Assolto sorvegliato speciale per aver violato gli obblighi inerenti alla Misura di Prevenzione

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Massima

In materia di sorveglianza speciale, il Tribunale di Siracusa (Sentenza del 03/12/2018), richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite,  ha chiarito che non è configurabile il reato  previsto dall’art. 75 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, se l’esecuzione della misura sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata del prevenuto. Pertanto, in difetto di una nuova valutazione del competente Tribunale circa la persistente pericolosità sociale del sottoposto all’esito della sua scarcerazione, il decreto applicativo della misura di prevenzione è inefficace.

Massima a cura di Davide Tutino – Avvocato Penalista Catania

Testo della Sentenza

Tribunale di Siracusa, Sentenza del 03/12/2018, N. 2826/14 R.G.T. – N. 14263/14 R.G.N.R.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II Tribunale di Siracusa, sezione penale, in composizione monocratica, sent. in persona del giudice dott. Alfredo Spitaleri all’udienza del 03.12.2018 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di D. G. A., nato a XXX in data XXX, elettivamente domiciliato a XXX viale XXX pen. libero presente – Difeso di fiducia dall’Avv. XXX YYY del Foro di Siracusa

IMPUTATO

reato p. e p. dall art. 75 comma 2 D.Lgs. n. 159 del 2011 (in relazione all’art. 8 del medesimo decreto), perché, sottoposto alla Misura di Prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, per la durata di anni 3, in base al Decreto N. 225/2010 emesso dal Tribunale di Catania il 01/10/2010 (nel Proc. n. 261/08 M.P.), provvedimento notificatogli dapprima mentre si trovava in stato di detenzione e poi, nuovamente per l’inizio della decorrenza della misura, dal Commissariato Sezionale di P.S. Librino di Catania il 15/09/2014 avente scadenza 14/09/2017, si allontanava dal Comune di Catania e si portava, unitamente al fratello, nei pressi della SP 104 nel territorio del Comune di Lentini (SR, ove veniva sorpreso nella disponibilità di un elevato quantitativo di denaro contante e di indumenti tali da consentire la copertura delle sembianze; con ciò violava gli obblighi inerenti alla Misura di Prevenzione sopra indicata ed in particolare l’obbligo di soggiorno. Con la recidiva di cui all’art. 99 commi 4 e 2 n. 2) cp atto commesso in Lentini(SR), il 27/11/2014

Svolgimento del processo

In data 27.11.2014 D. G. A. veniva tratto in arresto da militari appartenenti alla Stazione dei Carabinieri di Lentini in ordine al reato di cui all’art. 75, comma 2 del D.lgs. n. 159/2011, compiutamente descritto in rubrica. Tale arresto veniva convalidato con ordinanza emessa in data 28.11.2014 dal Tribunale di Siracusa, con contestuale applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con prescrizione di permanenza domiciliare notturna Alla conseguente udienza con rito direttissimo, il difensore dell’imputato chiedeva un termine per approntare la difesa. All’udienza del 02.03.2015 veniva dichiarata l’apertura del dibattimento e ammesse le prove richieste dalle parti All’udienza del 08.06.2015 il processo veniva rinviato stante l’assenza dei testi e il Tribunale revocava la misura cautelare applicata all’imputato all’esito della convalida dell’arresto. All’udienza del 08.02.2016 il processo veniva rinviato stante l’assenza del magistrato titolare del procedimento All’udienza del 21.11.2016 il processo veniva rinviato per l’impossibilità di trattazione derivante dall’elevato carico di procedimenti da trattare All’udienza del 19.06.2017 il processo veniva rinviato stante l’assenza del magistrato titolare del procedimento e dei testi. All’udienza del 23.04.2018 il processo veniva rinviato stante l’assenza del magistrato titolare del procedimento All’udienza del 01.10.2018, stante la mutata composizione dell’organo giudicante, si procedeva alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 525 comma 2 c.p.p., quindi, si procedeva all’escussione del teste F. D.

All’udienza del 03.12.2018 veniva effettuato l’esame dell’imputato; quindi, le parti concludevano come da verbale in atti e il Tribunale, all’esito della camera di consiglio, emetteva e pubblicava la sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.

Motivi della decisione

  1. Il teste F. D, escusso all’udienza del 01.10.2018 in qualità di Appuntato scelto effettivo presso il Comando Stazione Carabinieri di Lentini, ha riferito che in data 27.11.2014 alle ore 11.00 circa, mentre si trovava occupato in un servizio perlustrativo del territorio, transitando lungo la Strada provinciale numero 104 aveva notato all’altezza della Masseria Cosentino una Fiat Punto di colore nero, parcheggiata con il retro rivolto verso il cancello della masseria in questione, con a bordo due individui, successivamente identificati nell’odierno imputato, posto sul lato passeggero, e in D. S., posto sul lato conducente. Poiché i due soggetti avevano mostrato un atteggiamento nervoso, i militari avevano proceduto a effettuare una perquisizione veicolare all’esito della quale avevano rinvenuto dei “copricollo” scuri, dei berretti e una somma di denaro in contante per complessivi 930,00; a seguito di più approfonditi accertamenti, l’odierno imputato era risultato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di dimora nel comune di Catania. Il teste ha poi specificato che l’autovettura in questione si trovava in contrada “Vignazzo” nel territorio di Lentini, distante circa seicento metri dal territorio di Catania e che, lungo la strada percorsa dai due soggetti per giungere sin li, era presente una segnaletica stradale indicativa del confine tra il territorio della provincia di Catania e quello della provincia di Siracusa.
  2. – Nel corso del suo esame, l’imputato ha riferito di essersi recato presso il luogo dell’avvenuto arresto insieme al cugino, D. S., al fine di acquistare degli ortaggi presso tale M. C. il quale, a sua volta, gli aveva detto che il fondo ove si trovava la propria campagna era ubicata nella Piana di Catania; pertanto, lo stesso aveva supposto che il luogo in questione si trovasse all’interno del territorio comunale di Catania; la somma rinvenuta in quell’occasione doveva, infine, servire per il pagamento degli ortaggi.
  3. – È in atti il decreto n. 225/2010 e n. 261/08 S.S., emesso in data 01.10.2010 dal Tribunale di Catania, sezione V, applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di dimora nel comune di Catania, nei confronti dell’odierno imputato. Dall’esame di tale provvedimento, si evince che l’imputato è stato sottoposto alla misura in questione poiché ritenuto soggetto socialmente pericoloso, risultando a suo carico una sentenza di condanna emessa il 19.04.2004, irrevocabile in data 05.07.2004, per furti commessi in concorso con altri soggetti, nonché un’altra sentenza emessa in data 03.06.2009 con cui lo stesso era stato condannato alla pena di anni otto di reclusione ed 22.000,00 di multa per il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine in danno di autotrasportatori, oltreché per plurimi reati-fine; per tali fatti, il D. si trovava già all’epoca detenuto in stato di custodia cautelare in carcere sin dal 01.02.2008, ma, ciò nondimeno, il Tribunale aveva escluso che l’assenza di più recenti violazioni potesse ritenersi indice di una scemata pericolosità sociale del proposto e, nonostante lo stato di carcerazione dello stesso, ne aveva ritenuto “attuale” il giudizio di pericolosità.

3.1. È in atti, infine, il verbale di esecuzione del decreto applicativo della misura di prevenzione, notificato all’odierno imputato in data 15.09.2014.

4 -All’esito dell’espletata istruttoria dibattimentale, ritiene il Tribunale che l’odierno imputato vada mandato assolto dal delitto ascrittogli in rubrica perché il fatto non sussiste.

4.1. Sul punto, occorre preliminarmente rilevare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. pen. Sez. Unite, Sent., ud. 21.06.2018, dep. 13.11.2018, n. 51407) chiamate a pronunciarsi sulla questione concernente la configurabilità del reato di cui all’art 75 D.lgs. n. 159/2011 nei confronti di soggetto destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di detenzione di consistente durata e poi applicata senza una nuova valutazione della pericolosità sociale hanno affermato che, alla luce dell’intervento additivo della Corte costituzionale (cfr. Sent. n. 291/2013), l’art. 15 D.Igs. n. 159/2011 va interpretato nel senso che, in caso di detenzione di lunga durata, lo stato di sospensione della misura non cessa con l’integrale esecuzione della pena, ma permane finché il giudice competente non abbia nuovamente valutato la persistenza della pericolosità sociale del sottoposto e non gli sia stato notificato il relativo provvedimento. Tale rinnovata verifica si impone quale condizione di efficacia della misura di prevenzione, di talché, in difetto di essa, il provvedimento genetico della misura non può ritenersi operante, con l’ulteriore conseguenza che, in caso di una sua violazione, non può ritenersi integrata la fattispecie incriminatrice di cui all’art 75, comma 2, D.lgs. n. 159/2011 Trattasi di indirizzo ermeneutico che, secondo la Corte di Cassazione, non solo si pone in continuità con la recente pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui l’accertamento del requisito di “attualità” della pericolosità sociale è necessario anche per i soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso (cfr. Cass. pen. Sez. Unite, Sent., 30.11.2017, n. 111, Gattuso), ma che è stato recentemente recepito dal legislatore nazionale mediante l’introduzione del nuovo comma 2-ter all’art. 14 D.lgs. n. 159/2011 ad opera dell’art. 4 della L. 17 ottobre 2017, n. 161, con cui è stata espressamente prevista la necessità di una nuova verifica da parte del Tribunale della pericolosità sociale del sottoposto dopo la cessazione dello stato detentivo protrattosi per almeno due anni In conclusione, le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto secondo cui “Nei confronti di un soggetto destinatario di una misura di sorveglianza speciale, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza di una rivalutazione dell’attualità e persistenza della sua pericolosità sociale ad opera del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura, non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75”.

4.2. – Tanto premesso, con riguardo al caso di specie i fatti di causa possono essere cosi sintetizzati: consapevole di essere sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di dimora nel comune di Catania, l’imputato si è allontanato dal comune di residenza in compagnia del cugino, venendo sorpreso nel territorio di Lentini in presenza di circostanze denotanti, con assoluta certezza, la perfetta coscienza e volontà del D. di allontanarsi dal territorio di Catania, come dimostrato dalla presenza di idonea indicazione cartellonistica stradale (cfr. dichiarazioni teste F. D.) Ciò nondimeno, la misura di prevenzione in questione è stata applicata all’odierno imputato per fatti risalenti agli anni 2004 e 2005 (cfr. certificato del casellario giudiziale, nn. 1 e 2, in atti) e quando questi si trovava già detenuto in carcere in virtù di ordinanza cautelare emessa nel procedimento conclusosi con sentenza di condanna del 03.06.2009 (cfr. decreto applicativo, pagg. I e 2); una volta scarcerato per espiazione pena in data 02.07.2012 (cfr. certificato del casellario giudiziale, n. 3, in atti), il D. è stato sottoposto all’esecuzione della sorveglianza speciale di P.S. in data 15.09.2014, senza che sia stata previamente effettuata alcuna rivalutazione della sua pericolosità sociale alla luce del lungo periodo di carcerazione sofferto (poco meno di quattro anni) Ebbene, in applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite e in precedenza rassegnati, nel caso di specie non appare soddisfatta la “condizione di efficacia” della misura di sorveglianza applicata al D., non essendo mai stata effettuata alcuna rivalutazione, da parte del competente Tribunale di Catania, circa la persistente pericolosità sociale del sottoposto all’esito della sua scarcerazione.

In difetto di tale nuova valutazione, alla data del 27.11.2014 il decreto applicativo del 01.10.2010 doveva ritenersi inefficace, di talché la pur riscontrata violazione di tale provvedimento non può assurgere ad elemento costitutivo del delitto di cui all’art. 75, comma 2, D.lgs. n. 159/2011 contestato all’odierno imputato Ne consegue che D. G. A. va mandato assolto dal delitto ascrittogli in rubrica perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l’art. 530 c.p.p. assolve D. G. A. dal delitto ascrittogli in rubrica perché il fatto non sussiste. Cosi deciso a Siracusa il 3 dicembre 2018

Il Giudice

dott. Alfredo Spitaleri