Giudizio di rinvio cautelare: è viziata l’ordinanza che recepisce la sentenza rescindente senza autonoma valutazione
Giudizio di rinvio
Art. 627 c.p.p.
Autonoma valutazione cautelare
Il fatto
Il ricorso riguardava l’ordinanza con cui il Tribunale di Salerno, investito del giudizio a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, aveva rigettato l’appello proposto nell’interesse dell’indagato contro il precedente rigetto dell’istanza di revoca o attenuazione della custodia cautelare in carcere. La misura era stata originariamente applicata il 21 febbraio 2025, mentre l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari impugnata in appello era del 3 aprile 2025.
La difesa denunciava, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, che il Tribunale del rinvio si fosse limitato a recepire il principio espresso dalla sentenza rescindente, senza svolgere un autonomo giudizio sulla persistenza o eventuale attenuazione delle esigenze cautelari. In particolare, il ricorso insisteva sulla mancata considerazione degli elementi sopravvenuti e del memoriale redatto dall’indagato, qualificato dallo stesso Tribunale come ampiamente confessorio e indicativo, secondo la prospettazione difensiva, di un processo di collaborazione intrapreso.
La difesa deduceva inoltre l’assenza di un giudizio individualizzato sulla persona del ricorrente e sulla concreta e attuale possibilità di reiterazione, richiamando il particolare contesto fattuale in cui la vicenda si era collocata. La sentenza, tuttavia, non amplia ulteriormente il quadro oltre quanto strettamente necessario alla decisione sul corretto esercizio dei poteri del giudice del rinvio.
La decisione della Cassazione
La Corte accoglie il ricorso e muove da una premessa di sistema particolarmente netta: l’annullamento per vizio di motivazione determina una piena riespansione dei poteri accertativi del giudice del rinvio. Ciò significa che il giudice nuovamente investito della questione non è confinato a una lettura meccanica dei punti toccati dalla sentenza rescindente, ma conserva piena autonomia nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati processuali, purché non riproduca i vizi già segnalati.
Il cuore della pronuncia sta proprio qui: la sentenza rescindente, secondo la Cassazione, aveva soltanto delineato i confini del nuovo giudizio, indicando i criteri da utilizzare. In particolare, aveva chiarito come dovesse essere apprezzato il cosiddetto tempo silente ai fini dell’art. 299 c.p.p., aveva ribadito la persistente operatività della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p. e aveva segnalato specifici profili di manifesta illogicità della motivazione precedentemente resa.
Proprio per questo, osserva la Corte, il Tribunale del rinvio avrebbe dovuto svolgere la valutazione che la difesa aveva nuovamente sollecitato: verificare l’attuale persistenza della pericolosità, considerare il tempo trascorso non dalla commissione del fatto ma dall’applicazione della misura, esaminare gli elementi sopravvenuti addotti e, nello stesso tempo, eliminare i vizi logici già analiticamente segnalati dalla pronuncia di annullamento.
Secondo la Cassazione, invece, il Tribunale ha dichiarato di non avere spazio valutativo autonomo e si è limitato a prendere atto della sentenza rescindente. È precisamente questo il passaggio metodologico che rende invalida l’ordinanza: il giudice del rinvio ha inteso il dictum di legittimità come un vincolo sostitutivo del proprio giudizio, mentre quel dictum aveva funzione conformativa dei criteri, non esonerativa del dovere di rivalutazione concreta.
Da qui la conclusione, formulata in termini inequivoci: nell’ordinanza impugnata non vi è traccia della valutazione richiesta, sicché la motivazione risulta sostanzialmente inesistente e si configura la violazione dell’art. 627 c.p.p. L’ordinanza viene quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno. La Corte aggiunge, inoltre, che non sussiste incompatibilità dei magistrati che avevano già adottato la precedente decisione a comporre il collegio del rinvio, trattandosi di procedimento incidentale de libertate che non comporta accertamento sul merito della contestazione.
Perché questa sentenza è importante
La pronuncia è importante, anzitutto, perché chiarisce che il giudizio di rinvio cautelare non è uno spazio di mera ricezione della decisione di annullamento. Quando la Corte rescinde per vizio di motivazione, il giudice del rinvio riacquista pieni poteri di cognizione sul capo colpito, ma deve esercitarli davvero: il problema non è evocare il principio corretto, bensì applicarlo in modo concreto alla situazione cautelare attuale.
Sul piano difensivo, la sentenza è rilevante perché conferma che, nel procedimento di revoca o attenuazione della misura, assumono rilievo non soltanto il quadro normativo delle presunzioni cautelari, ma anche il tempo trascorso dall’applicazione della misura e gli eventuali elementi sopravvenuti dedotti dalla parte. Se il giudice omette di confrontarsi con tali dati e si limita a trascrivere o recepire la sentenza rescindente, il vizio investe la struttura stessa della motivazione.
Il principio che emerge è dunque il seguente: nel rinvio cautelare il giudice deve conformarsi ai criteri indicati dalla Cassazione, ma non può rinunciare alla propria funzione valutativa. La conformazione al dictum non coincide con la sua mera riproduzione; richiede, invece, una nuova motivazione capace di misurarsi con la persistenza attuale delle esigenze cautelari nei limiti e secondo le coordinate segnate dalla sentenza rescindente.

SENTENZA INTEGRALE: Cass. Sez. V Penale, Sentenza n. 13067/2026, depositata il 9/4/2026.
Trascrizione integrale del provvedimento con sola anonimizzazione dei dati personali
Cass. Sez. V Penale, Sentenza n. 13067/2026, depositata il 9/4/2026.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
Matilde Brancaccio – Presidente
Andreina Occhipinti
Michele Cuoco – Relatore
Mario Morra
Rosaria Giordano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
[OMISSIS] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS];
avverso l’ordinanza del 24 novembre 2025 del Tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
- Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza con la quale il Tribunale di Salerno, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte (con sentenza n. 32892 del 2025, della prima sezione penale), ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di [OMISSIS] avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, il 3 aprile 2025, di rigetto dell’istanza di revoca o attenuazione della misura cautelare della custodia in carcere, originariamente applicata con l’ordinanza genetica del 21 febbraio 2025.
- Il ricorso si compone di tre motivi d’impugnazione, formulati sotto i concorrenti profili della violazione di legge (in relazione agli artt. 125, 299, 309, 310, 275 e 627 cod. proc. civ.) e del vizio di motivazione.
La difesa deduce che il Tribunale si sarebbe limitato a recepire il principio indicato da questa Corte con la sentenza di annullamento, senza operare alcun autonomo giudizio in ordine alla questione devoluta con l’originario atto di appello, ossia la persistenza e l’eventuale attenuazione delle esigenze cautelari.
Circostanza chiaramente ed esplicitamente riconosciuta dallo stesso Tribunale nella parte in cui afferma di non aver spazio valutativo e così omettendo ogni apprezzamento degli elementi sopravvenuti rispetto alla originaria applicazione della misura e, in particolare, del memoriale redatto dallo stesso [OMISSIS] (che anche il Tribunale riconosce ampiamente confessorio), che dà atto del processo di collaborazione intrapreso dall’indagato.
Sicché, si continua, sarebbe logicamente mancato un giudizio individualizzato sulla persona del ricorrente e sulla concreta ed attuale possibilità di reiterazione delle condotte, anche alla luce dell’assoluta unicità del contesto nel quale il fatto è maturato (la procedura del decreto flussi del 2022 e il connesso click day del marzo 2023).
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è fondato: il Tribunale si è limitato a prendere atto delle indicazioni contenute nella sentenza rescindente, omettendo ogni concreta valutazione dell’attuale persistenza delle ritenute esigenze cautelari (nei termini sollecitati dalla difesa) e così violando, di fatto, il dictum imposto da questa Corte ed offrendo una motivazione sostanzialmente inesistente.
- Va logicamente premesso – e questo Collegio intende ribadirlo – che l’annullamento per vizio di motivazione determina una piena riespansione dei poteri accertativi del giudice del rinvio, sicché questi non è obbligato ad esaminare solo i punti specificati nella sentenza rescindente, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell’ambito del capo colpito dall’annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche sulla base di elementi prima trascurati, il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate (ex multis, Sez. 6, n. 42028 del 4/11/2010, [OMISSIS], Rv. 248738; Sez. 5, n. 42814 del 19/6/2014, [OMISSIS], Rv. 261760; Sez. 3, n. 34794 del 19/5/2017, [OMISSIS], Rv. 271345).
Non vincolato, né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente (spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati concreti risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova), il giudice del rinvio è solo tenuto a non ripetere i vizi della motivazione già causa di annullamento, reiterando schemi valutativi delle risultanze processuali od omissioni processuali già rilevati nella sentenza rescindente (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OMISSIS], Rv. 278629); sicché, pur essendo investito di pieni poteri di cognizione (che legittimano – salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno – anche l’integrale rivisitazione del fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio), la motivazione deve essere fondata sulla base di argomentazioni differenti da quelle ritenute illogiche o carenti in sede di legittimità. E, in questi termini, la rilevanza degli eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento, che, pur non essendo vincolanti per il giudice del rinvio, fungono comunque come punti di riferimento al fine della individuazione dei vizi segnalati (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, [OMISSIS], Rv. 288174; Sez. 5, n. 34016 del 22/6/2010, [OMISSIS], Rv. 248413).
- Ciò considerato in linea generale, la sentenza rescindente si è limitata a delineare i confini del successivo giudizio di rinvio, indicando: a) i criteri di valutazione del tempo silente in relazione alle ipotesi di sostituzione e revoca della misura, ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. (quello intercorso non dalla commissione del fatto, ma dall’applicazione della misura, che nella fattispecie risale al 21 febbraio 2025); b) la persistente operatività della doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., prevalente, in quanto norma speciale rispetto alla regola generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen.; c) i singoli profili di manifesta illogicità della motivazione, quanto alla ritenuta unicità della condotta (in presenza dell’illecito inoltro di circa cinquecento fittizie istanze di assunzione di persone straniere), alla ritenuta condotta collaborativa (a fronte di una generica dichiarazione accusatoria nei confronti di [OMISSIS] in relazione alla parallela affermazione che il [OMISSIS] non ha reso “nella totalità” dichiarazioni accusatorie), alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie del [OMISSIS] in relazione a quelle rese da [OMISSIS] (quanto alle differenti indicazione in ordine ai rapporti con [OMISSIS]).
Il giudice del rinvio, invece, si è limitato a prendere atto delle motivazioni della Corte di cassazione, che, secondo il Tribunale, rispetto alle già ampie argomentazioni spese con l’annullata ordinanza e, dunque, cassate, non lascerebbero spazio alcuno a nuove valutazioni tali da consentire l’accoglimento del formulato appello.
Sarebbe stato necessario, al contrario, rivalutare il profilo dedotto dalla difesa (l’attuale persistenza della pericolosità), alla luce del tempo silente trascorso (apprezzato non dalla commissione del fatto, ma dall’applicazione della misura), della persistente operatività della doppia presunzione di cui al terzo comma dell’art. 275 cod. proc. pen. e degli elementi sopravvenuti addotti, eliminando, parallelamente, tutti i profili di manifesta illogicità analiticamente segnalati.
Di tutto ciò, nell’ordinanza impugnata, non vi è traccia; e da ciò l’inesistenza della motivazione e la connessa violazione dell’art. 627 del codice di procedura penale.
- L’ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno; ed è appena il caso di precisare che, nell’ipotesi in cui la Corte di cassazione annulli con rinvio un’ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame, non sussiste alcuna incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio, poiché l’art. 623, lett. a), cod. proc. pen., non richiede che i componenti siano diversi e il procedimento incidentale de libertate non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione (Corte Cost. n. 91 del 2023; Sez. 4, n. 16717 del 14/04/2021, [OMISSIS], Rv. 281039).
- In applicazione dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., il presente provvedimento dovrà essere trasmesso, per estratto, a cura della cancelleria, al direttore dell’istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso l’11 febbraio 2026
consigliere estensore
Il Presidente
Matilde Brancaccio

















































































