Annullata l’ordinanza di sequestro preventivo di contante, poiché il provvedimento non individua il delitto presupposto richiesto dall’art. 648 c.p. per la ricettazione del denaro rinvenuto

Annullata l’ordinanza di sequestro preventivo di contante, poiché il provvedimento non individua il delitto presupposto richiesto dall’art. 648 c.p. per la ricettazione del denaro rinvenuto

Abstract —
Il presente elaborato illustra il principio di diritto consacrato dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sez. II penale, n. 20997/2025 depositata il 5.6.2025, in materia di sequestro preventivo di somme di denaro ritenute di provenienza illecita.

Massima
La mera disponibilità di somme sequestrate, l’inverosimiglianza delle spiegazioni sul loro possesso, lo stato di disoccupazione dell’indagato ed il rinvenimento presso di lui di un’arma e di orologi di valore non giustificano il sequestro preventivo se il provvedimento omette di indicare quale sia il delitto presupposto (Cass. Pen. Sez. II, Sent. n. 20997/2025 dep. il 5/6/25).

Note alla sentenza: la Corte richiama in via preliminare il consolidato orientamento secondo cui il fumus commissi delicti, presupposto del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., deve poggiare su elementi specificamente riferibili a un reato determinato, il che impone, in materia di ricettazione, l’individuazione quantomeno tipologica del delitto da cui la res proviene; il giudice di merito, valorizzando la mera disponibilità di denaro contante, l’inverosimiglianza delle giustificazioni addotte, lo stato di disoccupazione e il possesso di beni di pregio, ha ritenuto sufficiente una presunzione di illiceità senza correlare tali indizi a un reato fonte, violando l’art. 648 c.p., che postula l’acquisto, la ricezione o l’occultamento di cose provenienti da “un precedente delitto”; la Suprema Corte rileva che l’omessa indicazione del delitto presupposto integra violazione di legge ex art. 606, lett. b), c.p.p., atteso che priva il provvedimento della necessaria pertinenzialità oggettiva fra bene sequestrato e illecito, rendendo la motivazione inidonea ai canoni di coerenza, completezza e razionalità; si evidenzia altresì che la giurisprudenza di legittimità, pur escludendo la necessità di una ricostruzione esaustiva in fatto del reato fonte, richiede la sua qualificazione giuridica almeno in termini di categoria delittuosa, onde consentire il controllo esterno di legalità

Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista

Per scaricare la Sentenza in commento (Cass. Pen. Sez. II, Sent. n. 20997/2025 dep. il 5/6/25), fai click qui.