Massima GUP Tribunale di Torino Sent. n. 12/2024 a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista del Foro di Catania
Nell’ambito della pornografia minorile (art. 600ter c.p.), la diffusione di materiale pedopornografico attraverso piattaforme social come Telegram integra la fattispecie delittuosa prevista dall’art. 600ter, comma 3 c.p., anche quando il materiale è condiviso in chat a numero chiuso ma con la potenzialità di ulteriori condivisioni non controllate (GUP presso Tribunale di Torino, Sent., 12/01/2024, n. 12).
Commento alla Sentenza GUP di TORINOn. 12/2024. Di Davide Tutino
Nella recente Sentenza emessa dal GUP di Torino il 12 gennaio 2024, viene affrontato un tema di crescente rilevanza nella casistica giurisprudenziale, riguardante la criminalità informatica e la protezione dei minori: la diffusione di materiale pedopornografico attraverso le piattaforme social.
L’articolo 600ter, comma 3 del codice penale, stabilisce che la produzione, detenzione o distribuzione di materiale pedopornografico costituisce reato. Tuttavia, il caso trattato dal Tribunale di Torino amplia questa interpretazione alle moderne tecnologie di comunicazione, evidenziando come la piattaforma Telegram sia stata utilizzata per condividere tali materiali all’interno di chat private, che pur essendo a numero chiuso, permettono la potenziale redistribuzione dei contenuti a un pubblico più ampio e non controllato.
La sentenza , dunque, ha chiarito che la semplice condivisione di materiale pedopornografico su una piattaforma che permette la redistribuzione del materiale, anche se originariamente limitata a un gruppo chiuso, costituisce una diffusione punibile ex art. 600 ter c.p.. Questo principio è stato applicato nonostante l’assenza di una condivisione aperta o pubblica del materiale, sottolineando la gravità dell’atto di rendere accessibili tali contenuti, indipendentemente dal grado di privacy iniziale della condivisione.
Testo della Sentenza GUP Tribunale di Torino n. 12/2024
fonte del testo della Sentenza, banca dati giuridica One LEGALE
Uff. indagini preliminari Torino, Sent., 12/01/2024, n. 12.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Il Giudice per le Indagini Preliminari dott.ssa Angela Rizzo
all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 12.01.2024
ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 442 e ss. c.p.p.
nei confronti di:
Z.A., nato a B. (N.) il (…), con domicilio dichiarato in P. (N.), via V. n.6/C;
difeso di fiducia dall’avv. Simona GROSSI del Foro di Verbania;
– libero- presente –
IMPUTATO
Del reato di cui agli artt. 81, 600ter co. 3 e 5 e 600quater co. 1 e 2 c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
– utilizzando la chat della piattaforma del social network “Telegram”, distribuiva, divulgava e diffondeva, cedendoli a terzi ignoti, 216 video pedopornografici realizzati utilizzando persone minorenni in molti casi di tenera età;
– si procurava e deteneva, memorizzate su un disco fisso Western Digital n. WX81CC1E7469, su un disco fisso Hitachi n. BEG85V4A e sul suo Smartphone Samsung modello SM- F707B, con IMEI (…), un totale di 1378 video pornografici (1347 nello smartphone e 31 nei dischi fìssi) realizzati utilizzando persone minorenni, in molti casi di tenera età.
Con le aggravanti di aver detenuto e diffuso una ingente quantità di immagini del tipo indicato.
In Novara, tra il 2021 e il 2022 (detenzione sino al 6.4.2022)
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. All’udienza preliminare dell’8.11.2023, operata dal P.M. la modifica del capo d’imputazione, l’imputato personalmente chiedeva procedersi con le forme del rito abbreviato. Ammesso al rito, all’udienza del 6.12.2023 venivano raccolte le spontanee dichiarazioni dell’imputato e le parti venivano invitate alla discussione, concludendo, dopo un breve rinvio per repliche all’udienza del 12.01.2024, come in epigrafe, il Giudice, all’esito della camera di consiglio, pubblicava la presente sentenza mediante lettura del dispositivo.
2. Alla luce del materiale probatorio acquisito, legittimamente utilizzabile per la decisione, risulta provata oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità di Z.A. in relazione ad entrambe le fattispecie di reato, così come contestate dalla pubblica accusa.
2.1 Come emerge dall’informativa di reato della Polizia Postale di Torino datata 27.9.2022, gli accertamenti svolti sui dispositivi rinvenuti nella disponibilità dell’imputato e sottoposti a sequestro (cfr. verbale di perquisizione e sequestro del 6.4.2022 – Polizia Postale di Novara) hanno consentito di accertare sia la detenzione, sia la diffusione di materiale pedopomografico da parte del Z. nel periodo in contestazione.
E’ emerso infatti che la maggior parte degli archivi, rinvenuti in formato video e immagini fotografiche, pervengono dall’imputato e da quest’ultimo risultano diffusi tramite messaggistica Telegram. Viene dimostrato anche il download della medesima tipologia di archivi tramite il programma di condivisione in rete eMule. Più in particolare, dall’analisi dei due hard disk e del telefono cellulare è emerso che Z. detenesse n. 1378 video pornografici (1347 nello smartphone e 31 nei dischi fissi) realizzati utilizzando persone minorenni, in molti casi di tenera età.
Inoltre, l’esame dei video che l’imputato ha diffuso tramite la piattaforma Telegram ha consentito ai tecnici di valutare il pregresso invio di n. 216 filmati pedopornografìci verso account della chat di Telegram. La maggior parte dei video diffusi e salvati dall’imputato rappresentano una selezione dei filmati ricevuti da altri utenti e di quelli spasmodicamente ottenuti dalla piattaforma web Mega.
Alla luce di quanto esposto, dunque, non può revocarsi in dubbio che la condotta descritta nel capo d’imputazione sia riconducibile a Z.A., atteso che i files dal contenuto pedopomografico di cui si tratta sono stati rinvenuti all’interno dei dispositivi dallo stesso consegnati agli operanti durante la perquisizione e che la detenzione dei medesimi da parte dell’imputato sia oggetto di sua stessa ammissione.
Inoltre, come è emerso dalla valutazione degli archivi recenti di windows, i files ricevuti, dopo essere stati scaricati dalla rete sono stati anche visualizzati sul computer in uso al Z. che pertanto ebbe piena consapevolezza del loro contenuto.
2.2 Ciò posto, la questione che merita approfondimento riguarda la riconducibilità della condotta attribuita all’imputato nell’alveo della fattispecie astratta delineata dall’art. 600ter c. 3 c.p. ovvero in quella meno grave del comma 4, invocata dalla difesa.
A tal fine occorre in primo luogo delineare il concetto di “pornografia minorile”, oggetto di espressa specificazione legislativa all’ultimo comma dell’art. 600ter c.p., introdotto nel testo della disposizione dall’art. 4 comma 1 lett. h) n. 2 della L. n. 172 del 01 ottobre 2012, di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007.
In particolare, il legislatore del 2012 è stato chiamato, anche in attuazione della Direttiva europea 2011/93/UE in materia di prevenzione e contrasto all’abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile, ad ampliare l’ambito di tutela in materia, in parallelo con il crescente allarme indotto dalla sempre maggior diffusione e diversificazione, dei reati a sfondo sessuale sui minori, “in particolare per quanto riguarda l’utilizzo sempre maggiore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione da parte dei minori e degli autori del reato”.
Secondo l’attuale -volutamente ampia- formulazione, per “pornografia minorile” si intende ”ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore di anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali^.
Si tratta, pertanto, di una definizione non solo ampia (“ogni rappresentazione”, “con qualunque mezzo”), ma anche oggettiva, da cui deriva la definizione giuridica di materiale pedopomografico, dovendosi intendere per questo qualunque rappresentazione del minore che ne effigi la nudità con finalità sessuale o che ne ritragga il coinvolgimento in atti sessuali, non richiedendosi, invece, che lo stesso processo creativo a monte sia stato condotto attraverso manipolazioni, né tantomeno attraverso strumentalizzazione passiva del minore, che può persino averlo autoprodotto. In particolare, in virtù della modifica introdotta dall’art. 4 della L. n. 172 del 2012 per la qualificazione del materiale rappresentativo come pedopomografico non è necessaria una esibizione lasciva degli organi genitali dei soggetti minori, ma è sufficiente una qualunque rappresentazione degli stessi organi per scopi sessuali (cfr. tra tutte Cass. Sez. 3 sent. n. 5874/2013, Cass. Sez. 3 n. 36710/2019).
Fatte dette premesse e acclarata la natura pedopomografica delle immagini rinvenute, occorre delineare la distinzione tra la condotta di cessione a titolo gratuito del materiale in oggetto (contemplata dal comma 3 dell’art. 600ter c.p.) e quella di diffusione e divulgazione del medesimo (di cui al comma 4 della medesima disposizione); il tema assume non poca rilevanza trattandosi di condotte distinte cui il legislatore ha inteso attribuire una diversa connotazione e rilevanza penale, ritenendo a ragione più grave quella di cui al comma 3.
Per risolvere la questione è necessario precisare quale sia il contenuto della nozione di “divulgazione” di cui all’art. 600Zer c.3 c.p.
Recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità ha affrontato l’argomento e sebbene non risultino specifiche definizioni della condotta, dalle pronunce emerge come la condotta in questione sia ritenuta riguardare la propagazione di materiale pedopomografico ad un ampio numero di persone. Secondo un insegnamento ampiamente consolidato, infatti, la sussistenza del reato di cui all’art. 600ter, terzo comma, c.p. deve essere esclusa nel caso di semplice utilizzazione di programmi di file sharing che comportino nella rete internet l’acquisizione e la condivisione con altri utenti dei files contenenti materiale pedopomografico, solo quando difettino ulteriori elementi indicativi della volontà dell’agente di divulgare tale materiale, anche sotto il profilo del dolo eventuale, desumibili dall’esperienza dell’imputato, dalla durata del possesso del materiale, dalla sua entità numerica e dalla condotta connotata da accorgimenti volti a rendere difficoltosa l’individuazione dell’attività (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 14001 del 14/12/2017, dep. 2018, B., Rv. 273157-01, e Sez. 3, n. 19174 del 13/01/2015, Colombo, Rv. 263373-01). Nel medesimo ordine di idee, altra decisione ha precisato che il momento di perfezionamento del delitto di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione, anche per via telematica, di materiale pedo-pornografico, previsto dall’art. 600/er, terzo comma c.p., coincide con l’immissione nella rete del materiale fotografico illecito, a disposizione dei potenziali destinatari, essendo, pertanto, irrilevante la successiva cancellazione dei files, anche se definitiva (Sez. 3, n. 41231 del 17/01/2018, G., Rv. 274065-01).
Sotto il profilo lessicale, poi, il verbo “divulgare”, per come riportato nei più diffusi vocabolari della lingua italiana, significa innanzitutto “rendere noto a tutti o a molti”, ma anche “diffondere” e “rendere largamente disponibile”.
Sembra allóra ragionevole ritenere che, per “divulgazione”, l’art. 600ter, terzo comma, c.p. intende la condotta tale da rendere il materiale pedopomografico di estesa fruibilità, e, perciò, disponibile ad un ampio e potenzialmente aperto numero di persone, ma non esige anche l’accertamento della circolazione dello stesso tra un numero indeterminato di soggetti.
Nella nozione di “divulgazione”, quindi, rientra anche la propagazione del materiale pedopomografico verso una apprezzabile pluralità di persone numericamente individuate, potenzialmente aperta ad una ulteriore diffusione, ad esempio realizzata facendo circolare le immagini o i filmati su una chat alla quale partecipino diversi utenti, a loro volta nella possibilità di procedere a nuovi “smistamenti”, ed alla quale possano essere ammessi altri soggetti. Anche questa tipologia di condotta, infatti, si traduce nel “rendere noto a molti” e “largamente disponibile” il materiale pedopomografico di cui l’art. 600ter c.p. vieta la circolazione (cfr. da ultimo Cass. Sez.3 n. 48377/2022).
Ebbene, nel caso di specie, secondo quanto risulta dalla perquisizione, dai sequestri e dalle indagini tecniche effettuate, l’imputato in piena coscienza e volontà ha ricevuto e scaricato dalla rete un rilevante numero di video pedopornografici, alcuni dei quali (nello specifico n. 216) messi in condivisione con altri utenti della chat di Telegram. E’ evidente che, sebbene si sia trattato di una pluralità di utenti numericamente individuata, la circostanza che sia una chat di larghissimo utilizzo rende il materiale immesso fruibile, tramite nuovi e successivi smistamenti, ad un ampio e potenzialmente aperto numero di persone {In tema di pornografìa minorile, integra il reato di divulgazione di materiale pedopomografico, di cui all’art. 600-ter, comma terzo, cod. pen., e non quello di cessione dello stesso con il mezzo telematico, di cui all’art. 600-ter, comma quarto, cod. pen., la condotta di chi propaghi tale materiale su una “chat” alla quale partecipi un apprezzabile numero di persone, che abbiano, a loro volta, la possibilità di effettuare ulteriori smistamenti” Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 48377 del 09/11/2022)
Valutati tutti gli elementi probatori acquisiti non vi è quindi dubbio che la condotta posta in essere dal Z. integri, tanto sotto il profilo oggettivo che soggettivo, le fattispecie di reato di cui al comma 3 dell’art. 600 ter c.p. oggetto di contestazione al capo d’imputazione, aggravata ai sensi del comma 5 cit. disp. per l’ingente quantità del materiale diffuso.
2.3 Del pari si ritiene configurabile, come correttamente sostenuto dalla pubblica accusa, la fattispecie incriminatrice di cui all art. 60Qquatef c.p. aggravata ai sensi del comma 2 per l’ingente quantità del materiale detenuto, che concorre con il reato di cui all’art. 600/er c.3 c.p.
La mancata applicazione della clausola di riserva di cui all’art. 600quater c.p. deriva dalla circostanza che non vi è piena identità tra il materiale oggetto di divulgazione e quello oggetto di detenzione.
Difatti, come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità: “il problema dell’applicabilità della clausola di riserva prevista dall’art. 600qualer cod. pen., con conseguente esclusione dell’ammissibilità del concorso tra il reato contemplato da questa disposizione e quelli di cui all’art. 600-ter, terzo e quarto comma, cod. pen., si pone solo quanto il materiale pedopornografico oggetto dei diversi delitti sia identico (cfr., in questo senso, Sez. 3, n. 20891 del 11/01/2017, P.,Rv. 270512-01), quindi, in ipotesi completamente differente da quella in esame.
Solo nell’ipotesi dell’identità del materiale pedopomografico oggetto delle diverse condotte, infatti, appare ragionevole ritenere che operi l’unificazione normativa delle stesse e di conseguenza che il procacciamento e la detenzione costituiscano un antefatto non punibile rispetto alla distribuzione, divulgazione, diffusione, pubblicizzazione, offerta o cessione. Viceversa, quando i materiali illeciti sono diversi, non ricorre alcun elemento idoneo a costituire da tratto unificante tra le condotte di procacciamento e detenzione, da una parte, e quelle di distribuzione, divulgazione, diffusione, pubblicizzazione, offerta o cessione, dall’altra (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3 n. 48377/2022).
Il quantitativo di file video rinvenuti nei dispositivi dell’imputato e dallo stesso consapevolmente detenuti, al di là di quelli oggetto di diffusione, giustifica il concorso della fattispecie incriminatrice.
Del pari, il numero di file oggetto di accertata divulgazione (nella specie 216) depone per il riconoscimento della contestata aggravate dell’ingente quantità di cui al comma 5 dell’art. 600ter c.p.
A tal fine giova richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte in relazione all’analoga fattispecie di cui al c.2 dell’art. 600 quater c.p. (“la confìgurabilità della circostanza aggravante della “ingente quantità” nel delitto di detenzione di materiale pedopomografico -previsto dall’art. 600quater, comma secondo, cod. pen.- impone al giudice di tener conto non solo del numero dei supporti informatici detenuti, dato di per sé indiziante, ma anche del numero di immagini, da considerare come obiettiva unità di misura, che ciascuno di essi contiene -In motivazione, la Corte ha precisato che l’aggrevante in esame risulta configurabile in ipotesi di detenzione di almeno un centinaio di immagini pedopornografiche” Cass. sez. 3, Sentenza n. 39543 del 27/06/2017); valutazione perfettamente trasponibile al reato in oggetto.
Sui punto giova sin d’ora precisare che, trattandosi di aggravante ad effetto speciale e per la quale su espressa indicazione normativa (v. ultimo comma art. 602ter c.p.) non è possibile effettuare il giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 c. 1-3 c.p. con le concorrenti circostanze attenuanti diverse da quelle di previste dagli articoli 98 e 114 c.p., eventuali diminuzioni di pena andranno operate sulla quantità della stessa risultante dall’aumento della predetta aggravante.
3. Acclarata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell’imputato, Z.A., in ordine alle fattispecie di reato contestate al capo d’imputazione, ai fini della determinazione della pena occorre far riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., alla luce del principio della finalità rieducativa della pena sancito dall’art. 27 comma terzo della Costituzione.
Concesse all’imputato le circostanze attenuanti generiche in ragione del comportamento collaborativo tenuto tanto in sede di perquisizione domiciliare (consegna spontaneamente il materiale richiesto), quanto in sede processuale (rende spontanee dichiarazioni, dimostrandosi dispiaciuto per la condotta tenuta e consapevole della necessità di seguire un percorso di cura e sostegno psicologico, per il quale si è attivato); riconosciuto il vincolo della continuazione tra le due fattispecie, trattandosi di fatti commessi con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si ritiene congrua e adeguata, alla luce dei citati criteri di cui all’art. 133 c.p., la pena finale di anni due e mesi due di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa, cosi determinata:
-pena base per il reato di cui all’art. 600ter c.3 c.p., ritenuto più grave; anni due e mesi tre di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa;
-aumentata per l’aggravante di cui all’art. 600ter comma 5 c.p. ad: anni tre di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa;
-diminuita per la concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62bis c.p. (non nella massima estensione tenuto conto dei soli propositi e dell’assenza di alcuna condotta riparatoria) ad: anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 7.000,00 di multa;
-aumentata per la continuazione con il reato di cui all’art. 600 quater c.p. ad: anni tre e mesi tre di reclusione ed Euro 9.000,00 di multa;
-definitivamente determinata come sopra per la scelta del rito.
Non sussistono i presupposti di legge per la concessione dei benefici di legge alla luce della pena irrogata.
La natura dei reati è di ostacolo all’applicazione della disciplina delle pene sostitutive di pene detentive brevi ai sensi dell’art. 545 bis c.p.p.
Alla condanna conseguono per legge le sanzioni accessorie di cui all’art. 600septies.2 c.p., ovvero: l’interdizione in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o alla amministrazione di sostegno; l’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata della pena principale, nonché l’interdizione in perpetuo da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o altre strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.
Ai sensi dell’art. 535 c.p.p. alla condanna dell’imputato segue altresì di diritto il pagamento delle spese processuali.
Ai sensi dell’art. 600 septies c.p. va disposta la confisca dei dispositivi in sequestro (cfr. verbale di perquisizione e sequestro del 6.4.2022) utilizzati per la commissione dei reati.
P.Q.M.
visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p.
dichiara
Z.A. responsabile dei reati ascritti, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche
condanna
l’imputato alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
visto l’art. 600 septies.2 c.p.
dichiara
l’imputato interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o alla amministrazione di sostegno; interdetto dai pubblici uffici per la durata della pena principale, nonché interdetto in perpetuo da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o sei-vizio in istituzioni o altre strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori;
visto l’art. 600septies c.p.
dispone
la confisca del materiale in sequestro.
Conclusione
Così deciso in Torino, il 12 gennaio 2024.
Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2024.
















































































