Sentenza n. 15004/2026 · Sent. n. sez. 629/2026
R.G.N. 1222/2026
Decisione: 26 marzo 2026
Deposito: 27 aprile 2026
Provvedimento impugnato: Tribunale di Vasto, sentenza del 24 ottobre 2025
Indice dei contenuti
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Il procedimento riguardava la realizzazione, in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, di un muretto di recinzione in conglomerato cementizio con sovrastante rete metallica. Il Tribunale, in composizione monocratica, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per i reati indicati nella sentenza ai sensi degli artt. 44, lett. c), e 71 del d.P.R. n. 380/2001, applicando la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p.
Il Pubblico Ministero ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge e motivazione apparente, contraddittoria e illogica. Secondo la censura, il Tribunale avrebbe valorizzato elementi relativi alla gravità oggettiva del reato e al grado di colpevolezza dell’imputato, per poi riconoscere la particolare tenuità attraverso una motivazione ritenuta meramente apparente.
Anche la Procura Generale aveva chiesto l’annullamento con rinvio. La difesa dell’imputato aveva invece depositato memoria chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o, in alternativa, rigettato.
La questione giuridica
Il punto sottoposto alla Cassazione riguardava la tenuta della motivazione con cui il giudice di merito aveva riconosciuto la particolare tenuità del fatto. Più precisamente, occorreva verificare se il Tribunale avesse fondato l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. su elementi concreti della fattispecie o se, come sostenuto dal Pubblico Ministero, la motivazione fosse soltanto apparente.
La decisione assume interesse anche per il rilievo attribuito alla condotta successiva al reato. Nel caso esaminato, infatti, il manufatto era stato demolito e lo status quo ante era stato ripristinato senza oneri per l’amministrazione comunale.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la censura non si confrontava con la motivazione effettivamente sviluppata dal Tribunale.
Il giudice di merito aveva considerato una pluralità di elementi riferiti al caso concreto: la tipologia dell’opera realizzata, il ripristino dello stato precedente, l’unitarietà e la circoscritta estensione della deliberazione criminosa, pur in presenza di più violazioni riconducibili a un unico fatto materiale, e l’incensuratezza dell’imputato.
A questi elementi si aggiungeva la condotta post factum, rappresentata dalla demolizione del muretto. La Corte ha quindi ritenuto che la motivazione non fosse apparente, ma costruita attraverso una valutazione concreta tanto della tenuità dell’offesa quanto del profilo soggettivo dell’imputato e del comportamento successivo al reato.
La Terza Sezione richiama inoltre il principio secondo cui il giudizio sulla particolare tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie, tenendo conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo. La sentenza richiama sul punto le Sezioni Unite, sentenza n. 13681 del 25 febbraio 2016, Tushaj, valorizzando altresì il parametro della condotta susseguente al reato.
Il commento
La decisione non consente di affermare che la demolizione dell’opera abusiva determini automaticamente l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Il dato rilevante è diverso: il comportamento successivo al fatto può entrare nella valutazione complessiva richiesta per stabilire se l’offesa sia di particolare tenuità.
Nel caso concreto la demolizione non è stata considerata isolatamente. Essa si inseriva in un quadro nel quale il Tribunale aveva già valutato la consistenza dell’opera, l’unitarietà della condotta materiale e la situazione soggettiva dell’imputato. Proprio questa pluralità di elementi consente di comprendere perché la Cassazione abbia ritenuto la motivazione riferita specificamente alla fattispecie e non meramente apparente.
È significativo anche il passaggio relativo alle plurime violazioni. La sentenza evidenzia che esse corrispondevano a un unico fatto materiale, suscettibile di essere ricondotto a più fattispecie incriminatrici. La presenza di più contestazioni non viene quindi trattata, nel caso esaminato, come elemento autonomamente incompatibile con la particolare tenuità.
Sul piano applicativo, la pronuncia richiama l’attenzione sulla necessità di una motivazione individualizzata. Per riconoscere o contestare la particolare tenuità non è sufficiente isolare un singolo indice. Occorre confrontarsi con l’insieme degli elementi concretamente valorizzati dal giudice, compresa, quando rilevante, la condotta successiva al reato.

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Sentenza integrale in forma omissata
Sentenza n. 15004/2026 · Sent. n. sez. 629/2026
R.G.N. 1222/2026
Decisione: 26 marzo 2026
Deposito: 27 aprile 2026
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
ANTONELLA DI STASI
ENRICO MENGONI
UBALDA MACRI’
MARIA SABINA CALABRETTA – Relatore -ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI VASTO
nel procedimento a carico di:
[OMISSIS] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]
avverso la sentenza del 24/10/2025 del TRIBUNALE di VASTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE SASSONE che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento gravato.
RITENUTO IN FATTO
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vasto ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale in composizione monocratica con la quale veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OMISSIS] per i reati di cui all’art. 44 lett. c) e 71 Dpr 380/2001 per aver realizzato in area sottoposto a vincolo paesaggistico un muretto di recinzione in conglomerato cementizio con sovrastante rete metallica.
Il ricorso censura l’impugnata sentenza per violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 131-bis, nonché per motivazione apparente, contraddittoria e illogica. Si deduce che nel caso di specie il giudice abbia da un lato valorizzato gli indici di gravità oggettiva del reato ed il grado di colpevolezza dell’imputato, tuttavia applicando la causa di non punibilità con motivazione meramente apparente.
La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe Sassone, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Nelle more dell’udienza fissata per la trattazione cartolare del ricorso, il difensore di [OMISSIS] ha trasmesso memoria, con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso ovvero rigettarlo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, poiché la censura non si confronta con la motivazione svolta dal giudice che, in punto di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., ha valorizzato:
– la tipologia delle opere realizzate (consistenti in un muretto di recinzione in conglomerato cementizio, con sovrastante rete metallica valorizza;
– l’avvenuto ripristino dello status quo ante, senza alcun onere a carico dell’amministrazione comunale;
– unitaria e circoscritta deliberazione criminosa (pur a fronte di plurime violazioni, corrispondenti all’unico fatto materiale, sussumibile in più fattispecie incriminatrici);
– l’incensuratezza dell’imputato, espressamente considerato soggetto sicuramente on abitualmente dedito a condotte criminose analoghe a quella per cui si procede.
Si tratta, quindi, di una motivazione contenente riferimenti al caso concreto, argomentata sia in relazione alla tenuità dell’offesa, correlata alla tipologia di opere abusivamente eseguite ed alla unicità della condotta materiale, che al profilo soggettivo dello [OMISSIS], che, infine, alla condotta post factum, con riferimento alla demolizione del muretto.
Il giudice, pertanto, ha fatto buon governo dei principi individuati dalla Corte nella sua massima composizione, per la quale ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01), ulteriormente valorizzando l’ulteriore parametro della condotta susseguente al reato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così è deciso, 26/03/2026
Il Consigliere estensore
MARIA SABINA CALABRETTA
Il Presidente
LUCA RAMACCI
Depositata in Cancelleria
Oggi, 27 APR. 2026
IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Elisabetta Arrabito

















































































