Guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.) – Etilometro: lo sfasamento dell’orario, dovuto al mancato aggiornamento dell’orologio interno, non incide sulla validità della misurazione del tasso alcolemico
La Sezione Quarta (Sent. n. 24409/2025) ribadisce, in tema di art. 186 C.d.S., la autonomia funzionale tra modulo di misura e modulo di registrazione oraria dell’etilometro. Lo sfasamento dell’orario, riconducibile al mancato aggiornamento dell’orologio interno, è irrilevante ai fini della validità della misurazione. È sufficiente, per il regolare funzionamento, l’attestazione di omologazione e revisione in epoca anteriore; la mancata sottoscrizione degli “scontrini” non incide, essendo sufficiente la verbalizzazione e la prova testimoniale degli operanti. L’aggravante di cui al comma 2-bis richiede collegamento materiale tra stato di alterazione e sinistro, desunto da regole cautelari violate. Art. 131-bis c.p. escluso per valori prossimi al limite di fascia e pericolosità non esigua. Attenuanti generiche negate per mancanza di elementi positivi specifici. Ricorso inammissibile.
Nel giudizio ex art. 186 C.d.S., la non corrispondenza dell’orario indicato dall’etilometro rispetto all’ora reale, ove riconducibile al mancato aggiornamento dell’orologio interno, è priva di incidenza sulla misurazione del tasso alcolemico, poiché l’indicazione temporale costituisce componente autonoma rispetto al modulo di misura. (Cass. pen., Sez. IV, Sent. n. 24409, depositata il 02/07/2025).
Premessa dei fatti. La Corte territoriale conferma la responsabilità per art. 186, comma 2, lett. b), e comma 2-bis, C.d.S., con irrogazione di mesi quattro di arresto ed euro 1.400 di ammenda. L’accertamento riguarda un sinistro con uscita autonoma di strada e danneggiamento di recinzione privata. Gli operanti descrivono alito vinoso, eloquio sconnesso, equilibrio precario. L’esito preliminare è positivo. L’etilometro registra due letture regolari e tra loro coerenti: 1,24 g/l e 1,28 g/l. Nel verbale è annotato sfasamento dell’orologio dell’apparecchio, anticipato di circa venti minuti. Lo strumento risulta omologato e revisionato in epoca anteriore all’accertamento.
Motivi di ricorso. La difesa deduce: (i) malfunzionamento desunto dal disallineamento orario, mancata sottoscrizione degli “scontrini”, incertezza su revisione successiva; (ii) insussistenza dell’aggravante di cui al comma 2-bis per mancanza di giudizio causale e controfattuale; (iii) applicabilità dell’art. 131-bis c.p. per particolare tenuità; (iv) concessione delle attenuanti generiche per condotta collaborativa.
Decisione della Corte di cassazione (per ciascun motivo). Primo motivo. La Corte lo qualifica in parte aspecifico e in parte manifestamente infondato; afferma che la non corrispondenza dell’orario deriva da mancato aggiornamento dell’orologio interno e non segnala malfunzionamento; precisa che la rilevazione dell’ora non interferisce con l’esito della misurazione, trattandosi di parti autonome dell’etilometro; reputa irrilevante la mancata firma degli scontrini, essendo sufficiente verbalizzazione e prova testimoniale degli agenti; considera sufficiente l’attestazione di taratura/revisione anteriore per il regolare funzionamento alla data del test; valorizza la coerenza delle due letture e i sintomi descritti. Secondo motivo. La Corte lo dichiara manifestamente infondato; precisa che l’aggravante del comma 2-bis richiede un collegamento materiale tra stato di alterazione e sinistro, desumibile dall’inosservanza di regole cautelari di guida; ritiene provata la causazione in ragione dell’uscita autonoma di strada e dell’assenza di cause alternative accertate; esclude che la mancata contestazione di autonomi illeciti amministrativi sia ostativa. Terzo motivo. La Corte lo dichiara inammissibile; esclude l’art. 131-bis c.p. per valori prossimi al limite della fascia e per pericolosità non esigua delle modalità del sinistro; reputa irrilevante l’assenza di persone coinvolte. Quarto motivo. La Corte lo dichiara inammissibile; conferma il diniego delle attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi specifici; afferma che l’incensuratezza non è sufficiente e che il rito abbreviato è già remunerato dalla riduzione legale. Dispositivo. Ricorso inammissibile; spese a carico del ricorrente; euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
La Corte afferma l’autonomia tra modulo di registrazione oraria e modulo di misurazione del tasso, qualificando lo sfasamento come irrilevante quando riconducibile al mancato aggiornamento dell’orologio interno. La Corte valorizza coerenza delle letture e riscontri clinici degli operanti, con sufficienza dell’attestazione di omologazione e revisione anteriore per il regolare funzionamento dello strumento. La Corte definisce irrilevante la mancata sottoscrizione degli scontrini, reputando sufficiente la verbalizzazione e la testimonianza degli agenti. L’aggravante del comma 2-bis è ricondotta al collegamento materiale fra stato di alterazione e sinistro, desunto dall’inosservanza di regole cautelari; nella specie, uscita autonoma di strada e mancanza di cause alternative. La Corte esclude l’art. 131-bis c.p. per valori prossimi al limite della fascia e per pericolosità non esigua; conferma il diniego delle attenuanti generiche per carenza di elementi positivi specifici, non essendo decisiva l’incensuratezza e risultando già valorizzata la scelta del rito abbreviato attraverso la diminuzione legale.


















































































