Guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.) – Etilometro: lo sfasamento dell’orario, dovuto al mancato aggiornamento dell’orologio interno, non incide sulla validità della misurazione del tasso alcolemico

Guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.) – Etilometro: lo sfasamento dell’orario, dovuto al mancato aggiornamento dell’orologio interno, non incide sulla validità della misurazione del tasso alcolemico

Abstract.
La Sezione Quarta (Sent. n. 24409/2025) ribadisce, in tema di art. 186 C.d.S., la autonomia funzionale tra modulo di misura e modulo di registrazione oraria dell’etilometro. Lo sfasamento dell’orario, riconducibile al mancato aggiornamento dell’orologio interno, è irrilevante ai fini della validità della misurazione. È sufficiente, per il regolare funzionamento, l’attestazione di omologazione e revisione in epoca anteriore; la mancata sottoscrizione degli “scontrini” non incide, essendo sufficiente la verbalizzazione e la prova testimoniale degli operanti. L’aggravante di cui al comma 2-bis richiede collegamento materiale tra stato di alterazione e sinistro, desunto da regole cautelari violate. Art. 131-bis c.p. escluso per valori prossimi al limite di fascia e pericolosità non esigua. Attenuanti generiche negate per mancanza di elementi positivi specifici. Ricorso inammissibile.
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista
Massima.
Nel giudizio ex art. 186 C.d.S., la non corrispondenza dell’orario indicato dall’etilometro rispetto all’ora reale, ove riconducibile al mancato aggiornamento dell’orologio interno, è priva di incidenza sulla misurazione del tasso alcolemico, poiché l’indicazione temporale costituisce componente autonoma rispetto al modulo di misura. (Cass. pen., Sez. IV, Sent. n. 24409, depositata il 02/07/2025).
Sintesi della sentenza.
Premessa dei fatti. La Corte territoriale conferma la responsabilità per art. 186, comma 2, lett. b), e comma 2-bis, C.d.S., con irrogazione di mesi quattro di arresto ed euro 1.400 di ammenda. L’accertamento riguarda un sinistro con uscita autonoma di strada e danneggiamento di recinzione privata. Gli operanti descrivono alito vinoso, eloquio sconnesso, equilibrio precario. L’esito preliminare è positivo. L’etilometro registra due letture regolari e tra loro coerenti: 1,24 g/l e 1,28 g/l. Nel verbale è annotato sfasamento dell’orologio dell’apparecchio, anticipato di circa venti minuti. Lo strumento risulta omologato e revisionato in epoca anteriore all’accertamento.
Motivi di ricorso. La difesa deduce: (i) malfunzionamento desunto dal disallineamento orario, mancata sottoscrizione degli “scontrini”, incertezza su revisione successiva; (ii) insussistenza dell’aggravante di cui al comma 2-bis per mancanza di giudizio causale e controfattuale; (iii) applicabilità dell’art. 131-bis c.p. per particolare tenuità; (iv) concessione delle attenuanti generiche per condotta collaborativa.
Decisione della Corte di cassazione (per ciascun motivo). Primo motivo. La Corte lo qualifica in parte aspecifico e in parte manifestamente infondato; afferma che la non corrispondenza dell’orario deriva da mancato aggiornamento dell’orologio interno e non segnala malfunzionamento; precisa che la rilevazione dell’ora non interferisce con l’esito della misurazione, trattandosi di parti autonome dell’etilometro; reputa irrilevante la mancata firma degli scontrini, essendo sufficiente verbalizzazione e prova testimoniale degli agenti; considera sufficiente l’attestazione di taratura/revisione anteriore per il regolare funzionamento alla data del test; valorizza la coerenza delle due letture e i sintomi descritti. Secondo motivo. La Corte lo dichiara manifestamente infondato; precisa che l’aggravante del comma 2-bis richiede un collegamento materiale tra stato di alterazione e sinistro, desumibile dall’inosservanza di regole cautelari di guida; ritiene provata la causazione in ragione dell’uscita autonoma di strada e dell’assenza di cause alternative accertate; esclude che la mancata contestazione di autonomi illeciti amministrativi sia ostativa. Terzo motivo. La Corte lo dichiara inammissibile; esclude l’art. 131-bis c.p. per valori prossimi al limite della fascia e per pericolosità non esigua delle modalità del sinistro; reputa irrilevante l’assenza di persone coinvolte. Quarto motivo. La Corte lo dichiara inammissibile; conferma il diniego delle attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi specifici; afferma che l’incensuratezza non è sufficiente e che il rito abbreviato è già remunerato dalla riduzione legale. Dispositivo. Ricorso inammissibile; spese a carico del ricorrente; euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Note a Sentenza.
La Corte afferma l’autonomia tra modulo di registrazione oraria e modulo di misurazione del tasso, qualificando lo sfasamento come irrilevante quando riconducibile al mancato aggiornamento dell’orologio interno. La Corte valorizza coerenza delle letture e riscontri clinici degli operanti, con sufficienza dell’attestazione di omologazione e revisione anteriore per il regolare funzionamento dello strumento. La Corte definisce irrilevante la mancata sottoscrizione degli scontrini, reputando sufficiente la verbalizzazione e la testimonianza degli agenti. L’aggravante del comma 2-bis è ricondotta al collegamento materiale fra stato di alterazione e sinistro, desunto dall’inosservanza di regole cautelari; nella specie, uscita autonoma di strada e mancanza di cause alternative. La Corte esclude l’art. 131-bis c.p. per valori prossimi al limite della fascia e per pericolosità non esigua; conferma il diniego delle attenuanti generiche per carenza di elementi positivi specifici, non essendo decisiva l’incensuratezza e risultando già valorizzata la scelta del rito abbreviato attraverso la diminuzione legale.
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista
Per scaricare la Sentenza in commento (Cass. pen., Sez. IV, Sent. n. 24409, depositata il 02/07/2025), fai click qui.