Danneggiamento e pubblica fede: l’aggravante contestata esclude l’illecito civile; Cassazione annulla su ricorso del Procuratore generale

Danneggiamento e pubblica fede: l’aggravante contestata esclude l’illecito civile; Cassazione annulla su ricorso del Procuratore generale

Abstract. La decisione della Suprema Corte (Cass. pen., Sez. 2, Sent. n. 22556/2025, 16/06/2025) affronta la qualificazione del danneggiamento aggravato dalla esposizione del bene alla pubblica fede, ricondotto alla fattispecie di art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen. con richiamo all’art. 625, n. 7, cod. pen.. Il Tribunale aveva ritenuto la depenalizzazione, degradando il fatto a illecito civile. La Corte precisa che tale qualificazione non è consentita quando l’aggravante è contestata e non esclusa. Il punto dirimente è l’affermazione che la fattispecie non è stata depenalizzata dal D.lgs n. 7/2016, in presenza della contestazione dell’aggravante.
Massima.
Nel danneggiamento commesso su «cose esposte per consuetudine o necessità o destinazione alla pubblica fede», la contestazione in fatto dell’aggravante e la mancata esclusione in concreto precludono la degradazione del fatto a illecito civile, poiché la fattispecie resta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen. (con richiamo all’art. 625, n. 7, cod. pen.), non essendo intervenuta depenalizzazione ad opera del D.lgs n. 7/2016 (Cass. pen., Sez. 2, Sent. n. 22556/2025, 16/06/2025).
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista
Il giudice di merito aveva assolto l’imputato dal delitto di danneggiamento aggravato dalla esposizione del bene alla pubblica fede, ritenendo che la fattispecie fosse stata depenalizzata e dunque degradabile a illecito civile. L’accusa contestava il danneggiamento degli pneumatici di una vettura parcheggiata sulla strada pubblica, con specifica contestazione dell’aggravante legata alla pubblica fede.
Il Procuratore generale deduceva violazione di legge in relazione all’art. 635 cod. pen., sostenendo la permanenza della rilevanza penale del fatto quando il danneggiamento concerne cose esposte per consuetudine o necessità o destinazione alla pubblica fede e l’aggravante è contestata. Veniva richiamato l’art. 625, n. 7, cod. pen. quale norma di rinvio. Si sollecitava l’annullamento della decisione assolutoria.
La Corte dichiarava ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero sotto il profilo della violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo non pertinenti le deduzioni difensive sull’inappellabilità ex art. 550 cod. proc. pen. in quanto l’impugnazione proposta era ricorso e non appello.
 La Corte affermava che l’imputazione concerneva il delitto di danneggiamento con contestazione dell’aggravante dell’avere serbato la condotta su beni esposti alla pubblica fede. Precisava che tale fattispecie non era stata depenalizzata dal D.lgs n. 7/2016 e che il giudice di merito non aveva escluso in concreto l’aggravante. Rilevava, inoltre, la sopravvenuta procedibilità a querela per effetto del D.lgs n. 31/2024, art. 1, comma 1, lett. b, con disciplina transitoria di cui all’art. 9, comma 1, D.lgs n. 31/2024 e rinvio all’art. 85, D.lgs n. 150/2022. Ai fini della procedibilità, la Corte esaminava il fascicolo e accertava la proposizione rituale e tempestiva della querela riferita al fatto contestato.
Accertata la permanenza del rilievo penale e la procedibilità, la Corte annullava senza rinvio la sentenza impugnata e disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale in diversa composizione per l’ulteriore corso.
La pronuncia chiarisce il perimetro del danneggiamento aggravato dalla pubblica fede come fattispecie penalmente rilevante. La contestazione dell’aggravante e la mancata esclusione in concreto impediscono la degradazione a illecito civile. Il vaglio di legittimità conferma l’ammissibilità del ricorso del pubblico ministero per violazione di legge e coordina la qualificazione del fatto con la sopravvenuta procedibilità a querela. La verifica in atti della querela consente la prosecuzione. La disciplina transitoria delimita la decorrenza dei termini processuali. L’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti è coerente con l’accertato quadro normativo e con gli elementi risultanti dal fascicolo.
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista

Testo integrale della sentenza (Cass. pen., Sez. 2, Sent. n. 22556/2025, 16/06/2025)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE,
sentenza n. 22556/2025
Roma, depositata il 16/06/2025.

Composta da
SERGIO BELTRANI
LUIGI AGOSTINACCHIO
MARIAPAOLA BORIO
DONATO D’AURIA
ALESSANDRO LEOPIZZI

ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

– Presidente –
– Relatore –

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona
avverso la sentenza in data 18/09/2024 del Tribunale di Ancona emessa nei confronti di [omissis imputato], nato in [omissis] il [omissis];

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.;
udita la relazione svolta dal consigliere MARIAPAOLA BORIO;
lette le conclusioni scritte depositate in data 14/04/2025 dal sostituto Procuratore Generale, LIDIA GIORGI, con le quali è stato chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Ancona per l’ulteriore corso;
lette le conclusioni scritte depositate in data 07/05/2025 dell’avv. [omissis difensore imputato], difensore dell’imputato, con le quali è stata chiesta, in via principale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, il rigetto;
preso atto che l’avv. [omissis difensore parte civile], difensore della parte civile [omissis parte civile], non ha depositato conclusioni scritte.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ancona assolveva [omissis imputato] dal delitto di cui all’art. 635, comma secondo, cod. pen. (danneggiamento degli pneumatici di una vettura parcheggiata sulla pubblica via, aggravato dalla esposizione alla pubblica fede) perché fattispecie non più prevista dalla legge come reato in quanto depenalizzata con il D.vo 15/01/2016 n. 7 e pertanto degradata a mero illecito civile.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale deducendo,ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., la violazione dell’art. 635 cod. pen.
Rileva l’impugnante che il danneggiamento di cose esposte per consuetudine o necessità o destinazione alla pubblica fede è tuttora fattispecie di rilievo penale contemplata all’art. 635, comma secondo n. 1, cod. pen., con richiamo all’art. 625 n. 7 cod. pen.; che nella condotta descritta in imputazione risulta contestata in fatto l’aggravante dell’avere commesso l’azione di danneggiamento su bene esposto alla pubblica fede ed il giudice non ne aveva escluso la sussistenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è ammissibile e fondato.

2. Quanto al preliminare profilo di ammissibilità della proposta impugnazione, non pertinenti si palesano le deduzioni del difensore dell’imputato contenute nelle (peraltro tardive) conclusioni scritte in punto di inappellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento per i reati previsti dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

L’ufficio della pubblica accusa non ha proposto appello avverso la sentenza assolutoria di cui in epigrafe, bensì ricorso per cassazione che è sempre ammesso, sotto il profilo della violazione di legge (dedotto nella specie), avverso le sentenze pronunciate da organi giurisdizionali, come stabilito dall’art. 606, comma 2, cod. proc. pen.

3. Tanto premesso, l’imputazione addebita a [omissis imputato] il delitto di danneggiamento, con contestazione in fatto dell’aggravante dell’avere serbato la condotta su beni esposti a pubblica fede (pneumatici montati sulla vettura di proprietà di [omissis parte civile], parcheggiata sulla strada pubblica), che non è fattispecie depenalizzata in virtù del D.lgs n. 7/2016; né il Tribunale ha escluso la configurabilità in concreto della aggravante di cui sopra.

Va tuttavia evidenziato che tale illecito penale è divenuto procedibile ad iniziativa di parte.
L’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in sintesi correttivo Cartabia), entrato in vigore il 4 aprile 2024, ha infatti modificato l’art. 635, quinto comma, cod. pen., introducendo la procedibilità a querela per il delitto di danneggiamento commesso su “cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede”.

L’art. 9, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 31 del 2024, ha previsto che “per il delitto di cui all’articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell’articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Dall’esame del fascicolo processuale, consentito a questa Corte dovendosi verificare, nel caso di specie, il profilo della procedibilità per il reato in contestazione, risulta proposto rituale e tempestivo atto di querela da parte della persona offesa [omissis parte civile] proprio con riferimento all’episodio di danneggiamento del 20/12/2020 contestato nell’imputazione.

La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona in diversa composizione per l’ulteriore corso.

Così deciso il 08/05/2025.

Il Consigliere estensore
MARIAPAOLA BORIO

Il Presidente
SERGIO BELTRANI

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ancona in diversa composizione.