Spazio detentivo inferiore a tre metri quadrati e art. 3 CEDU: annullata l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza

Spazio detentivo inferiore a tre metri quadrati e art. 3 CEDU: annullata l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza

Il presente elaborato esamina la decisione della Prima Sezione Penale della Corte di cassazione, sentenza n. 21540/2025, che ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo per erroneo calcolo dello spazio detentivo disponibile. La Corte ha ribadito che, ai fini della verifica di conformità all’art. 3 CEDU, lo spazio utile deve essere determinato detraendo l’ingombro del letto singolo; qualora, così computata, la superficie residua risulti inferiore a tre metri quadrati per detenuto, sussiste una forte presunzione di trattamento inumano o degradante, superabile solo mediante la prova di specifici fattori compensativi.

Massima
Qualora, previa detrazione dell’ingombro del letto singolo, la superficie fruibile residua risulti inferiore a tre metri quadrati per ciascun detenuto in cella collettiva, sorge una forte presunzione di violazione dell’art. 3 CEDU; l’ordinanza di sorveglianza che rigetti il rimedio risarcitorio ex art. 35-ter ord. pen. senza applicare tale criterio va annullata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e valutazione degli eventuali fattori compensativi idonei a superare la presunzione
(Cass. Pen., Sez. 1, Sent. n. 21540/2025 del 09/06/2025).

La Suprema Corte ha puntualizzato che il parametro dei tre metri quadrati costituisce soglia minima inderogabile ai sensi dell’art. 3 CEDU e che lo spazio detentivo va calcolato al netto dell’ingombro del letto singolo, classificato come arredo non facilmente amovibile e dunque incidente sulla libertà di movimento; in tal modo il Collegio consolida l’allineamento dell’ordinamento interno alla giurisprudenza della Corte europea, segnatamente alla sentenza Mursic c. Croazia e alla pronuncia delle Sezioni Unite Commisso, confermando che il difetto di metratura integra una presunzione iuris tantum di trattamento inumano, superabile solo mediante un rigoroso scrutinio di eventuali fattori compensativi quali la brevità della permanenza, l’accesso prolungato ad attività all’aperto o condizioni igieniche particolarmente favorevoli; la decisione impone al giudice di rinvio un accertamento in concreto, fondato su dati oggettivi circa la metratura effettiva e sulle condizioni accessorie della detenzione, e ribadisce che la mancata sottrazione dell’area occupata dal letto singolo integra error in iudicando suscettibile di cassazione, rafforzando così la tutela effettiva dei diritti umani delle persone private della libertà.

Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista

Per scaricare la sentenza in commento (Cass. Pen., Sez. 1, Sent. n. 21540/2025 del 09/06/2025) fai click qui.