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ToggleLa valutazione dei precedenti penali è elemento che legittimamente può essere apprezzato dal giudice di merito
circostanze attenuanti generiche
precedenti penali
certificato del casellario giudiziale
Sintesi della sentenza
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 06/06/2025, che aveva confermato la responsabilità per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., con riforma in punto trattamento sanzionatorio della decisione di primo grado.
La Corte ritiene non fondate le censure sulla motivazione, evidenziando, tra l’altro, che i giudici di merito hanno indicato le fonti di prova (atti di polizia giudiziaria e verbale di arresto in flagranza) e che le doglianze sollecitano un diverso apprezzamento di fatto in ordine all’elemento psicologico e alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte reputa aspecifico e manifestamente infondato il motivo, ribadendo la legittimità dell’apprezzamento dei precedenti penali nel giudizio sul riconoscimento e sulla valenza delle attenuanti generiche e dando atto della motivazione della Corte d’appello circa la mancata prevalenza sulle aggravanti, in assenza di elementi positivamente valutabili e in considerazione dei precedenti annotati nel casellario.
Commento
La pronuncia affronta, tra i profili devoluti, la doglianza relativa al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti e sulla recidiva qualificata, qualificando il motivo come a-specifico e, comunque, manifestamente infondato.
In tale contesto, la Corte chiarisce che l’apprezzamento dei precedenti penali dell’imputato costituisce elemento che il giudice di merito può legittimamente considerare “per le valutazioni da effettuare sul riconoscimento e la valenza” delle circostanze attenuanti generiche, respingendo l’assunto difensivo secondo cui il richiamo ai precedenti sarebbe, di per sé, improprio.
Il passaggio è inserito nel controllo di legittimità sulla motivazione del giudice di merito: la Corte richiama espressamente che “la valutazione dei precedenti penali è elemento che legittimamente può essere apprezzato dal giudice di merito” e, dunque, rientra tra i parametri utilizzabili nel giudizio sulle attenuanti generiche, senza che ciò integri un vizio logico-giuridico della decisione.
La motivazione della Corte d’appello viene ricostruita nel senso che, pur riconosciute le circostanze attenuanti generiche, esse “non possono prevalere sulle aggravanti” in assenza di “elementi positivamente valutabili” e “in considerazione dei diversi precedenti penali annotati sul certificato del casellario giudiziale del ricorrente”, con elencazione dei reati per i quali risultavano pregresse condanne.
La massima selezionata, pertanto, va letta come regola di legittimità del parametro motivazionale: nel giudizio sul riconoscimento e sulla valenza delle attenuanti generiche, la valorizzazione dei precedenti penali è, in quanto tale, ammissibile in sede di merito; ne consegue che la censura che ne contesti l’utilizzabilità, senza confrontarsi con tale premessa e con il percorso argomentativo del giudice di appello, non supera il vaglio di ammissibilità e fondatezza in sede di legittimità.
Inquadramento dell’istituto
La decisione si colloca nel tema delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.) e del giudizio sulla loro “valenza” e sulla comparazione con aggravanti e recidiva qualificata, come trattato nella motivazione della sentenza impugnata e scrutinato in sede di legittimità.
Nel perimetro testuale della pronuncia, la Corte afferma la legittimità dell’apprezzamento dei precedenti penali quale elemento valutabile dal giudice di merito ai fini delle determinazioni sul riconoscimento e sulla valenza delle attenuanti generiche, richiamando il certificato del casellario giudiziale come fonte del dato.
La motivazione dà inoltre conto che la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti è stata argomentata dal giudice di merito in assenza di elementi positivamente valutabili e in considerazione dei precedenti penali annotati, sicché il sindacato di legittimità si arresta dinanzi a una motivazione ritenuta non manifestamente illogica.

















































































