Il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti: la Cassazione ribadisce l’insindacabilità in sede di legittimità – Cass. pen., Sez. III, 14 aprile 2025, n. 14437
Circostanze – Bilanciamento ex art. 69 c.p. – Valutazione discrezionale del giudice di merito – Sindacabilità in cassazione solo per manifesta illogicità.
Il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti costituisce espressione del potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logico‑giuridici, ancorché sintetica e fondata su taluno dei parametri di cui all’art. 133 c.p.
(Cass. pen., Sez. III, 14 aprile 2025, n. 14437) – Massima di Davide Tutino, avvocato penalista Catania
La sentenza in commento si colloca nell’alveo della giurisprudenza consolidata in materia di bilanciamento tra circostanze ex art. 69 c.p., riaffermando la natura discrezionale di tale giudizio e la sua conseguente insindacabilità in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione logica, coerente, e fondata anche solo su uno dei parametri di cui all’art. 133 c.p. L’imputata A.A. era stata condannata per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione aggravati ai sensi della legge n. 75 del 1958. La Corte d’appello, rideterminando la pena, riconosceva le circostanze attenuanti generiche, disponendo il bilanciamento in equivalenza rispetto all’aggravante di cui all’art. 4, n. 7 della medesima legge, e confermando altresì l’aumento sanzionatorio derivante dall’aggravante della transnazionalità, di cui all’art. 61-bis c.p. Il ricorso per cassazione deduceva, fra l’altro, vizio di motivazione in ordine al giudizio comparativo, sostenendo che gli elementi favorevoli – giovane età, incensuratezza, condotta collaborativa – avrebbero imposto la prevalenza delle attenuanti. La Corte, nel rigettare il ricorso, ha ribadito che il bilanciamento tra circostanze costituisce una valutazione riservata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto in presenza di manifesta illogicità argomentativa. È stata ritenuta sufficiente, ai fini della legittimità, una motivazione sintetica ma congrua, basata sulla gravità oggettiva dei fatti e sul ruolo apicale dell’imputata nel sodalizio criminale. È stato altresì escluso ogni travalicamento del divieto di reformatio in peius, evidenziandosi come la pena inflitta in appello fosse inferiore a quella determinata in primo grado. La Corte ha così confermato che la valutazione comparativa può dirsi immune da vizi se fondata anche su un solo criterio rilevante dell’art. 133 c.p., e che la scelta dell’equivalenza – rispetto alla prevalenza – non richiede motivazione specifica, se coerente con l’assetto complessivo della decisione. La pronuncia si inserisce nella scia delle sentenze n. 31531/2017, n. 33114/2020 e n. 16542/2023, che limitano l’intervento nomofilattico ai soli casi in cui la motivazione del giudice di merito risulti affetta da evidenti incongruenze logiche o da omissioni rilevanti rispetto ai dati processuali. In questo quadro, la Corte di cassazione riafferma la propria funzione di giudice della legittimità, escludendo ogni invasione dell’ambito riservato alla valutazione giudiziale di merito.
Note giurisprudenziali
- Sez. II, 16/05/2017, n. 31531, Rv 270481
- Sez. V, 08/10/2020, n. 33114, Rv 279838
- Sez. III, 19/04/2023, n. 16542
- Sez. III, 14/04/2025, n. 14437
Autore
Davide Tutino – Avvocato penalista in Catania, specialista in dir.UE., cultore della materia (IUS/20) presso l’Università degli Studi di Catania.
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