Con la sentenza n. 306 del 7 marzo 2025, il Tribunale di Torre Annunziata, ha offerto un’importante occasione di ricostruzione dogmatica della fattispecie incriminatrice di sostituzione di persona, disciplinata all’art. 494 c.p., soffermandosi con particolare attenzione sull’elemento psicologico e sull’individuazione del momento consumativo del reato.
Delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) – Dolo specifico di profitto – Configurabilità
Il delitto di sostituzione di persona si consuma nel momento in cui l’agente, attribuendosi un nome altrui o inesistente, induce taluno in errore, pur se il vantaggio perseguito non sia ancora conseguito. Il fine di procurare un vantaggio a sé o ad altri appartiene all’elemento soggettivo, che richiede il dolo specifico di profitto.
(Tribunale di Torre Annunziata, Sent., 07/03/2025, n. 306)
Massima di Davide Tutino, Avvocato Penalista Catania
Commento alla Sentenza n. 306/2025, Tribunale di Torre Annunziata
di Davide Tutino
Con la sentenza n. 306 del 7 marzo 2025, il Tribunale di Torre Annunziata, ha offerto un’importante occasione di ricostruzione dogmatica della fattispecie incriminatrice di sostituzione di persona, disciplinata all’art. 494 c.p., soffermandosi con particolare attenzione sull’elemento psicologico e sull’individuazione del momento consumativo del reato.
La pronuncia trae origine da un caso di truffa telematica perpetrata attraverso l’uso fraudolento di profili social (Facebook e WhatsApp), in cui l’imputato, attribuendosi falsamente l’identità di un sedicente cittadino britannico, ha indotto la persona offesa ad effettuare un versamento di denaro, asseritamente destinato a cure mediche urgenti.
L’imputato era accusato di due distinti reati:
- truffa ex art. 640 c.p. (capo a), poi dichiarata improcedibile per remissione tacita della querela,
- sostituzione di persona ex art. 494 c.p. (capo b), per cui è intervenuta condanna con riconoscimento delle attenuanti generiche e concessione della sospensione condizionale della pena.
Secondo quanto ricostruito in sentenza, l’imputato aveva contattato la persona offesa mediante il profilo Facebook di un fantomatico “M.T.”, presentandosi come marittimo impegnato in navigazione e impossibilitato ad accedere al proprio conto bancario. Pretestando l’urgenza di raccogliere denaro per le cure mediche della moglie di un amico, aveva indotto la vittima ad effettuare un bonifico di euro 3.000,00 su un conto intestato allo stesso imputato, I.I.P., rivelatosi poi essere il reale beneficiario e titolare della carta PostePay collegata all’IBAN.
Le indagini bancarie e gli accertamenti presso l’Ufficio postale confermavano che i fondi erano stati prelevati per cassa, mediante esibizione dei documenti di riconoscimento intestati all’imputato. L’analisi dei movimenti confermava altresì la coincidenza tra l’autore della richiesta e il titolare dello strumento finanziario.
Il Giudice ha dichiarato non doversi procedere per il reato di truffa, ritenendo perfezionata una remissione di querela tacita, ex art. 155 c.p., sulla base del comportamento concludente della persona offesa, la quale – regolarmente citata e avvertita delle conseguenze della mancata comparizione – non si è presentata in aula né ha manifestato volontà di proseguire nell’azione penale. L’imputato, parimenti non comparso, è stato considerato tacitamente accettante ai sensi della giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. 5, n. 34421/2007; Cass. Sez. 5, n. 4229/2008).
La parte più rilevante della decisione è costituita dall’affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all’art. 494 c.p., in relazione al quale il Tribunale ha sviluppato un’accurata riflessione sulla struttura della fattispecie, evidenziandone il carattere di reato di falsità personale e sottolineando la plurioffensività del bene giuridico tutelato: la fede pubblica e, in subordine, la tutela privatistica dei soggetti ingannati.
Il Tribunale richiama in motivazione l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SS.UU., n. 46982/2007), ribadendo che:
“IL FATTO COSTITUTIVO DEL DELITTO DI SOSTITUZIONE DI PERSONA, DI CUI ALL’ART. 494 COD. PEN., CONSISTE NELL’INDURRE TALUNO IN ERRORE, SOSTITUENDO ILLEGITTIMAMENTE LA PROPRIA ALL’ALTRUI PERSONA, O ATTRIBUENDO A SÉ O AD ALTRI UN FALSO NOME, O UN FALSO STATO, OVVERO UNA QUALITÀ CUI LA LEGGE ATTRIBUISCE EFFETTI GIURIDICI, ED IL DELITTO SI CONSUMA NEL MOMENTO IN CUI TALUNO È STATO INDOTTO IN ERRORE CON I MEZZI INDICATI DALLA LEGGE.”
Particolarmente significativo è il passaggio in cui il Tribunale afferma, con chiarezza:
“NÉ OCCORRE CHE IL VANTAGGIO PERSEGUITO DALL’AGENTE SIA EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTO, POICHÉ LO SCOPO DI ARRECARE A SÉ O AD ALTRI UN VANTAGGIO ATTIENE ALL’ELEMENTO PSICOLOGICO DI TALE DELITTO, COSTITUENDONE IL DOLO SPECIFICO.”
Con ciò si riafferma un principio essenziale: il reato di sostituzione di persona si consuma con la mera induzione in errore, qualora essa sia sorretta dal fine di ottenere un vantaggio, anche solo perseguito e non ancora realizzato. Si tratta di un dolo di scopo, tipico dei reati a dolo specifico, che prescinde dal conseguimento concreto dell’utilità.
Nel caso di specie, l’elemento soggettivo risultava in modo inequivocabile, essendo l’intera condotta dell’imputato orientata alla creazione artificiosa di un’identità falsa, finalizzata ad ottenere un versamento di denaro. Il fatto che tale somma fosse effettivamente giunta nella disponibilità dell’imputato ha reso la prova ancor più solida, ma non costituiva elemento necessario per configurare il reato ex art. 494 c.p., che, come illustrato, si perfeziona con l’induzione in errore, ancor prima della realizzazione del profitto.
La sentenza sottolinea che:
“IL DOLO SPECIFICO È PIENAMENTE INTEGRATO, RISULTANDO ANIMATA LA CONDOTTA DEL PREVENUTO DALLA FINALITÀ DI CONSEGUIRE UN INGIUSTO PROFITTO PATRIMONIALE.”
Anche sotto il profilo della tipicità oggettiva, l’adozione di una falsa identità (M.T., soggetto di fantasia) e l’interazione su piattaforme digitali sono state ritenute modalità pienamente idonee a realizzare l’induzione in errore necessaria per la consumazione del reato.
Il Giudice ha escluso la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), valorizzando:
- la durata temporale della condotta (protrattasi per circa due mesi),
- la preordinazione del disegno criminoso mediante creazione di identità e profili social falsi,
- l’ammontare del danno economico provocato.
Alla luce dell’incensuratezza dell’imputato e della condotta processuale collaborativa (non essendovi opposizione all’utilizzo degli atti), sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, con applicazione della sospensione condizionale della pena, ex art. 163 c.p.
La pena è stata determinata in mesi quattro di reclusione, a fronte di una base edittale di mesi sei, attenuata in considerazione dei criteri ex art. 133 c.p.
La sentenza in commento ha il pregio di chiarire conformemente ai precedenti di legittimità il momento consumativo del reato di sostituzione di persona e il contenuto finalistico del dolo specifico richiesto dalla norma.
Il principio affermato, e cristallizzato nella massima, consente di orientare correttamente l’accertamento della responsabilità penale anche in ambito digitale, dove l’utilizzo di false identità è sempre più diffuso e spesso combinato a condotte truffaldine.
Il falso nome o la falsa qualità, se adoperati con intento di profitto e se in grado di indurre in errore un soggetto determinato, sono sufficienti – secondo la giurisprudenza qui confermata – a configurare la fattispecie di cui all’art. 494 c.p., a prescindere dalla realizzazione del vantaggio sperato.
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