Secondo la Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza del 18 ottobre 2017 n. 48107, integra la condotta di truffa ex art. 640 del codice penale, chi altera con manomissione il ticket dello scontrino del parcheggio, alterandone l’orario della sosta.
Testo della Sentenza della Cassazione penale, sezione V, 18 ottobre 2017, n. 48107.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTEMBRE Antonio – Presidente –
Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere –
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere –
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.F., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/07/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PRATOLA Gianluigi, che ha concluso;
L’avvocato CACCAMO FILIPPO GIOVANNI MARIA del foro di MILANO in difesa di C.F. si riporta al ricorso.
Svolgimento del processo
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p., condanna già applicata in primo grado dal Tribunale di Milano.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa a due motivi di doglianza.
1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all’art. 49 c.p., comma 2. Si evidenzia che, in realtà, la Corte milanese aveva errato nel ritenere infondato il rilievo di grossolanità del falso contestato giacchè la situazione di evidente alterazione del c.d. ticket “gratta e sosta” era stata evidenziata anche nella comunicazione della notizia di reato (ove si parlava di tagliandi “palesemente alterati”) e comunque non era rilevante la circostanza, invece argomentativamente valorizzata nella motivazione impugnata, della ritenuta necessità di chiamare da parte del vigile urbano la polizia giudiziaria per avere conferma della intervenuta alterazione dei tagliandi.
1.2 Con il secondo motivo si evidenzia, comunque, l’irrilevanza penale della condotta, atteso che i tagliandi contraffatti erano stati emessi non già dal Comune di Milano ma dalla A.T.M. (Azienda Trasporti Milano) che giuridicamente è una società per azioni e dunque gli stessi erano rappresentativi di un rapporto obbligatorio di diritto privato e non erano pertanto riconducibili al concetto di autorizzazione amministrativa, come invece impropriamente ritenuto dalla Corte meneghina che non aveva centrato la questio iuris proposta con il relativo motivo di gravame.
Motivi della decisione
2. Il ricorso è infondato.
2.1 n primo motivo di doglianza è addirittura inammissibile, per come formulato.
Ed invero, la Corte di merito aveva già adeguatamente e correttamente risposto alle doglianze sollevate nel gravame ed oggi qui riproposte pedissequamente in sede di ricorso per cassazione, senza tuttavia un’adeguata allegazione in punto di censura della motivazione resa dal giudice di appello.
Sul punto, è utile precisare che il motivo di ricorso si considera affetto da aspecificità allorquando è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Orbene, osserva la Corte come il profilo relativo alla denunziata ed asserita grossolanità del falso era stata superata argomentativamente dal giudice del gravame in modo corretto e condivisibile, e ciò nonostante l’odierno ricorrente ha riproposto le medesime doglianze sollevate con l’atto di appello, senza confrontarsi con la motivazione resa sul punto dal giudice di secondo grado.
2.2 I secondo motivo è invece infondato.
Giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in subiecta materia, il principio (al quale anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa, condividendone la ratio decidendi) secondo cui configura il reato di falsità materiale commessa dal privato (artt. 477 e 482 c.p.) l’alterazione della scadenza dell’orario di parcheggio sullo scontrino rilasciato dal parchimetro nelle aree adibite alla sosta per le autovetture del Comune, atteso che lo scontrino riveste la caratteristiche tipiche del certificato amministrativo (attestante l’avvenuto pagamento della somma prescritta per la sosta), e dell’autorizzazione amministrativa (autorizzando, per l’orario indicato a sostare nell’area pubblica) (Sez. 5, n. 4108 del 08/10/1996 – dep. 07/01/1997, P.M. in proc. Pasino, Rv. 20663401).
Stante la sopra richiamata natura certificativa ed autorizzativa del tagliando del parcheggio, nessun dubbio può residuare in realtà sulla configurabilità nel caso di specie del reato oggi contestato all’imputato.
Del pari, risulta infondata la ulteriore censura riguardante l’asserita inconfigurabilità del reato di cui al combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p., per la natura privatistica del soggetto imprenditoriale emittente il predetto tagliando, atteso che, per un verso, non risulta rilevante per i fini qui di discussione la forma iuris del soggetto emittente la descritta autorizzazione al parcheggio (essendo invece rilevante, per contro, il profilo oggettivo dello svolgimento di funzioni di carattere amministrativo di gestione del suolo pubblico da parte del soggetto a ciò autorizzato dall’ente territoriale) e che, per altro verso, lo svolgimento della funzione da ultimo menzionata da parte della società privata (in questo caso, una S.p.a.) avviene sempre sulla base di un rapporto concessorio (o comunque autorizzatorio) intercorrente tra l’ente territoriale (in questo caso, il comune di Milano) e la detta società, rapporto attraverso il quale si trasferisce lo svolgimento delle necessarie funzioni amministrative al soggetto imprenditoriale che gestisce il relativo servizio di utilizzazione del suolo pubblico e di parcheggio cittadino.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2017

















































































