Art. 584 cod. pen. non applicabile se la condotta mostra accettazione dell’esito letale

Art. 584 cod. pen. non applicabile se la condotta mostra accettazione dell’esito letale

Abstract. La decisione della Suprema (Corte Cass. pen., Sez. I, Sent. n. 24393/2025, 02/07/2025) afferma la qualificazione per omicidio volontario quando le concrete modalità dell’azione evidenziano l’accettazione dell’evento morte secondo le regole di comune esperienza. Il discrimine rispetto all’art. 584 cod. pen. è dato dalla «consapevole accettazione» dell’esito letale, desumibile da arma, direzione e profondità del fendente.
Massima.
Sussiste l’omicidio volontario, e non l’omicidio preterintenzionale ex art. 584 cod. pen., quando la condotta dell’agente, valutata secondo le regole di comune esperienza, manifesta la consapevole accettazione anche solo dell’eventualità dell’evento morte; la qualificazione discende dalle concrete modalità dell’azione accertate in sentenza (Cass. pen., Sez. I, Sent. n. 24393/2025, 02/07/2025).
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista
Premessa dei fatti. Tre coinquilini condividevano una piccola abitazione. La persona offesa rientrava e trovava l’imputato intento a lavare con candeggina. Sorse una discussione. Un terzo tentava di separarli e cadeva. In quel frangente l’imputato colpiva la vittima con un coltello all’emitorace sinistro lungo la linea ascellare anteriore tra la sesta e la settima costa. La vittima si accasciava al suolo; veniva allertato un familiare e quindi i soccorsi. La vittima risultava deceduta. L’imputato si rendeva irrintracciabile e veniva poi individuato su un autobus in partenza.
Motivi di ricorso. Con il primo motivo la difesa deduceva violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 521 cod. proc. pen., e invocava la riqualificazione ai sensi dell’art. 584 cod. pen., prospettando un solo colpo inferto all’altezza del braccio sinistro, non diretto a zona vitale, con intento meramente lesivo e non omicidiario. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62, n. 2, cod. pen. e all’art. 62, n. 5, cod. pen., nonché delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., richiamando il comportamento della vittima, la situazione personale dell’imputato e la non gravità dei precedenti.
Decisione della Cassazione sul primo motivo. Il motivo è infondato. La censura non si confronta con la motivazione in fatto della Corte territoriale, che ha escluso prova di un’aggressione armata da parte della vittima e ha rilevato l’assenza di lesioni sull’imputato. La qualificazione per omicidio volontario è sorretta da elementi oggettivi: arma utilizzata, direzione del colpo, penetrazione oltre dieci centimetri, dinamica dell’intervento del terzo. L’unicità del fendente non costituisce indice decisivo, poiché l’immediata caduta della vittima rendeva superflui ulteriori colpi. La condotta, valutata alla stregua delle regole di comune esperienza, evidenzia la consapevole accettazione dell’evento morte; resta esclusa la preterintenzione.
Decisione della Cassazione sul secondo motivo. Anche questo motivo è infondato. La provocazione ex art. 62, n. 2, cod. pen. non è configurabile in presenza di sproporzione grave e macroscopica tra il fatto ingiusto altrui e la reazione, come accertato. L’attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa ex art. 62, n. 5, cod. pen. richiede un elemento materiale, consistente nell’inserimento del comportamento della vittima nella serie causale dell’evento, e un elemento psichico, consistente nella volontà di concorrere a determinare lo stesso evento; tali presupposti non ricorrono. Le attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. presuppongono elementi positivi specifici; la Corte territoriale ha dato conto della particolare gravità della condotta, dell’azione improvvisa e violenta e dell’omogeneità con precedenti non gravi ma significativi, escludendo elementi favorevoli idonei a giustificarne il riconoscimento.
La decisione della Suprema Corte. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Note a Sentenza. La regola di giudizio si incentra sull’adesione all’evento letale desunta da indici oggettivi della condotta e dalla loro lettura secondo le regole di comune esperienza. L’accertamento del dolo non è inficiato dall’unicità del colpo quando l’immediatezza dell’esito rende superflua la reiterazione. La sproporzione tra lite verbale e fendente al torace esclude la configurabilità della provocazione. L’attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa richiede un contributo causale e una volontà riferiti al medesimo evento, qui insussistenti. Il diniego delle attenuanti generiche si fonda sull’assenza di elementi positivi e sulla gravità del fatto; la diversa considerazione dei precedenti ai fini della pena non impone il riconoscimento dell’art. 62-bis cod. pen.
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista