Omessa confisca nella sentenza di patteggiamento: esclusa la correzione ex art. 130 c.p.p., si procede con l’art. 676 c.p.p.
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista.
Abstract. La Terza Sezione penale (Cass. pen., Sez. III, Sent. n. 24418, dep. 02/07/2025) afferma che l’omessa confisca in una sentenza di patteggiamento non è recuperabile con la correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p.. L’unico rimedio è il procedimento esecutivo ex art. 676 c.p.p.. È qualificato abnorme il provvedimento de plano che inserisce la confisca dopo il giudicato. Annullate le ordinanze esecutive che avevano introdotto la confisca per equivalente. Resta ferma la confisca diretta già disposta.
Massima — Esecuzione penale; patteggiamento; correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p.
È abnorme disporre la confisca mediante correzione ex art. 130 c.p.p. dopo il passaggio in giudicato della sentenza di applicazione della pena. All’omessa pronuncia ablatoria si pone rimedio solo con il procedimento di cui all’art. 676 c.p.p..
Rif. Cass. pen., Sez. III, Sent. n. 24418, dep. 02/07/2025.
Sintesi della sentenza
L’imputato definisce il giudizio ai sensi dell’art. 444 c.p.p. con sentenza del 10 gennaio 2019. Il 15 gennaio 2020 la Corte di cassazione annulla limitatamente alla confisca e rinvia. Il 20 novembre 2020 il Tribunale rigetta la richiesta di confisca. Il 3 dicembre 2021 la Cassazione annulla nuovamente sul punto e rinvia.
L’8 febbraio 2023 il Tribunale, in sede di rinvio, dispone la confisca diretta del profitto, quantificato in € 434.524,00, sulla base dell’attivo fallimentare accertato. Il 24 gennaio 2024 il Pubblico ministero chiede l’integrazione del dispositivo ex art. 130 c.p.p. per disporre la confisca per equivalente anche su beni immobili. Il 2/3 luglio 2024 il giudice dell’esecuzione integra de plano il dispositivo.
Il 12 luglio 2024 la difesa propone opposizione. Il 22 luglio 2024 il Presidente di Sezione dichiara “non luogo a provvedere”. È quindi fissata udienza. Il 18 ottobre 2024 il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, dispone la confisca per equivalente, con importo indicato in € 434.224,00 [importo difforme rispetto alla confisca diretta del 2023, pari a € 434.524,00]. Segue ricorso per cassazione.
La Terza Sezione, con sentenza n. 24418, depositata il 2 luglio 2025, qualifica abnorme l’uso dell’art. 130 c.p.p. per introdurre la confisca dopo il giudicato. Indica nell’art. 676 c.p.p. l’unico rimedio esperibile. Rileva l’assenza di una domanda rituale del Pubblico ministero e la non necessità di una nuova ablazione in presenza di somme già accantonate per l’Erario. Annulla senza rinvio le ordinanze del 2 luglio 2024 e del 18 ottobre 2024. Mantiene la confisca diretta disposta l’8 febbraio 2023.
Note a sentenza
L’art. 130 c.p.p. ha funzione meramente dichiarativa. Consente l’emenda di errori materiali, di scrittura o di calcolo. Non introduce nuove statuizioni con portata decisoria.
La confisca è misura di sicurezza patrimoniale autonoma e tipica. Richiede un titolo espresso e il rispetto del procedimento. Dopo il giudicato, un’omissione non è colmabile con lo strumento correttivo. Opera il canale dell’art. 676 c.p.p., che presidia contraddittorio, tipicità dell’atto e controllo sui presupposti.
L’uso dell’art. 130 c.p.p. per creare una confisca post iudicatum integra abnormità. Lo strumento correttivo viene impiegato in luogo del rito esecutivo. Il provvedimento de plano elude il controllo sulla domanda del P.M. e sui dati oggettivi. L’iniziativa requirente deve essere specifica e rituale.
Nel caso concreto la confisca diretta era praticabile ed è stata disposta. Un’ulteriore confisca per equivalente avrebbe prodotto duplicazione ablatoria. In materia tributaria l’art. 12-bis d.lgs. 74/2000 impone la verifica dell’accantonamento a favore dell’Erario e dell’eventuale recupero già in corso. La misura non opera per la parte oggetto di pagamento o di impegno di pagamento.


















































































