La domanda di rateizzazione proposta in sede di art. 444 cod. proc. pen. obbliga il giudice a procedere alla valutazione
Abstract. La decisione (Cass. pen., Sez. III, Sent. n. 40245/2025, 16/12/2025) affronta il rapporto tra patteggiamento e rateizzazione della pena pecuniaria. Il punto centrale è la qualificazione della rateizzazione come materia rimessa alla discrezionalità giudiziale, e perciò non inseribile nel contenuto dell’accordo. Ne discende che, nel procedimento ex art. 444 cod. proc. pen., la richiesta di rateizzazione non “negozia” la pena, ma chiama il giudice a una valutazione autonoma.
Massima.
La rateizzazione della pena pecuniaria di cui all’«art. 133 ter cod. pen.» rientra nella discrezionalità del giudice ed è sottratta all’accordo delle parti in sede di applicazione della pena su richiesta; tuttavia, quando la rateizzazione è domandata in tale sede, il giudice è tenuto a valutarla.
Riferimento. Cass. pen., Sez. III, Sent. n. 40245/2025, 16/12/2025.
Sintesi della sentenza. Premessa dei fatti. Il Tribunale applicava all’imputato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., una pena pecuniaria in relazione al reato contestato. La richiesta di definizione conteneva anche un’istanza di rateizzazione della pena pecuniaria. Motivi di ricorso. Con unico motivo, l’imputato deduceva la violazione dell’art. 133 ter cod. pen. e prospettava un vizio connesso alla mancata decisione sulla rateizzazione, sostenendo che l’omessa pronuncia su un profilo espressamente richiesto rendeva censurabile la sentenza. Decisione. La Corte afferma che la rateizzazione della pena pecuniaria costituisce oggetto della discrezionalità del giudice ed è sottratta all’accordo delle parti nel patteggiamento; tuttavia, se in tale sede è presentata la richiesta di rateizzazione, il giudice deve valutarla. Precisa che la richiesta non contribuisce a formare l’oggetto del negozio sanzionatorio, e che la definizione ex art. 444 cod. proc. pen. può riguardare soltanto la misura della pena, senza subordinazione alla rateizzazione pur richiesta. Esclude, per il caso esaminato, l’applicazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. quale parametro preclusivo, poiché la norma è riferita all’accordo sanzionatorio in senso stretto e non può coinvolgere richieste estranee al negozio processuale; per queste resta consentito il ricorso per cassazione secondo i parametri dell’art. 606 cod. proc. pen. Rileva quindi la fondatezza della censura, poiché il giudice di merito non si era pronunciato sulla richiesta di rateizzazione. Dispositivo. La sentenza è annullata limitatamente alla omessa valutazione della richiesta di rateizzazione della pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale in diversa persona fisica.
Note. La pronuncia opera una distinzione di struttura tra contenuto dell’accordo e richieste formulate nella stessa sede, ma esterne alla negoziazione. Nell’architettura del patteggiamento, la misura della pena è l’oggetto del negozio sanzionatorio, mentre la rateizzazione della pena pecuniaria è qualificata come espressione della discrezionalità giudiziale e, per ciò solo, sottratta alla pattuizione delle parti. Da tale premessa, la Corte ricava un dovere di decisione: l’istanza non produce effetti sul contenuto dell’accordo, ma impone al giudice una valutazione autonoma, che non può restare inespressa. Sul piano delle impugnazioni, la motivazione colloca la preclusione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. entro i confini dell’accordo “in senso stretto”, e salvaguarda il controllo di legittimità, secondo l’art. 606 cod. proc. pen., per i profili non negoziabili e non compresi nell’accordo, richiamando la coerenza del sistema con le disposizioni costituzionali e codicistiche indicate nel testo. La conseguenza applicativa è l’annullamento limitato alla statuizione omessa, con rinvio sul solo punto, preservando l’assetto dell’accordo sulla pena e imponendo al giudice del rinvio l’esercizio della valutazione discrezionale sulla rateizzazione richiesta.
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista.


















































































