Misure di prevenzione: la lunga detenzione impone una nuova verifica della pericolosità sociale

Corte suprema di cassazione · Sezione penale · Commento giurisprudenziale
La Cassazione annulla con rinvio il decreto che aveva confermato la sorveglianza speciale senza un’adeguata verifica dell’attualità della pericolosità alla luce della prolungata detenzione.

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Pubblicato il 30 agosto 2026 alle 16:54 · di

La Prima Sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 15061/2026, decisa il 2 aprile 2026 e depositata il 27 aprile 2026, ha annullato con rinvio un decreto della Corte di appello di Palermo che aveva confermato una misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. La questione riguarda l’attualità della pericolosità sociale quando gli elementi utilizzati per sostenerla risalgono nel tempo e il proposto abbia trascorso un lungo periodo in detenzione. La decisione non afferma che la detenzione escluda la pericolosità: richiede che la sua persistenza sia verificata concretamente e collocata nel tempo.

Corte: Corte Suprema di Cassazione
Sezione: Prima Sezione penale
Sentenza: n. 15061/2026
Sentenza di sezione: n. 1344/2026
R.G.N.: 29781/2025
Decisione: 2 aprile 2026
Deposito: 27 aprile 2026
Presidente: Dott. Giacomo Rocchi
Relatore: Dott. Alessandro Centonze
Esito: annullamento con rinvio alla Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio

Il caso

Il Tribunale di Palermo aveva applicato al proposto la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per quattro anni. La Corte di appello di Palermo aveva successivamente respinto l’impugnazione, ritenendo dimostrata la pericolosità sociale sulla base dei collegamenti intrattenuti con esponenti di vertice di una famiglia mafiosa e di condotte illecite risalenti.

Il ricorso per cassazione contestava, in particolare, l’omessa valutazione dell’attualità della pericolosità. La difesa aveva richiamato la lunga detenzione subita dal proposto e la risalenza temporale delle condotte utilizzate per sostenere la permanenza del giudizio di pericolosità.

La questione giuridica

Il problema sottoposto alla Cassazione riguarda il contenuto della verifica richiesta al giudice quando una misura di prevenzione personale presupponga l’attualità della pericolosità sociale.

Più precisamente, la Corte è chiamata a valutare se possano considerarsi sufficienti, ai fini della permanenza della pericolosità, condotte illecite e collegamenti mafiosi risalenti nel tempo senza un esame specifico della lunga detenzione intervenuta e della eventuale persistenza, durante tale periodo, dei rapporti posti a fondamento del giudizio prevenzionale.

La questione deve inoltre essere letta entro i limiti propri del ricorso per cassazione in materia di prevenzione. La sentenza ribadisce che il sindacato di legittimità è circoscritto alla violazione di legge e che il vizio motivazionale è deducibile soltanto quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente.

La decisione

La Cassazione ritiene fondato il ricorso. La motivazione della Corte di appello non aveva considerato adeguatamente che il proposto era detenuto da diversi anni e che le condotte richiamate per sostenere la pericolosità erano notevolmente risalenti nel tempo.

La sentenza precisa che il collegamento con esponenti di vertice della famiglia mafiosa, pur ritenuto non controverso nel procedimento, non consentiva di ricavare, da solo, l’attualità della pericolosità sociale. Il giudizio richiedeva una verifica ulteriore sulla persistenza concreta della condizione di pericolosità.

La Corte richiama il principio secondo cui non è ammissibile una presunzione di pericolosità fondata esclusivamente sull’esito di un procedimento penale e il giudice deve verificare in concreto la persistenza della pericolosità, soprattutto quando sia trascorso un apprezzabile periodo di tempo tra l’accertamento penale e il giudizio di prevenzione.

Anche in presenza di elementi sintomatici della partecipazione a un sodalizio mafioso, la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo non può costituire l’unico fondamento dell’accertamento dell’attualità. La sua validità deve essere verificata alla luce degli elementi specifici del caso concreto.

Nel caso esaminato, la Corte di appello avrebbe quindi dovuto procedere a una «adeguata contestualizzazione cronologica», considerando sia la lunga detenzione sia la possibilità che, nonostante la condizione restrittiva, il proposto avesse mantenuto immutati i collegamenti con gli esponenti mafiosi. Su questa base la Cassazione annulla il decreto e rinvia alla Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio.

Il commento

Il punto centrale della decisione non consiste nell’attribuire alla detenzione un effetto automaticamente interruttivo della pericolosità sociale. La sentenza afferma qualcosa di più circoscritto: quando tra gli elementi storici posti a fondamento del giudizio e il momento della decisione sia intervenuto un periodo detentivo prolungato, quel dato deve entrare nella valutazione dell’attualità.

La distinzione è rilevante. L’accertamento di precedenti rapporti con ambienti mafiosi riguarda il quadro storico della pericolosità. L’applicazione della misura personale richiede però che il giudice verifichi se quella pericolosità sia ancora presente al momento in cui formula il giudizio prevenzionale. La sentenza non consente di sovrapporre automaticamente i due piani.

Per questa ragione neppure la lunga detenzione conduce, da sola, alla conclusione opposta. La Cassazione contempla espressamente la possibilità che i collegamenti con l’organizzazione criminale siano rimasti immutati nonostante la restrizione. È proprio tale possibilità, tuttavia, a dover essere verificata sulla base del caso concreto e non presunta sulla sola base dei rapporti pregressi.

La portata della pronuncia riguarda quindi il metodo dell’accertamento. Il decorso del tempo, la detenzione e gli elementi indicativi della persistenza o dell’interruzione dei collegamenti devono essere coordinati in una valutazione temporalmente aggiornata. La risalenza dei fatti non rende irrilevante il passato, ma impedisce di utilizzarlo senza verificare ciò che esso consente ancora di affermare sul presente.

Un ulteriore profilo riguarda i limiti del giudizio di cassazione nelle misure di prevenzione. La sentenza ribadisce che non è normalmente deducibile il vizio di motivazione previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il controllo resta confinato alla violazione di legge e alle ipotesi in cui la motivazione sia inesistente o meramente apparente. Nel caso esaminato, l’omesso confronto con un elemento necessario per valutare l’attualità della pericolosità assume quindi rilievo nel percorso che conduce all’annullamento.

Sul piano difensivo, la decisione indica l’utilità di distinguere l’accertamento storico delle condotte dalla dimostrazione della loro persistente capacità di esprimere pericolosità nel momento della decisione. La contestazione non può limitarsi alla risalenza dei fatti: deve riguardare il collegamento logico e temporale tra quegli elementi e il giudizio attuale richiesto per la misura di prevenzione.

Il presente contributo ha finalità informativa e di commento giurisprudenziale. La pubblicazione e il commento del provvedimento non implicano che il procedimento sia stato patrocinato dall’autore o dal suo Studio.

Avv. Davide Tutino

Avvocato penalista del Foro di Catania, patrocinante in Cassazione

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Sentenza integrale in forma omissata

Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali
Corte: Corte Suprema di Cassazione
Sezione: Prima Sezione penale
Sentenza: n. 15061/2026
Sentenza di sezione: n. 1344/2026
R.G.N.: 29781/2025
Decisione: 2 aprile 2026
Deposito: 27 aprile 2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
GIACOMO ROCCHI – Presidente –
MICAELA SERENA CURAMI
MASSIMILIANO MICALI
ALESSANDRO CENTONZE – Relatore –
TERESA GRIECO
ha pronunciato la seguenteSENTENZA

Sul ricorso proposto da

[OMISSIS], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]

avverso il decreto emesso il 21/05/2025 dalla Corte di appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;

lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Fabio Picuti, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 21 maggio 2025 la Corte di appello di Palermo respingeva l’appello proposto da [OMISSIS] avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo il 18 settembre 2024, con cui era stata applicata al prevenuto la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di quattro anni.

Il respingimento dell’impugnazione proposta di [OMISSIS] veniva pronunciato dalla Corte di appello di Palermo sull’assunto che risultava dimostrata la pericolosità sociale del prevenuto, per effetto del suo collegamento con gli esponenti di vertice della famiglia mafiosa di [OMISSIS], con i quali nel corso degli anni, aveva mantenuto contatti costanti nel tempo, soprattutto attraverso [OMISSIS], tra l’altro, partecipando alla programmazione di estorsioni, di danneggiamenti e di atti intimidatori commessi in danno di imprenditori dell’area [OMISSIS].

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 15061/2026
Roma, lì, 27/04/2026

2. Avverso questa ordinanza [OMISSIS], a mezzo dell’avv. [OMISSIS], proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 6 e 8 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cod. antimafia), per avere la Corte di appello di Palermo omesso di affrontare il tema dell’attualità della pericolosità del prevenuto, pur decisivo per la conferma del decreto emesso dal Tribunale di Palermo il 18 settembre 2024.

Si deduceva, in proposito, che la conferma del giudizio di pericolosità sociale espresso nei confronti di [OMISSIS] veniva formulata con un percorso motivazionale assertivo e svincolato dalle emergenze processuali, trascurando di considerare che il prevenuto era detenuto da diversi anni e non era possibile ritenerlo socialmente pericoloso sulla base delle risultanze di procedimenti penali riguardanti condotte illecite notevolmente risalenti nel tempo e sprovviste di connotazioni di attualità.

Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento del decreto impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da [OMISSIS] è fondato nei termini di seguito indicati.

2. In via preliminare, deve rilevarsi che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575, così come novellato dall’art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che devono escludersi dall’ambito dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lettera c) della stessa disposizione, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato.

In sede di legittimità, dunque, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, presentando difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito; ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione adottata (tra le altre, Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 – 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 – 01; Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, Palermo, Rv. 247514 – 01).

Questo orientamento ha ricevuto l’ulteriore suggello delle Sezioni Unite, che hanno affermato, con specifico riferimento a una fattispecie antecedente alla riforma del 2011, il seguente principio di diritto: «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01).

Tale approdo giurisprudenziale, infine, è stato avallato dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza 15 aprile 2015, n. 106 – nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-ter legge n. 575 del 1965 –, ha, tra l’altro, affermato che «il sistema delle misure di prevenzione ha dunque una sua autonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie di pericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per la confisca di prevenzione, della quale costituisce presupposto ineludibile» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015).

Secondo la Corte costituzionale, non sarebbe ipotizzabile una diversa opzione ermeneutica, essendo irrazionale «il sistema che si verrebbe a delineare ritenendo invece fondata l’analoga questione relativa alla confisca di prevenzione […]» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015, cit.). Si determinerebbe, infatti, una differente «estensione del sindacato della Corte di cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione al medesimo presupposto della pericolosità del proposto, a seconda che venga in rilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l’irrazionalità sarebbe evidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento, come appunto è avvenuto nel giudizio a quo» (Corte cost., sent. n. 106 del 2015, cit.).

3. Tanto premesso, deve evidenziarsi che la conferma del giudizio di pericolosità sociale formulato nei confronti di [OMISSIS] dalla Corte di appello di Palermo veniva espressa attraverso un percorso motivazionale che non teneva in debito conto la circostanza che il prevenuto era detenuto da diversi anni e non era possibile ritenerlo socialmente pericoloso, sic et simpliciter, sulla base delle risultanze di procedimenti penali riguardanti condotte illecite, che pur dovendo ritenersi processualmente incontroverse, erano notevolmente risalenti nel tempo.

Né era sufficiente per confermare il giudizio di pericolosità sociale espresso dal Tribunale di Palermo il 18 settembre 2024, che aveva applicato a [OMISSIS] la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di quattro anni, il collegamento del prevenuto con esponenti di vertice della famiglia mafiosa di [OMISSIS], tra cui [OMISSIS], non potendosi evincere da tali rapporti, pur, come detto, incontroversi, l’attualità della pericolosità sociale del prevenuto, indispensabile per la conferma del regime prevenzionale controverso.

La Corte di appello di Palermo, invero, avrebbe dovuto confrontarsi con i principi, da tempo consolidati e decisivi per valutare a posizioni di [OMISSIS], risalenti a Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Aguì, Rv. 268215 – 01, secondo cui: «In tema di misure di prevenzione personali, la valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale deve essere effettuata per tutte le categorie dei soggetti indicati nell’art. 42, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, che possono essere assoggettati a misure di prevenzione personali, con la conseguenza che, non essendo ammissibile una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall’esito di un procedimento penale, è onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l’epoca dell’accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione».

Nella stessa direzione ermeneutica occorre richiamare il più recente principio di diritto, affermato da Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Marinello, Rv. 279306 – 01, secondo cui: «Ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della “attualità” della pericolosità e, laddove sussistano elementi sintomatici di una “partecipazione” del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell’accertamento di attualità della pericolosità».

Si muovono, del resto, in questa direzione interpretativa anche le conclusioni espresse, sul punto, da Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 257511 – 01, che chiarivano quale fosse la portata della nozione di attualità della pericolosità sociale qualificata degli indiziati di appartenere a organizzazioni criminali, evidenziando che in questi casi «è necessario accertare il requisito della “attualità” della pericolosità del proposto […]», compiendo una verifica giurisdizionale che appare omessa nel vaglio compiuto dalla Corte di appello di Palermo. Nella valutazione della pericolosità sociale del prevenuto, infatti, non può «che rientrare l’analisi della sua attualità, dato strettamente connesso al concetto stesso di prevenzione […]», dal quale non si può prescindere ai fini della formulazione del giudizio censurato dalla difesa del ricorrente, tanto per le misure di prevenzione personale quanto per le misure di prevenzione patrimoniale.

In questa cornice, i rapporti intrattenuti dal ricorrente con [OMISSIS], citati a pagina 8 del provvedimento impugnato – in cui si affermava che quest’ultimo aveva «intrattenuto una assidua frequentazione con [OMISSIS] […]» –, ritenuti decisivi per affermare la contiguità mafiosa del prevenuto con la famiglia mafiosa di [OMISSIS], che, come detto, non era controversa, non appaiono di per sé soli, sufficienti a consentire la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale connotato da attualità. La Corte di appello di Palermo, dunque, avrebbe dovuto sottoporre il vaglio di pericolosità sociale di [OMISSIS] a un’adeguata contestualizzazione cronologica, che tenesse conto della lunga detenzione patita dal prevenuto e della possibilità che, nonostante tale prolungata condizione restrittiva, mantenesse immutati i suoi collegamenti con gli esponenti di vertice della famiglia mafiosa di [OMISSIS].

4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento del decreto impugnato, con il conseguente rinvio alla Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono richiamati.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di palermo.

Così è deciso, 02/04/2026

Il Consigliere estensore
ALESSANDRO CENTONZE

Il Presidente
GIACOMO ROCCHI