Cassazione annulla l’ordinanza sul punto del periculum: insufficiente la mera descrizione delle condotte per sorreggere la misura reale

Cassazione annulla l’ordinanza sul punto del periculum: insufficiente la mera descrizione delle condotte per sorreggere la misura reale

Abstract. La decisione della Suprema Corte (Cass. pen., Sez. 3, Sent. n. 24314/2025, 02/07/2025) affronta la legittimità del sequestro preventivo a fini di confisca in presenza di motivazione carente sul periculum in mora. La Corte chiarisce che non è sufficiente la mera rappresentazione dei fatti ascritti, poiché ciò integra solo il fumus commissi delicti. Il punto dirimente è l’autonoma verifica del “pericolo di dispersione” dei beni quale contenuto proprio del periculum per la misura reale. È ribadita la distinzione dal “pericolo di reiterazione del fatto”, tipico del sequestro impeditivo.
Massima.
Nel sequestro preventivo a fini di confisca, il periculum in mora esige motivazione autonoma e specifica; la mera descrizione delle condotte ascritte agli indagati non può surrogare tale onere, altrimenti si valorizza solo il fumus e si sposta il fuoco dal «pericolo di dispersione» alla «reiterazione del fatto» (Cass. pen., Sez. 3, Sent. n. 24314/2025, 02/07/2025)
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista
L’indagine concerneva un articolato schema di frode con ipotesi di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, truffe aggravate, trasferimento fraudolento di valori a onlus fittizie, autoriciclaggio, riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti. In seguito a informativa della Guardia di finanza, il Pubblico ministero otteneva la riapertura delle indagini e veniva disposto il sequestro preventivo per equivalente di numerosi beni mobili e immobili. Il Tribunale del riesame rigettava l’istanza difensiva. I ricorrenti proponevano quattro motivi: inutilizzabilità degli atti d’indagine compiuti oltre i termini; inutilizzabilità dei processi verbali di constatazione in violazione dell’art. 12 della legge indicata e dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen.; difetto di motivazione sul fumus; difetto di motivazione sul periculum.
Sul primo motivo, la Corte esclude la violazione dell’art. 414 cod. proc. pen., rilevando che la riapertura delle indagini non richiede nuovi elementi di prova ed è sufficiente l’esigenza di nuove investigazioni, con successivo vaglio di utilizzabilità; gli atti sono stati acquisiti nel contesto della nuova indagine previa legittima riapertura del G.i.p. È altresì esclusa la violazione dell’art. 407, comma 3, cod. proc. pen., con giudizio di manifesta infondatezza. Sul secondo motivo, la Corte rileva la genericità della doglianza: non sono indicati gli accessi e le note della Guardia di finanza da cui desumere gli indizi dei reati tributari, né vi è confronto con l’ordinanza, che aveva dato atto dell’assenza di indizi nella fase amministrativa; il motivo è dichiarato inammissibile. Sul terzo motivo, relativo alla pretesa adesione acritica del G.i.p. tramite copia-incolla, la Corte ne rileva la genericità per mancata indicazione dei passaggi dei provvedimenti da porre a raffronto; il motivo è inammissibile.
Sul quarto motivo, la Corte ritiene fondato il rilievo di difetto di motivazione del periculum in mora. Il Tribunale del riesame ha reputato sufficiente la descrizione delle condotte ascritte agli indagati per sorreggere il periculum nella fase cautelare. La Corte afferma che tale metodo valorizza esclusivamente il fumus e sposta il parametro del periculum dal “pericolo di dispersione” al “pericolo di reiterazione del fatto”, proprio del sequestro impeditivo. È, quindi, imposta una motivazione autonoma e specifica sul rischio di dispersione dei beni oggetto della futura ablazione. Conseguentemente, il provvedimento è annullato limitatamente alla motivazione sul periculum, con rinvio al Tribunale del riesame competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p..
La decisione separa in modo netto il profilo del fumus da quello del periculum nelle misure reali a fini di confisca. Il richiamo descrittivo alle condotte integra solo l’an del reato e non l’attitudine del bene a sottrarsi alla futura ablazione. L’obbligo motivazionale esige l’accertamento del “pericolo di dispersione” quale rischio inerente alla disponibilità dei beni, distinto dal diverso “pericolo di reiterazione del fatto”.
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista
Allegato — Sentenza Cass. pen., Sez. 3, Sent. n. 24314/2025, 02/07/2025
(testo allegato epurato dei dati personali degli indagati: omissis)

Composta da
Gastone Andreazza Vittorio Pazienza Emanuela Gai
Lorenzo Antonio Bucca Ubalda Macrì

ha pronunciato la seguente

Sent. n. sez. 729 CC – 07/05/2025 R.G.N. 4036/2025

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
– Presidente –
– Relatore –

SENTENZA

sui ricorsi di
[omissis],
[omissis],
[omissis],
[omissis],
avverso l’ordinanza in data 19/12/2024 del Tribunale di Pescara,

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 19 dicembre 2024 il Tribunale del riesame di Pescara ha rigettato l’istanza presentata da [omissis] avverso il sequestro preventivo per equivalente di numerosi beni mobili e immobili di loro proprietà in relazione al reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, truffe aggravate, trasferimento fraudolento di valori a onlus fittizie, autoriciclaggio, riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti mediante l’adozione di un complesso schema di frode.

2. I ricorrenti eccepiscono la violazione di legge e la violazione di norme processuali per l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo il 4 marzo 2022 quando già erano spirati i termini di indagine (primo motivo), per l’inutilizzabilità di tutti i processi verbali di constatazione successivi alla data del 19 settembre 2019 redatti in spregio dell’art. 12, legge 20 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. (secondo motivo), per difetto di motivazione del fumus (terzo motivo), per difetto di motivazione del periculum (quarto motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il Tribunale del riesame ha ricostruito in fatto che il sequestro preventivo dei beni mobili e immobili delle società e delle persone fisiche è stato disposto nell’ambito di una vasta indagine compendiata nell’informativa della Guardia di finanza di Pescara del 13 maggio 2024 relativa al reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, truffe aggravate, trasferimento fraudolento di valori a onlus fittizie, autoriciclaggio, riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti mediante l’adozione di un complesso schema di frode. L’indagine, originariamente aperta nel 2020 (RGNR 13/2020), era stata archiviata in data 4 marzo 2022 dal G.i.p., su istanza del P.m. Tuttavia, in seguito a una nuova informativa della Guardia di finanza del 25 marzo 2022, il P.m. aveva ottenuto la riapertura dei termini di indagine e, nel contesto di questo nuovo procedimento, era stato effettuato il sequestro oggetto dei ricorsi in esame.

I ricorrenti sostengono con il primo motivo che vi sarebbe stata la violazione dell’art. 414 cod. proc. pen. L’assunto è infondato perché, sulla base della stessa prospettazione difensiva, è emerso che l’INPS aveva trasmesso le informazioni richieste il 15 marzo 2022, dopo l’archiviazione delle indagini. E, d’altra parte, anche la Guardia di finanza aveva relazionato dopo l’archiviazione indicando ulteriori elementi di indagine. E’ pacifico in giurisprudenza che l’autorizzazione alla riapertura delle indagini non richiede l’acquisizione di nuovi elementi di prova, essendo sufficiente a tal fine l’esigenza di nuove investigazioni, che è configurabile anche nel caso in cui si prospetti la necessità di valutare nuovi elementi, fermo restando il successivo vaglio di utilizzabilità (Sez. 6, n. 18177 del 04/04/2024, Sabatino, Rv. 286489 – 01, in un caso di intercettazioni; Sez. 5, n. 13802 del 17/02/2020, Cestaro, Rv. 278991 – 01, in un caso di rivalutazione, in un’ottica diversa e in base ad un nuovo progetto investigativo, delle precedenti acquisizioni). La sanzione dell’inutilizzabilità degli atti di indagine è prevista dall’art. 414, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 22, comma 1, lett. h), n. 2, d.lgs. n. 150 del 2022, solo in assenza del decreto di riapertura delle indagini. Nel caso in esame, è invece pacifico che gli atti siano stati acquisiti nel contesto della nuova indagine previa legittima riapertura da parte del G.i.p. Come correttamente rilevato dal Tribunale del riesame, non vi è stata violazione neanche dell’art. 407, comma 3, cod. proc. pen. Il primo motivo di ricorso è dunque manifestamente infondato.

Del pari inammissibile è il secondo motivo perché i ricorrenti non hanno indicato gli accessi e le note della Guardia di finanza da cui desumere gli indizi dei reati tributari allorché l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto all’accertamento. Il motivo è generico e non si confronta con l’ordinanza impugnata che ha evidenziato che, al momento della fase amministrativa, non erano emersi indizi di reato. Altrettanto generico, e quindi inammissibile, è il terzo motivo relativo all’adesione acritica del G.i.p. alla richiesta di sequestro del P.m. dove non sono riportati i passaggi dei distinti provvedimenti da confrontare per sanzionare la tecnica redazionale del cosiddetto copia-incolla, ma solo alcune parti dell’ordinanza impugnata che ha, per contro, accertato la correttezza dell’operato del G.i.p.

E’ fondato, invece, il quarto motivo di ricorso sul difetto di motivazione del periculum
in mora. Infatti il Tribunale del riesame ha ritenuto idonea a sorreggere la motivazione del periculum la descrizione delle condotte ascritte, sia pure nella fase interlocutoria de qua, agli indagati. Deve tuttavia ricordarsi che, come già affermato da questa Corte, la mera indicazione, pur ampia nella specie, dei fatti posti in essere dagli indagati non può, in applicazione dei canoni dettati da Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01, surrogare l’obbligo di motivazione del periculum, posto che, da un lato, così facendo, si finisce per valorizzare in realtà, sempre e solo, il fumus della misura, rappresentato, appunto, dalle stesse condotte integrative del reato relativo, e, dall’altro, si finisce per spostare il “fuoco” del periculum dal “pericolo di dispersione” richiesto in relazione al sequestro preventivo a fini di confisca, al “pericolo di reiterazione del fatto”, proprio invece del sequestro preventivo impeditivo; si finisce così, in altri termini, per valorizzare proprio quell’ automatismo, che è stato ripudiato dalla suddetta pronuncia delle Sezioni unite. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla motivazione sul periculum in mora con rinvio al Tribunale del riesame di Pescara.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Pescara competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Così deciso, il 7 maggio 2025