«Prelievo ematico ex art. 187 c.d.s.: non è accertamento tecnico irripetibile né richiede l’avviso di cui all’art. 360 c.p.p.»
Abstract. Il lavoro illustra il principio di diritto, enucleato dalla Corte di cassazione (Corte di Cassazione Sez. IV Penale, Sentenza n. 21260/2025, dep. il 5/6/25), in ordine alla natura ripetibile dell’esame ematico disposto ai sensi dell’art. 187, commi 3-5, del Codice della strada: il prelievo di sangue, una volta eseguito presso struttura sanitaria su richiesta della polizia giudiziaria, diviene campione stabile, sicché l’analisi tossicologica successiva non è soggetta alle garanzie procedurali dell’accertamento tecnico irripetibile previsto dall’art. 360 c.p.p.; ne consegue che l’omesso avviso alle parti non vulnera il diritto di difesa.
Massima e note a cura di Davide Tutino, Avvocato penalista
Massima .
Il prelievo di sangue effettuato, su richiesta della polizia giudiziaria, presso struttura sanitaria ai sensi dell’art. 187, commi 3 e 5, c.d.s. non integra un accertamento tecnico irripetibile: acquisito il campione, esso non subisce ulteriori trasformazioni, con la conseguenza che non è necessario l’avviso previsto dall’art. 360 c.p.p.
Note alla sentenza: la Corte qualifica espressamente il prelievo ematico disciplinato dall’articolo 187 commi 3-5 del Codice della strada come atto meramente materiale di acquisizione di fonte di prova distinto dall’accertamento tecnico sul campione, evidenziando che l’immutabilità fisico-chimica del sangue successiva alla raccolta esclude la configurabilità di un’ipotesi di irripetibilità in senso tecnico e rende inoperante il regime garantistico di cui all’articolo 360 c.p.p., la pronuncia valorizza il dato letterale della norma stradale che affida agli organi di polizia la richiesta di prelievo a strutture sanitarie e la successiva certificazione rilasciata ai fini probatori, richiama concordemente la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia (Sez. 4, n. 48631/2022; Sez. 5, n. 37340/2019) per ribadire che l’obbligo di contraddittorio preventivo sussiste soltanto quando l’atto, per la sua irripetibilità, renda irreversibile il risultato probatorio, chiarisce che nel paradigma dell’articolo 354 c.p.p. il campione biologico rappresenta dato grezzo suscettibile di successiva verifica e che eventuali contestazioni difensive devono rivolgersi a concrete ipotesi di contaminazione o scambio non prospettate nel caso di specie, puntualizza infine che l’esclusione dell’accertamento tecnico irripetibile non incide sulla ammissibilità delle contestazioni difensive circa la correttezza dei protocolli sanitari adottati ma confina tali profili al libero esame dibattimentale senza invalidare l’utilizzabilità originaria dell’analisi.
Per scaricare la sentenza in commento (Corte di Cassazione Sez. IV Penale, Sentenza n. 21260/2025, dep. il 5/6/25), fai click qui.

















































































