Il reato di maltrattamenti in famiglia – Cass pen. Sez. VI, 06/04/2016, n. 24375

Ai fini della sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia punito dall’art. 572 cod. pen., è necessario che gli atti di vessazione fisica o morale siano ripetuti nel tempo e connotati dal requisito della abitualità. Si tratta infatti di una fattispecie necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica, etc.) ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), i quali acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo (Sez. 6, n. 4636 del 28/02/1995, Cassani, Rv. 201148; Sez. 6, n. 43221 del 25/09/2013, B., Rv. 257461).

Testo intera sentenza:

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-04-2016) 10-06-2016, n. 24375

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente –

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere –

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere –

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere –

Dott. BASSI Alessandr – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

I.S., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 10/07/2015 della Corte d’appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Orsi Luigi, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata quanto al reato di ingiuria, perchè depenalizzato, e che il ricorso sia dichiarato inammissibile con riguardo agli ulteriori motivi, con rideterminazione della pena;

udito il difensore dell’imputato Avv. Italo de Benedictis in sostituzione dell’Avv. Giulio Santagostino, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

  1. Con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 7 marzo 2011, la Corte d’appello di Milano ha rideterminato in mesi nove di reclusione la pena inflitta a I.S. in relazione ai reati di ingiuria, così modificata l’originaria contestazione di atti persecutori, commesso in danno di I.A. (capo 1) e di maltrattamenti in danno delle tre figlie (capo 2).

A sostegno del rigetto dei motivi di ricorso, la Corte ha evidenziato: a) che, contrariamente a quanto eccepito, le dichiarazioni della persona offesa sono lineari e precise; b) che la sequela di ingiurie nei confronti della moglie alla presenza delle figlie minori nonchè degli educatori e delle altre madri e, dunque, la sistematica condotta denigratoria della figura materna – comprovate dalle dichiarazioni della madre e dei testi D.C. e B. della comunità “(OMISSIS)” e dal documento del 12 gennaio 2010 a firma della B. – hanno cagionato alle piccole sofferenze e penose condizioni di vita, in costante ansia al momento di dover uscire con il padre, integranti il reato di cui all’art. 572 cod. pen., che prescinde da una volontà vessatoria diretta nei confronti dei figli minori che ne siano vittime.

  1. Ricorre avverso la sentenza l’Avv. Giulio Santagostino, difensore di fiducia di I.S., e ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:

2.1. violazione di legge penale in relazione all’art. 572 cod. pen., stante il difetto del requisito della abitualità, in quanto trattasi di tre episodi isolati;

2.2. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, là dove i Giudici di merito hanno escluso la sussistenza dell’abitualità con riferimento al reato di atti persecutori e, contraddittoriamente, ravvisato il reato di maltrattamenti che presuppone il medesimo requisito dell’abitualità; in più, nel periodo in cui avvenivano le condotte, le figlie si trovavano in comunità e dunque gli incontri con il padre erano sporadici; la Corte non specifica in cosa si siano sostanziate le “diverse circostanze” e la “costanza” con la quale le condotte denigratorie venivano poste in essere dall’imputato; manca, comunque, il dolo di cagionare sofferenze alle figlie, essendo le condotte denigratorie rivolte esclusivamente verso la moglie.

Motivi della decisione

  1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Deve essere inoltre rilevata ex officio la sopravvenuta abrogazione del reato di ingiuria.

  1. E’ infondata la doglianza con la quale il ricorrente lamenta il difetto del dolo del reato, sul presupposto che le condotte denigratorie venivano rivolte esclusivamente verso la ex moglie e non anche verso le figlie – secondo la contestazione – uniche persone offese del reato ex art. 572 cod. pen..

Ed invero, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, il delitto di maltrattamenti può essere configurato anche nei confronti dei figli allorquando la condotta sia rivolta contro la sola convivente e madre dei minori, in quanto lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all’interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere del soggetto attivo, i quali ne siano tutti consapevoli, a prescindere dall’entità numerica degli atti vessatori e dalla loro riferibilità ad uno qualsiasi dei soggetti passivi. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità dell’imputato, in ordine al delitto di cui all’art. 572 cod. pen., anche nei confronti dei figli minori, pur riconoscendo che gli atti di violenza fisica erano stati indirizzati solo alla convivente, avendo evidenziato con congrua valutazione di merito, incensurabile in sede di legittimità, le ricadute del comportamento del genitore sui minori, i quali avevano timore persino di andare a scuola per non poter difendere adeguatamente la propria madre e, quindi, assistevano agli atti vessatori del padre, ivi comprese le minacce di morte indirizzate alla madre) (Sez. 5, n. 41142 del 22/10/2010, C., Rv. 248904).

D’altronde, nel delitto di maltrattamenti in famiglia, il dolo è generico, sicchè non si richiede che l’agente sia animato da alcun fine di maltrattare la vittima, bastando la coscienza e volontà di sottoporre la stessa alla propria condotta abitualmente offensiva (Sez. 6, n. 4933 del 08/01/2004, Catanzaro, Rv. 229514).

  1. Colgono di contro nel segno le censure mosse nel ricorso, con le quali si contesta sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione – la ricorrenza dei presupposti del reato di maltrattamenti con specifico riguardo alla mancanza del requisito oggettivo dell’abitualità delle condotte.

3.1. Costituisce principio di diritto acquisito quello secondo il quale, ai fini della sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia punito dall’art. 572 cod. pen., è necessario che gli atti di vessazione fisica o morale siano ripetuti nel tempo e connotati dal requisito della abitualità. Si tratta infatti di una fattispecie necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica, etc.) ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), i quali acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo (Sez. 6, n. 4636 del 28/02/1995, Cassani, Rv.201148; Sez. 6, n. 43221 del 25/09/2013, B., Rv. 257461).

Ancora, si è affermato che integra gli estremi del reato di cui all’art. 572 cod. pen. la sottoposizione dei familiari, ancorchè non conviventi, ad atti di vessazione continui e tali da cagionare agli stessi sofferenze, privazioni, umiliazioni, che costituiscano fonte di uno stato di disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di esistenza. Ed invero, comportamenti abituali caratterizzati da una serie indeterminata di atti di molestia, di ingiuria, dì minaccia e di danneggiamento, manifestano l’esistenza di un programma criminoso di cui i singoli episodi, da valutare unitariamente, costituiscono l’espressione ed in cui il dolo si configura come volontà comprendente il complesso dei fatti e coincidente con il fine di rendere disagevole in sommo grado e per quanto possibile penosa l’esistenza dei familiari. (Sez. 6, n. 3570 del 01/02/1999 – dep. 18/03/1999, Valente E, Rv. 213516).

3.2. A tale pacifico principio di diritto non si conforma la pronuncia in verifica là dove secondo la ricostruzione dei fatti compiuta dai Giudici della cognizione di primo e di secondo grado, ma anche a tenore di contestazione – le condotte maltrattanti, consistite in pesanti offese a sfondo sessuale all’indirizzo della moglie e madre delle figlie in presenza di queste ultime, venivano poste in essere durante il periodo nel quale la ex moglie e le minori erano ospitate in una Comunità, in un arco temporale brevissimo (dal 12 dicembre 2009 al 7 gennaio 2010) e, per quanto più rileva, in sole tre occasioni, segnatamente nel corso della telefonata del 20 dicembre 2009 e degli incontri presso la comunità del 7 e del 10 gennaio 2010.

Ritiene il Collegio che, avendo riguardo al contesto storico ed ambientale delle condotte (durante una telefonata e gli incontri in comunità) e, soprattutto, al fatto che le offese indubbiamente gravi – venivano formulate in tali sporadiche occasioni, non possa ritenersi sussistente il requisito dell’abitualità che – come sopra chiarito – presuppone la ripetizione nel tempo delle condotte vessatorie, fonte di uno stato di disagio continuo e di sofferenza nelle persone offese nonchè causa di un regime di vita penoso, situazione che non pare potersi ravvisare nel caso in oggetto, in presenza di tre soli episodi di aggressione verbale, seppure connotate da un elevato grado di offensività e tali da creare un rilevante perturbamento emotivo nelle minori.

3.3. D’altra parte, l’argomentare della Corte territoriale sul punto – là dove ha valorizzato le condotte “ripetute frequentemente sia pur in un arco di tempo breve” ed ha evidenziato che la condotta denigratoria della figura materna veniva perseguita “con costanza” e, come provato in atti, comportava conseguenze significative sulle piccole, in costante ansia al momento di uscire con il padre – si appalesa meramente assertivo ed apodittico, dal momento che non riempie di contenuti l’asserita reiterazione delle condotte denigratorie poste in essere dall’imputato, precisazione nella specie tanto più necessaria a fronte della contestazione formale, e della stessa ricostruzione storico fattuale, di soli tre episodi ingiuriosi.

  1. Giusta la rilevata mancanza del requisito dell’abitualità delle condotte maltrattanti, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto alla condanna per il delitto di cui all’art. 572 cod. pen. perchè il fatto non sussiste.

Come questa Corte ha chiarito, pronunciandosi anche nel suo più ampio consesso, nel giudizio di cassazione l’annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorchè un eventuale giudizio di rinvio, per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe pervenire ad un esito diverso (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003 – dep. 24/11/2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 226100; Sez. 6, n. 37098 del 19/07/2012 – dep. 26/09/2012, Conti, Rv. 253380).

  1. Come anticipato, la decisione in verifica deve essere annullata senza rinvio anche con riguardo alla contestazione di cui al capo 1).

Ed invero, con D.Lgs. 15 gennaio 1016, n. 7, il reato di ingiuria è stato abrogato – in quanto trasformato in illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria -, di tal che la sentenza deve essere cassata sul punto, perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016