Furto di Gas Tribunale assolve per mancanza di prova in relazione ai consumi effettuati dall’imputato

Per il Tribunale di Firenze (Sentenza del 8-6-2018), la violazione dei sigilli apposti nel contatore del Gas e la conseguente riapertura dello stesso a seguito della chiusura della fornitura per morosità, non sono sufficienti a provare la penale responsabilità del prevenuto in assenza di un accertamento relativo ai consumi effettuati.

Massima a cura di Davide Tutino, avvocato penalista in Catania 

Testo della Sentenza – Tribunale Firenze Sez. I, Sent., 08-06-2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

I SEZIONE PENALE

In composizione monocratica

Il Giudice Dott. Giuliano Calamandrei ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

D.S.H.T., nata B. il (…), residente a L. a S. Via A. del P. n. 2/B, difesa di fiducia da:

avv. Marco Antonio Vallini del Foro di Firenze (rinuncia al mandato in data 19.09.2017). Difeso di Fiducia dall’avv. Giovanni Marchese del Foro di Firenze.

ASSENTE

IMPUTATI

Del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 c.p. perché, mediante la rottura del sigillo posto sul contatore (di proprietà di T.E. S.p.A)  , sia presso la sede della ditta “G. srl” della quale è legale rappresentante, sita in F. via delle O. n. 15, si impossessava di 3467 metri cubi di Gas metano, sottraendoli, al fine di trarne profitto, alla società E.E. S.p.A con la quale aveva stipulato il contratto di fornitura.

In Firenze nel periodo compreso tra l’09.12.2014 e il 1.07.2015.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Svolgimento del processo

Con decreto emesso in data 11.05.2017 dal PM presso il Tribunale di Firenze, D.S.H. veniva citato a giudizio per rispondere del reato indicato in epigrafe.

All’udienza del 22.09.2017 si celebrava dinanzi a questo Tribunale il dibattimento nell’assenza dell’imputato e dopo l’ammissione delle prove testimoniali, come da verbale d’udienza, il processo veniva rinviato per la trattazione.

All’udienza del 8.06.2018 si procedeva a sentire il testi del PM L.M. che rendeva le dichiarazioni rese a verbale.

Il Tribunale sull’accordo delle parti, dichiarava poi l’utilizzabilità di tutti gli atti contenuti nel fascicolo dibattimentale e – sulle conclusioni del PM, e della difesa – riportate nel verbale d’udienza – riteneva il processo in decisione.

Motivi della decisione

Il fatto contestato all’imputato può essere riassunto come riportato nel decreto di citazione a giudizio: Del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 c.p. perché, mediante la rottura del sigillo posto sul contatore (di proprietà di T.E. S.p.A) a seguito della chiusura della fornitura per morosità, sia presso la sede della ditta “G. srl” della quale è legale rappresentante, sita in F. via delle O. n. 15, si impossessava di 3467 metri cubi di Gas metano, sottraendoli, al fine di trarne profitto, alla società E.E. S.p.A con la quale aveva stipulato il contratto di fornitura.

Il procedimento penale prende le mosse da una denuncia querela sporta da P.F. – in qualità di “Responsabile di Unità Operativa Firenze 1 di Piazza Mattei 3 Firenze” di T.E. S.p.A. – a seguito della manomissione, ad opera di ignoti, del contatore intestato a G. srl ubicato in via delle O. 15 di F..

Esame teste PM:

Il teste L.M. – dipendente di T.E. S.p.A – ha dichiarato di essersi recato in Via delle O. di F. al fine di verificare se il contatore, chiuso per morosità, fosse stato riaperto.

Giunto sul posto il teste appurava che il contatore in oggetto era privo dei sigilli e di conseguenza riaperto.

Tuttavia, nel corso della sua deposizione, il L. non è stato chiaro ed esauriente sulla quantità effettiva di gas prelevata e se il contatore fosse ancora, alla data del suo accertamento, intestato all’imputata.

L. si è limitato solamente a verificare se il contatore fosse o meno privo del sigillo.

Appurato quanto sopra L. lasciava aperto il contatore e segnando come consumo quello corrispondente alla data di sigillo del contatore.

In Diritto.

L’istruttoria dibattimentale, l’esame del teste, la produzione documentale sono finalizzati ad accertare il fatto contestato a D.S.H..

Nel caso per cui si è a processo è contestato all’imputata l’artt. 624 e 625 n. 2 del codice penale per esseri, presumibilmente, appropriata, al fine di trarne profitto, del gas naturale erogato dalla società “T.E. S.p.a.” dopo che questa aveva provveduto al distacco della fornitura di gas.

In merito al furto di energia elettrica la Giurisprudenza ha affermato: Il furto di energia elettrica rientra tra i delitti a consumazione prolungata (o a condotta frazionata), perché l’evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, sicché le plurime captazioni di energia che si susseguono costituiscono singoli atti di un’unica azione furtiva, posticipando la cessazione della consumazione fino all’ultimo prelievo (Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 134 del 27/10/2015).

In tema di furto di energia elettrica, sussiste l’aggravante della violenza sulle cose prevista dall’art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. anche quando l’allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall’agente, il quale si limita solo a fare uso dell’allaccio altrui (Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 32025 del 19/02/2014).

In tema di furto, sussiste l’aggravante della violenza sulle cose tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione; è, inoltre, necessario, a tal fine, che la violenza sia esercitata non già sulla “res” oggetto di sottrazione ma su altre cose il cui danneggiamento o modificazione si riveli strumentale all’ “amotio” della prima (Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 5266 del 17.11.2013).

Nella nostra fattispecie non risulta dimostrato e provato il delitto contestato all’imputata in quanto non è emersa la prova certa della sottrazione di gas da parte della D.S..

In altri termini non è stato accertato il consumo effettivo atteso che il L. al momento del suo accertamento ha segnato la stessa numerazione di quella del giorno della chiusura del contatore.

Inoltra, a conferma, la bolletta che l’utente/imputata ha ricevuto a titolo di rimborso da parte (agli atti dei fascicolo del dibattimento).

La D.S.H.T. deve essere mandata assolta ex art. 530 comma 2 c.p.p. perché non si è raggiunta la prova della sottrazione effettiva di gas al gestore T.E. S.p.A.

P.Q.M.
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

I SEZIONE PENALE

In composizione monocratica

Visto l’art. 530 comma 2 c.p.p.

ASSOLVE

D.S.H.T. dal reato a lei ascrittole perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Firenze, il 1 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 8 giugno 2018.