Il Giudice di Appello non può liquidare d’ufficio le spese processuali alla parte civile non comparsa

Indice dei contenuti

Massima

La Suprema Corte di Cassazione (Sez. VI, Sent. n. 33016/2018), richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha stabilito che il giudice di Appello non può, in assenza di una specifica domanda sul punto, liquidare d’ufficio le spese processuali sopportate dalla parte civile non comparsa, che non abbia svolto alcuna attivita’ e che non abbia presentato le conclusioni.

Massima a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista Catania

Testo della Sentenza

Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, Sentenza 17 luglio 2018, n. 33016
Data udienza 30 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 04/11/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Aniello Roberto, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla condanna alle spese del grado di giudizio in favore della parte civile e il rigetto nel resto;
udito il difensore, l’Avv. (OMISSIS), che si e’ riportata ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con la quale (OMISSIS) e’ stato ritenuto colpevole del reato previsto dall’articolo 81 c.p. e articolo 570 c.p., comma 2, n. 2, e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.
A (OMISSIS) e’ contestato di aver fatto mancare dal 2001 al 2008, i mezzi di sussistenza alla figlia minore (OMISSIS), sottraendosi all’obbligo di corrispondere la somma mensile di Euro 206,58 e, successivamente, di 258,23 stabilita dal Tribunale di Vibo Valentia.
2. Ha proposto per cassazione il difensore articolando tre motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge in relazione all’articolo 570 c.p. e vizio di motivazione.
Si assume che la motivazione della sentenza sarebbe viziata perche la Corte non avrebbe preso in considerazione, ai fini della valutazione dello stato di bisogno della minore, ne’ la circostanza, non in contestazione, che il (OMISSIS), nell’anno 2001, avesse versato alla moglie la somma di L. 60 milioni all’esito di un’azione giudiziaria, ne’ le condizioni economiche della madre.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge in relazione all’articolo 541 c.p.p. e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello condannato l’imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado di giudizio dalla parte civile che, tuttavia, non avrebbe partecipato al giudizio, ne’ presentato nota spese e conclusioni scritte.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’articolo 133 c.p. vizio di motivazione per aver omesso la Corte di appello sul punto ogni motivazione in ordine al comportamento processuale del (OMISSIS).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato limitatamente al secondo motivo di ricorso.
2. Il primo motivo e’ inammissibile perche’ non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata in cui la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio, piu’ volte affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore eta’ dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta “in re ipsa” una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza; ne deriva che il reato di cui all’articolo 570 c.p., comma 2, sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore (Sez- 6, n. 34675 del 07/07/2016, R., Rv. 267702; Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014, S., Rv. 261871).
La circostanza astratta che in un dato momento, all’esito di un processo, l’imputato possa avere versato una somma di denaro in favore dell’ex coniuge non lo esonerava dall’obbligo di corrispondere negli anni successivi alla figlia minore quanto stabilito dal Tribunale, ne’ puo’ assumere rilievo la circostanza che al mantenimento di questa possa aver provveduto l’altro genitore.
3. E’ fondato il secondo motivo di ricorso ed il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio sul punto.
Dalla sentenza emerge che la parte civile non ha partecipato al giudizio di secondo grado; ne deriva che il giudice di appello non avrebbe potuto, in assenza di una specifica domanda sul punto, liquidare d’ufficio le spese processuali sopportate da una parte non comparsa, che non abbia svolto alcuna attivita’, che non abbia presentato le conclusioni (Sez. 2, n. 42934 del 18/09/2014, Messina, Rv. 260830).
4. Il terzo motivo e’ inammissibile perche’ aspecifico, non avendo la parte nemmeno indicato quale sarebbe stato il comportamento, tenuto dall’imputato successivamente ai fatti contestati ovvero nel corso del procedimento, la cui valutazione sarebbe stata omessa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna disposta dal Giudice di appello alla rifusione delle spese in favore della parte civile in quel grado di giudizio.
Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo 196 del 2003, articolo 52.