Reato continuato: la Cassazione censura la motivazione «apparente». Cass. pen., Sez. V, n. 18866/2025. Articolo e massima di Davide Tutino, avvocato penalista Catania

Cass. pen., Sez. V, n. 18866/2025 – Reato continuato: la Cassazione censura la motivazione «apparente»

DI DAVIDE TUTINO – AVVOCATO PENALISTA – CATANIA


Il presente contributo analizza, in breve, la sentenza della Corte di cassazione – Sezione quinta penale – 20 maggio 2025, n. 18866, evidenziando il principio nomofilattico in materia di vincolo di continuazione ex art. 81 c.p. ed art. 671 c.p.p. La Suprema Corte ha annullato l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione di Alessandria che, negando la continuazione tra due reati patrimoniali commessi nello stesso contesto spazio-temporale ai danni della medesima persona offesa, si era limitata a richiamare la diversità delle fattispecie incriminatrici. La decisione riafferma l’obbligo di motivazione analitica circa l’assenza di identità del disegno criminoso, alla luce degli indici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

Massima
ESECUZIONE PENALE – Continuazione ex art. 671 c.p.p. – Diniego di continuazione – Obbligo di motivazione puntuale
È illegittima l’ordinanza che neghi il vincolo di continuazione fra due reati realizzati nello stesso arco temporale, nel medesimo luogo e a danno della stessa persona offesa, limitandosi a richiamare la diversità delle fattispecie incriminatrici senza spiegare perché tali indici non rivelino un unico programma delittuoso; la decisione va annullata con rinvio affinché il giudice dell’esecuzione svolga un esame concreto ed esaustivo degli indicatori della preordinazione unitaria. (Fattispecie: diniego di continuazione tra appropriazione indebita di autovettura e ricettazione di assegni, punti 14 e 16 dell’ordinanza impugnata).

La pronuncia si concentra sull’applicazione del vincolo di continuazione in sede esecutiva e prescrive al giudice del rinvio un approfondito accertamento degli indici sintomatici di un disegno criminoso unitario, evitando motivazioni meramente assertive. In particolare, la Sezione quinta richiama la dottrina delle Sezioni Unite Gargiulo, ribadendo che la diversità tecnico-giuridica delle fattispecie non è decisiva quando coesistono contiguità cronologica, identità della persona offesa e convergenza degli scopi illeciti. Il mancato esame specifico di tali parametri integra vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), c.p.p., imponendo l’annullamento con rinvio. L’indirizzo rafforza il principio di proporzionalità sanzionatoria e la funzione rieducativa della pena, prevenendo trattamenti punitivi disomogenei in presenza di condotte materialmente e soggettivamente collegate.

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