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ToggleEstinzione della pena ex art. 172 c.p.: condanna per stessa indole irrilevante se il fatto è anteriore
Sintesi della sentenza
Il giudice dell’esecuzione aveva revocato la sospensione condizionale della pena ex art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., in ragione della commissione, nel quinquennio ex art. 163 cod. pen., di un ulteriore delitto, accertato con sentenza irrevocabile. La difesa aveva dedotto l’estinzione della pena ai sensi dell’art. 172 cod. pen., assumendo il decorso del termine decennale.
La Corte richiama l’art. 172, primo e quinto comma, cod. pen. e afferma che, in caso di pena sospesa, il termine di prescrizione decorre dal giudicato della sentenza che costituisce presupposto della revoca, precisando che la revoca ha natura dichiarativa e produce effetti dal verificarsi della condizione.
Con riguardo alle cause ostative dell’ultimo comma dell’art. 172 cod. pen., la decisione distingue tra recidiva qualificata e condanna per delitto della stessa indole, escludendo l’effetto preclusivo quando la condanna per stessa indole riguarda fatti commessi in epoca anteriore alla condanna alla pena di cui si assume la prescrizione.
Commento
La decisione ricostruisce il regime dell’estinzione della pena ex art. 172 cod. pen. quando l’esecuzione sia rimasta sospesa per effetto della sospensione condizionale, valorizzando il quinto comma, secondo cui il termine decorre dal verificarsi della condizione che rende eseguibile la pena.
In tale quadro la Corte ribadisce che la revoca della sospensione condizionale ex art. 168 cod. pen. ha natura dichiarativa e non costitutiva, poiché consiste nella constatazione del verificarsi della condizione legale e non richiede valutazioni discrezionali, con effetti che risalgono al momento del verificarsi della condizione stessa.
La pronuncia distingue poi le due ipotesi ostative previste dall’ultimo comma dell’art. 172 cod. pen.: la recidiva qualificata e la condanna alla reclusione per delitto della stessa indole. Per la prima, rileva l’accertamento con sentenza irrevocabile intervenuto nei termini indicati; per la seconda, la Corte individua la ratio nella insensibilità alla funzione dissuasiva della condanna.
Da tale ratio la sentenza trae il criterio selettivo: non può operare la preclusione quando la condanna per delitto della stessa indole, pur intervenuta nel periodo rilevante, riguardi fatti anteriori alla condanna alla pena di cui si discute l’estinzione, poiché in tal caso difetta il rapporto con la funzione dissuasiva della precedente condanna.
L’enunciato è formulato in termini generali e viene applicato al caso concreto per escludere la rilevanza ostativa di condanne riferite a condotte collocate prima sia dell’inizio del termine prescrizionale sia dell’irrevocabilità della sentenza che ha inflitto la pena oggetto di verifica estintiva.
Inquadramento dell’istituto
L’art. 172 cod. pen. disciplina l’estinzione della pena per decorso del tempo, stabilendo i limiti temporali e, al quinto comma, che, quando l’esecuzione è subordinata a un termine o a una condizione, la decorrenza inizia dal momento in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.
In presenza di sospensione condizionale, la sentenza afferma che la condizione rilevante è l’accertamento definitivo del reato che comporta la revoca ex art. 168 cod. pen., mentre il provvedimento di revoca ha natura dichiarativa e non incide sul dies a quo del termine estintivo.
L’ultimo comma dell’art. 172 cod. pen. prevede cause ostative, tra cui la recidiva qualificata e la condanna per delitto della stessa indole; secondo la decisione, quest’ultima non opera quando la condanna riguarda fatti anteriori alla condanna alla pena di cui si assume la prescrizione.

















































































