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ToggleCassazione: nel falso ideologico per induzione risponde l’autore dell’inganno; l’autore immediato non risponde per mancanza di dolo
Sintesi della sentenza
La Corte di appello di Roma ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna degli imputati per il delitto di cui agli artt. 48, 110, 479 e 476, comma secondo, cod. pen., in relazione a un atto di donazione di quote societarie del xxx 2013, nel quale l’atto pubblico attestava falsamente la presenza di (..) e la sua dichiarazione di “gradimento” al subentro della (…) (capo A). Sin dal primo grado erano stati dichiarati estinti per prescrizione i delitti di cui agli artt. 494 cod. pen. (capo B) e 477-482 cod. pen. (capo C).
Gli imputati hanno proposto ricorso articolando due motivi: con il primo hanno denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo, tra l’altro, che la presenza di (..) non fosse necessaria e che l’eventuale falso fosse “innocuo”, oltre a contestare la valutazione degli elementi di prova; con il secondo hanno censurato l’entità della pena. La Corte ha precisato che, nella parte in fatto, il motivo si espone a profili di inammissibilità perché tende a sollecitare una rivalutazione delle risultanze, estranea al giudizio di legittimità; nella parte in diritto, ha ritenuto infondata la questione del falso innocuo, valorizzando la ricostruzione secondo cui il “gradimento” incide sulla opponibilità dell’atto e inquadrando il falso ideologico nel falso per induzione mediante il collegamento tra art. 479 e art. 48 cod. pen.
Sul trattamento sanzionatorio, la Corte ha dichiarato inammissibile perché inedita la richiesta di rivedere il bilanciamento in termini di prevalenza delle attenuanti generiche e, per il resto, ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la pena era stata applicata in misura corrispondente al minimo edittale. I ricorsi sono stati rigettati con condanna alle spese processuali e, in solido, alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.800,00 oltre accessori di legge; è stato altresì escluso l’oscuramento dei dati personali ai sensi dell’art. 52 d. lgs. n. 106 del 2003.
Commento
Il fulcro ricostruttivo della decisione, per quanto qui rileva, è l’inquadramento del falso ideologico addebitato agli imputati nella figura del c.d. falso per induzione, delineata dal collegamento tra l’art. 479 cod. pen. e l’art. 48 cod. pen. La Corte qualifica espressamente lo “schema normativo risultante dalla combinazione degli articoli indicati” come fattispecie particolare di falsità ideologica, nella quale l’attestazione non veritiera viene materialmente formata dall’autore immediato, ma l’addebito penale è riferito a chi ha determinato l’errore.
Nel ragionamento della sentenza, il dato strutturale è che, “in questi casi”, è l’inganno a precedere il falso: un soggetto, “indotto in errore da un altro”, “si forma ed esterna una falsa rappresentazione della realtà”, integrando gli estremi oggettivi del falso ideologico; tuttavia “non risponde per mancanza di dolo”, con conseguente addebito all’autore dell’inganno. La Corte richiama, a tal fine, la regola dell’art. 48 cod. pen. (“del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo”), valorizzando l’elemento dell’induzione in errore sul fatto costituente reato.
L’applicazione al caso concreto è sviluppata in termini lineari: secondo la ricostruzione recepita, gli imputati, “autori mediati”, “di concerto tra loro e con un terzo mai identificato”, hanno indotto in errore il notaio rogante circa l’identità del soggetto presentatosi come (…) mediante esibizione di carta d’identità contraffatta; l’atto pubblico ha così attestato la presenza e la dichiarazione di “gradimento” di una persona “in realtà assente”. La falsità ideologica, inconsapevolmente formata dall’autore immediato, è pertanto ricondotta all’azione determinatrice dell’inganno.
La qualificazione del falso come “per induzione” assume, nella motivazione, valenza dirimente anche rispetto all’impostazione difensiva che tendeva a svalutare la rilevanza dell’attestazione, prospettando l’estraneità del “gradimento” alla fattispecie negoziale. Al contrario, la sentenza fissa il punto per cui il “gradimento” incide sulla opponibilità dell’atto, con conseguente centralità della falsità attestata nel documento pubblico e della sua proiezione sulla funzione documentale dell’atto.
Ne deriva una ratio decidendi concentrata su un criterio di imputazione: quando il pubblico ufficiale (autore immediato) sia determinato in errore da altri e rediga un atto recante attestazioni non veritiere su circostanze rientranti nella sua sfera conoscitiva, l’assenza di dolo in capo all’autore immediato (“mancanza di dolo”) non neutralizza l’offesa tipica, ma sposta l’addebito sull’autore mediato dell’inganno, secondo il collegamento tra art. 479 e art. 48 cod. pen. che la Corte assume come inquadramento della fattispecie.
Inquadramento dell’istituto
Il falso ideologico per induzione è ricondotto dalla sentenza al collegamento tra l’art. 479 cod. pen. e l’art. 48 cod. pen.: la falsità ideologica è materialmente formata dall’autore immediato (persona ingannata), ma l’imputazione soggettiva è riferita a chi ha determinato l’errore, secondo la regola per cui “del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo”.
La Corte descrive lo “schema normativo risultante dalla combinazione degli articoli indicati” come una fattispecie particolare di falsità ideologica, nella quale è “capovolto il normale rapporto tra falso e inganno”, poiché “è il secondo a precedere il primo”: l’autore immediato “si forma ed esterna una falsa rappresentazione della realtà” ma “non risponde per mancanza di dolo”, mentre la responsabilità è ascritta all’autore dell’inganno.
Nel caso considerato, l’induzione in errore investe l’identità del soggetto presentatosi al rogito e determina un’attestazione non veritiera nell’atto pubblico (“presenza” e dichiarazione di “gradimento” di persona “in realtà assente”): la sentenza utilizza tale ricostruzione per ricondurre la falsità alla condotta determinatrice degli imputati (autori mediati), in applicazione del collegamento tra art. 479 e art. 48 cod. pen. nei termini testualmente enunciati.

















































































