condotta mai contestata all’imputato nel corso del processo ed in ordine alla quale egli non era stato posto nella condizione di difendersi. Inoltre, quanto al reato di cui al capo F), nella valutazione di offensività del fatto, non era stato tenuto nel debito conto che tra la persona offesa e l’imputato era intercorsa una relazione sentimentale e che la differenza di età tra i due giovani era di poco meno di tre anni, tanto che il fatto doveva ritenersi inoffensivo rispetto al bene tutelato ed in assenza della “utilizzazione” del minore; la motivazione, poi, era illogica nella parte in cui aveva ritenuto che il consenso prestato dalla ragazza non si fosse formato liberamente perchè conseguenza delle richieste del fidanzato.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa T. in relazione al reato di cui all’art. 600-ter c.p..
Argomenta che le dichiarazioni in questione risultavano fallaci e distorte in diversi punti e non supportate da riscontri; i Giudici di merito non avevano vagliato con cautela le dichiarazioni relative alla consapevolezza da parte dell’imputato della minore età della T.; rimarca che la ragazza aveva dichiarato di aver inviato all’imputato fotografie pornografiche a seguito della minaccia di troncare la loro relazione se non avesse acconsentito ai giochi erotici, mentre dal contenuto delle chat acquisite agli atti emergeva che le minacce erano nel senso di pubblicare quelle già inviate in precedenza; era evidente che la ragazza aveva reso una versione dei fatti diversa e che aveva già inviato foto senza alcuna costrizione da parte dell’imputato; inoltre, dalle risultanze istruttorie emergeva che la ragazza non era ingenua come si era dipinta e che era solita intrattenere conversazioni con diversi ragazzi più grandi di lei.
Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa T. in relazione al reato di cui all’art. 494 c.p..
Argomenta che nè dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa nè da altre risultanze istruttorie era emersa la circostanza che l’imputato avesse rappresentato una falsa realtà, in quanto la minore aveva solo dichiarato che l’imputato si presentava come un quattordicenne di Milano; tali dichiarazioni, però, non avevano alcun riscontro nè la Corte di appello aveva spiegato da quali atti era emersa la dichiarazione del falso nome e della falsa età anagrafica.
Con il quarto motivo deduce violazione dell’art. 600-ter c.p. e correlato vizio di motivazione.
Argomenta che era stata ritenuta la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in questione con motivazione carente ed illogica e con valutazione erronea della prova in ordine alla consapevolezza della minore età delle persone offese; le chat richiamate dalla Corte di appello (n. 284 e n. 261) non si riferivano alle utenze delle persone offese; anzi, dal contenuto della conversazione tra l’imputato e la persona offesa B. emergeva chiaramente che la predetta aveva dichiarato di avere diciotto anni.
Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza rispetto alle contestate circostanze aggravanti, lamentando che la Corte di appello non aveva tenuto conto del fatto che l’imputato era poco più che maggiorenne e che aveva conosciuto le ragazze su di una chat per maggiorenni.
Con il sesto motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 133 c.p., lamentando che la Corte di appello aveva erroneamente individuato in due anni l’arco temporale in cui si erano svolte le condotte, non aveva considerato che l’imputato aveva da poco compiuto diciotto anni, che non vi era stata coartazione fisica, che l’imputato non sapeva che le sue interlocutrici erano minorenni, la differenza di età tra l’imputato ed una delle persone offese, la relazione sentimentale esistente con una delle persone offese, la circostanza che nessuna delle ragazze si era costituita parte civile.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
1.Il primo motivo di ricorso è infondato.
I Giudici di merito hanno correttamente ritenuto integrato il reato di cui all’art. 600-ter c.p., comma 1, contestato ai capi c), f), g), avendo accertato che le condotte poste in essere dall’imputato si erano caratterizzate come abusive strumentalizzazioni delle minori, indotte alla produzione di materiale pedopornografico o mediante coartazione della volontà con minacce (capi c-g) o mediante abuso della posizione di supremazia in ragione della maggiore età dell’imputato e della relazione sentimentale intercorrente con la minore (capo f).
Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, risponde del delitto di pornografia minorile, punito dall’art. 600-ter c.p., comma 1, n. 1, anche colui che, pur non realizzando materialmente la produzione di materiale pedopornografico, abbia istigato o indotto il minore a farlo, facendo sorgere in questi il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzando l’intenzione già esistente, ma non ancora consolidata, in quanto tali condotte costituiscono una forma di manifestazione dell’utilizzazione del minore, che implica una strumentalizzazione del minore stesso, sebbene l’azione sia posta in essere solo da quest’ultimo e non assumendo valore esimente l’eventuale consenso prestato dallo stesso (Sez. 3, n. 27252 del 05/06/2007, Rv. 237204 – 01; Sez. 3 n. 1783 del 17/11/2016, dep. 16/01/2017, Rv. 269412 – 01; Sez. 3, n. 26862 del 18/04/2019, Rv. 276231 – 01).
Tale orientamento ha trovato conferma nel più recente arresto delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 51815 del 31/05/2018, Rv. 274087 – 01), che hanno chiarito che il nuovo inquadramento sistematico della fattispecie in esame, per effetto delle modifiche introdotte, da ultimo, con la I n. 172/2012, deve basarsi sul concetto cardine di “utilizzazione del minore”, enfatizzandone la portata dispregiativa, nel senso che esso implica una “strumentalizzazione” del minore stesso. Deve, dunque, intendersi per “utilizzazione” la trasformazione del minore, da soggetto dotato di libertà e dignità sessuali, in strumento per il soddisfacimento di desideri sessuali di altri o per il conseguimento di utilità di vario genere; condotta che rende invalido anche un suo eventuale consenso”. “Si devono, insomma, distinguere le condotte di produzione aventi un carattere abusivo, per la posizione di supremazia rivestita dal soggetto agente nei confronti del minore o per modalità con le quali il materiale pornografico viene prodotto (ad esempio, minaccia, violenza, inganno) o per il fine commerciale che sottende la produzione, o per l’età dei minori coinvolti, qualora questa sia inferiore a quella del consenso sessuale. In altri termini, qualora le immagini o i video abbiano per oggetto la vita privata sessuale nell’ambito di un rapporto che, valutate le circostanze del caso, non sia caratterizzato da condizionamenti derivanti dalla posizione dell’autore, ma siano frutto di una libera scelta – come avviene, per esempio, nell’ambito di una relazione paritaria tra minorenni ultraquattordicenni – e siano destinate ad un uso strettamente privato, dovrà essere esclusa la ricorrenza di quella “utilizzazione” che costituisce il presupposto dei reati sopra richiamati.
2. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto censure non proponibili in sede di legittimità.
Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.
Nel motivo proposto, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508).
Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Rv. 234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv. 253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).
Il vizio di travisamento della prova è, infatti, configurabile solo quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (così, per tutte, Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499), ed è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato distorto o pretermesso (cfr., tra le tante, Sez. 6, 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774, e Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Rv. 237207); restano, quindi, estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa, profili, invece, posti a base delle inammissibili censure proposte.
3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
La Corte territoriale nel ritenere comprovata la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 494 c.p., ha offerto una motivazione logica e coerente, e, pertanto, immune dai denunciati vizi di legittimità, rilevando che, come emerso dal contenuto delle trascrizioni delle chat la condotta illecita si era realizzata attraverso l’attribuzione di un falso nome e di una falsa qualità (minore età, diversa da quella reale e prossima a quella delle persone offese), al fine di entrare in contatto con maggiore facilità con le persone offese (in quanto apparentemente loro coetaneo) e, così carpirne la fiducia.
Il ricorrente, neppure confrontandosi criticamente con le argomentazioni esposte dalla Corte di appello, si dilunga in considerazioni in punto di fatto, improponibili in sede di legittimità.
4. Il quarto motivo di ricorso è infondato.
La Corte territoriale nel ritenere sussistente l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 600-ter c.p. ha rimarcato come dal contenuto delle trascrizioni delle chat presenti in atti emergesse, chiaramente, che l’imputato aveva avuto contezza della reale età delle giovani con le quali “chattava” e, nonostante ciò, non aveva desistito dalla sua condotta ma aveva, anzi, protratto le insistenti richieste di fotografie delle minori in pose pornografiche, vincendo la loro resistenza anche attraverso la minaccia di diffondere le precedenti foto inviategli ove non avessero assecondato le sue richieste.
L’accertamento del dolo, quale prova della coscienza e volontà del fatto, costituisce un accertamento di fatto volto a conoscere e ricostruire il fatto storico e deve fondarsi sulla considerazione di tutte le circostanze esteriori dello stesso.
Nella specie, la motivazione offerta dalla Corte territoriale a fondamento dell’accertamento dell’elemento psicologico ha tenuto conto di tutti gli elementi fattuali rilevanti, e si connota come adeguata e priva di vizi logici e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.
Il ricorrente, peraltro, attraverso una formale denuncia di vizi di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.
5. Il quinto motivo di ricorso è infondato.

La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine al giudizio di bilanciamento, in termini di equivalenza, fra le circostanze attenuanti generiche e le circostanze aggravanti contestate, richiamando la gravità dei fatti, caratterizzati da un elevato grado di degradazione della personalità delle minori e di coercizione della volontà delle stesse nonchè dalla causazione di uno stato di costante turbamento psichico nelle persone offese.

In tale motivazione non vi è alcuna manifesta illogicità o carenza sindacabile in questa sede.

Va ricordato che, secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, per il corretto adempimento dell’obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 c.p. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto (Sez. 1 n. 3163 del 28.11.1988 dep. 25.2.1989 Rv 180654; Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Rv. 236992; Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Rv. 260415).

6. Il sesto motivo di ricorso è generico.

Il ricorrente non si confronta criticamente con la determinazione della pena effettuata dalla Corte territoriale, che ha determinato la pena base in misura pari al minimo edittale ed ha apportato per la continuazione dei reati aumenti contenuti, ma si limita a proporre rilievi in fatto, improponibili in sede di legittimità.

7. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2020

Scarica la Sentenza in formato PDF

Per scaricare la Sentenza della Corte di Cassazione penale Sez. III, 11/02/2020, n. 13123, fai click QUI