Sentenza n. 15044/2026
Sentenza di sezione n. 463/2026
Decisione: 5 febbraio 2026
Deposito: 27 aprile 2026
Presidente: Dott. Giacomo Rocchi
Relatore: Dott. Marco Maria Monaco
Indice dei contenuti
ToggleIl caso
Il procedimento nasce dalla richiesta di liberazione anticipata presentata da un condannato la cui pena detentiva era stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità. La sentenza originaria, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., aveva applicato una pena di due anni e sei mesi di reclusione e 3.000 euro di multa, convertita nella sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
Il lavoro di pubblica utilità era stato inizialmente quantificato in 910 giorni, corrispondenti a 1.820 ore, e successivamente rideterminato, dopo il computo del periodo già trascorso agli arresti domiciliari, in 797 giorni e 1.594 ore.
Il 12 settembre 2025 il condannato aveva chiesto al magistrato di sorveglianza di Verona la concessione della liberazione anticipata per i semestri di pena già espiata. L’Ufficio di sorveglianza aveva tuttavia dichiarato la propria incompetenza, dissentendo dall’indirizzo già espresso dalla Prima Sezione della Cassazione in precedenti pronunce del 2025 e disponendo la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza.
Il GIP di Vicenza, richiamando a sua volta le pronunce della Cassazione, ha sollevato conflitto di competenza. Si è così determinata una situazione di stasi: entrambi i giudici avevano formalmente escluso di essere competenti a decidere sulla medesima richiesta. La Cassazione ha ritenuto il conflitto ammissibile ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen. e lo ha risolto attribuendo la competenza al magistrato di sorveglianza.
La questione giuridica
La questione non riguarda direttamente la sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti necessari per concedere la liberazione anticipata. Il problema sottoposto alla Corte è precedente: occorre stabilire quale giudice debba decidere sulla domanda di liberazione anticipata quando la pena detentiva sia stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità.
La distinzione è rilevante. Il magistrato di sorveglianza è il giudice al quale l’ordinamento penitenziario attribuisce specifiche funzioni relative alla fase esecutiva della pena e ai benefici penitenziari. Il giudice dell’esecuzione è invece il giudice competente sulle questioni che riguardano l’esecuzione del provvedimento penale secondo la disciplina del codice di procedura penale. Nel caso esaminato, il contrasto nasceva proprio dall’individuazione dell’uno o dell’altro come giudice competente.
Sullo sfondo vi è un secondo profilo, che la Cassazione considera già acquisito nell’indirizzo richiamato: la liberazione anticipata prevista dall’art. 54 dell’ordinamento penitenziario è applicabile anche alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. La sentenza richiama, a questo riguardo, il combinato disposto degli artt. 57 e 76 della legge n. 689 del 1981 e degli artt. 47, comma 12-bis, e 54 dell’ordinamento penitenziario.
La decisione
La Cassazione attribuisce la competenza al magistrato di sorveglianza e dà continuità alle precedenti decisioni della Prima Sezione richiamate nella motivazione: Cass. pen., Sez. I, n. 30563 del 23 gennaio 2025, Ounissi; n. 18955 del 20 marzo 2025, Maccarinelli; n. 10302 del 10 gennaio 2025, Pmt.
Il passaggio centrale della motivazione è fondato sull’art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La Corte richiama il comma 4, secondo il quale il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza, e il comma 5, che prevede il reclamo al tribunale di sorveglianza contro tale ordinanza.
Per la Corte, il dato normativo è «inequivoco». La motivazione prende espressamente in considerazione la diversa impostazione prospettata dal magistrato di sorveglianza di Verona, fondata sull’opportunità di concentrare davanti al giudice dell’esecuzione anche la competenza relativa alla liberazione anticipata. Tale argomento, pur qualificato dalla stessa Cassazione attraverso il riferimento alle «articolate e coerenti considerazioni» dell’ordinanza, viene ritenuto insufficiente a modificare la soluzione imposta dal testo legislativo.
La Corte afferma infatti che le esigenze sistematiche di concentrazione della competenza devono recedere davanti al dato testuale dell’art. 69-bis ord. pen., che la sentenza considera non superabile attraverso l’interpretazione.
Il dispositivo dichiara pertanto la competenza del magistrato di sorveglianza di Verona e dispone la trasmissione degli atti a tale autorità.
Il commento
La portata della sentenza va delimitata con precisione. La Prima Sezione non formula un principio nuovo sull’esistenza del beneficio della liberazione anticipata per chi esegue il lavoro di pubblica utilità. Su questo punto richiama espressamente un orientamento già espresso nelle pronunce del 2025 e ne assume la continuità.
Il nucleo specifico della decisione riguarda invece l’individuazione dell’autorità competente a decidere sulla domanda. La Corte esclude che la disciplina possa essere ricostruita attribuendo la competenza al giudice dell’esecuzione per ragioni di maggiore concentrazione delle funzioni. Il criterio utilizzato è quello della prevalenza della disposizione espressa contenuta nell’art. 69-bis ord. pen.
Il passaggio ha interesse anche sul piano del metodo interpretativo. La motivazione non nega la coerenza sistematica dell’impostazione alternativa. Al contrario, prende atto delle ragioni esposte dal magistrato di sorveglianza di Verona. Esclude però che tali ragioni consentano di attribuire la competenza a un giudice diverso da quello espressamente indicato dalla legge.
Ne deriva una distinzione che evita di sovrapporre due questioni diverse. La prima riguarda l’applicabilità della liberazione anticipata al lavoro di pubblica utilità; la sentenza la riconduce al combinato disposto delle norme richiamate e ai precedenti della Prima Sezione. La seconda riguarda chi debba decidere sulla relativa domanda; per questa seconda questione la risposta viene ricavata direttamente dall’art. 69-bis ord. pen.
La pronuncia non stabilisce, invece, che ogni condannato ammesso al lavoro di pubblica utilità abbia automaticamente diritto alla liberazione anticipata. Non esamina nel merito la domanda presentata nel procedimento e non verifica la presenza dei presupposti necessari per il riconoscimento del beneficio. Risolve esclusivamente il conflitto tra i due uffici giudiziari e individua il magistrato di sorveglianza quale giudice chiamato a pronunciarsi.
Sul piano applicativo, la decisione offre quindi un’indicazione processuale definita per le istanze di liberazione anticipata riferite a periodi di esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità: secondo l’indirizzo al quale la Prima Sezione dichiara di dare continuità, la domanda deve essere decisa dal magistrato di sorveglianza, ferma restando la successiva valutazione dei presupposti del beneficio nel singolo caso.

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Sentenza integrale in forma omissata
Sentenza n. 15044/2026
Sentenza di sezione n. 463/2026
Decisione: 5 febbraio 2026
Deposito: 27 aprile 2026
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
SILVIA MATTEI
ANGELO VALERIO LANNA
MARCO MARIA MONACO – Relatore –
ANTONINO FRANCESCO GENOVESE
sul conflitto di competenza sollevato da:
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza
Ufficio di sorveglianza di Verona
con l’ordinanza dell’8/10/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Stefano Tocci per la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Verona.
RITENUTO IN FATTO
1. A seguito delle decisioni emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza l’8 ottobre 2015 e dall’Ufficio di Sorveglianza di Verona il 26 settembre 2015 è sorto conflitto negativo di competenza nel procedimento iscritto con il n. [OMISSIS] SIGE Gip Vicenza e con il n. [OMISSIS] SIUS Sorv. Verona.
2. [OMISSIS] è stato condannato dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Vicenza con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il 14 luglio 2023, divenuta irrevocabile il 16 novembre 2023, alla pena detentiva di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa, convertita con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, quantificato in 910 giorni, pari a 1.820 ore, poi rideterminata a seguito del computo del presofferto agli arresti domiciliari in 797 giorni di lavoro di pubblica utilità, corrispondenti a 1.594 ore.
Il condannato, in data 12 settembre 2025, con istanza proposta al Magistrato di sorveglianza di Verona, ha richiesto la concessione del beneficio della liberazione anticipata sui semestri di pena già scontata.
L’Ufficio di sorveglianza di Verona, illustrate le ragioni per le quali non condivideva le conclusioni cui è pervenuta la Corte di cassazione con le sentenze Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 – 01 e Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m. quanto alla competenza a decidere in merito al tale richiesta, ha dichiarato la propria incompetenza e ha disposto trasmettersi gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza.
3. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, richiamato quanto indicato nelle pronunce della cassazione pure citate nel provvedimento indicato, ha sollevato il presente conflitto di competenza e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.
4. In data 13 gennaio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Stefano Tocci, ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Verona.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La competenza va attribuita al Magistrato di sorveglianza di Verona.
2. Innanzi tutto va ritenuta l’ammissibilità del conflitto poiché l’indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale – derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento relativo al riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata – appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen.
3. Il caso di specie riguarda il riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata nella specifica ipotesi in cui la pena detentiva sia stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità.
3.1. Il beneficio della liberazione anticipata di cui all’art. 54 ord. pen., come evidenziato dalle recenti sentenze Sez. 1, n. 30563 del 23/01/2025, Ounissi, n.m., Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m. e Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 – 01, è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, introdotta dalla c.d. riforma Cartabia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 76 l. 689 del 1981 e 47, comma 12-bis, e 54 ord. pen.
3.2. Il giudice competente a decidere in merito alla richiesta e a provvedere sul punto è il Magistrato di sorveglianza in quanto, come indicato nelle citate sentenze, il dato normativo è inequivoco.
L’art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, da ultimo, dal dl. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in l. 8 agosto 2024, n. 112 (in epoca successiva, quindi, all’entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022), infatti, al comma 4 prevede espressamente che «il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza» e al comma 5 che «avverso l’ordinanza di cui al comma il difensore, l’interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio» (Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m.).
In tale prospettiva, quindi, pure prendendo atto delle articolate e coerenti considerazioni esposte nell’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Verona, si deve ribadire che le esigenze sistematiche rappresentate per cui sarebbe stata opportuna una concentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al giudice dell’esecuzione, non possono che recedere innanzi al dato testuale, che non è superabile in via interpretativa (Sez. 1, n. 30563 del 23/01/2025, Ounissi, n.m.; Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m.; Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 – 01).
3.2. Nel caso di specie, pertanto, in conformità con le pronunce più volte citate cui in tal modo si intende dare continuità, deve essere dichiarata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Verona al quale devono essere trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Verona, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così è deciso, 05/02/2026
Il Consigliere estensore
MARCO MARIA MONACO
Il Presidente
GIACOMO ROCCHI

















































































