di Davide Tutino, Avvocato penalista – Catania
Non c’è reato di accesso abusivo al sistema informatico (615 ter c.p.) se il codice inserito non consente un’effettiva intrusione nei dati protetti
Lo ha stabilito il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 9308 del 25 settembre 2019, assolvendo un imputato accusato di aver utilizzato un codice su una macchina self-service di Trenitalia per ottenere un biglietto ferroviario a tariffa ridotta.
L’accusa sosteneva che tale condotta integrasse il reato di accesso abusivo a sistema informatico, poiché l’imputato avrebbe superato le misure di sicurezza informatica del sistema. Tuttavia, il Tribunale ha escluso la configurabilità del reato, evidenziando che il codice utilizzato non consentiva alcuna intrusione nei dati protetti di Trenitalia.
In realtà, si trattava di una sequenza numerica generata casualmente che permetteva esclusivamente di effettuare una prenotazione e non di accedere al sistema informatico della società. La sentenza ha chiarito che, per configurare il reato di accesso abusivo,
è necessario che vi sia una violazione effettiva delle misure di sicurezza del sistema e un’intrusione nei dati riservati, elementi che nel caso di specie non si sono verificati.
Piuttosto, la condotta avrebbe potuto integrare una truffa, poiché il passeggero che ha pagato l’importo credeva di aver acquistato un biglietto valido, quando in realtà aveva ottenuto solo una prenotazione.
Tuttavia, non essendo stata presentata querela, anche questa ipotesi è venuta meno. La decisione del Tribunale di Napoli conferma quindi che non ogni utilizzo improprio di un sistema informatico costituisce automaticamente un reato,
ma è necessaria un’effettiva violazione di un’area protetta per integrare la fattispecie di cui all’art. 615-ter c.p.
Testo della Sentenza n. 9308 del 25 settembre 2019 del Tribunale di Napoli Sezione IV Penale
Fonte del testo della Sentenza: Banca dati giuridica One LEGALE consultata in data 18/2/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE PENALE
IL DOTT. ANGELO AMBROSIO, alla pubblica udienza del 16 settembre 2019, ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nei confronti di:
S.M. nato a C. (N.) il (…)
Libero – assente
IMPUTATO
Come da allegato
del reato p. e p. dall’artt. 615 quater 617 quater n. 1, perché, privo del biglietto ferroviario del tipo “Pass biglietto internazionale, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto abusivamente si procurava il codice F12570 abbinato e riservato ai possessori del suddetto biglietto ferroviario “Pass biglietto internazionale e, digitando l’indicato codice idoneo per l’accesso al sistema informatico sull’apparecchiatura self service avente n 192 delle F. dello Stato -T. sita nella stazione ferroviaria Napoli Centrale, superava il blocco posto a protezione del sistema informatico ed acquistava il biglietto “Global Pass” per il viaggio Napoli-Roma,Alta-Velocità al prezzo ridotto di Euro 10,00 – riservato ai possessori dei biglietti per viaggi internazionali- con danno per le Ferrovie dello Stato-Trenitalia quale impresa esercente pubblico servizio
in Napoli il 13.11.2013
Svolgimento del processo
Con decreto del P.M. in sede del 27 aprile 2017, S.M. è stato tratto a giudizio di questo Giudice Monocratico in relazione al reato a lui ascritto.
All’udienza del 10 dicembre 2018 il processo è stato rinviato per regolarizzare la notifica del decreto all’imputato.
All’udienza del 15 aprile 2019, verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata l’assenza dell’imputato, ben citato e non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento. In assenza di questioni preliminari, dopo le formalità di apertura del dibattimento, sono stati ammessi i mezzi di prova richiesti. È stata acquisita la documentazione offerta dal P.M. e sono stati escussi i testi del P.M. B.S. e C.M..
All’udienza del 16 settembre 2019 è stato escusso il teste O.E.. Con il consenso delle parti sono stati acquisiti i verbali di sit dell’O., di D.D.G. e P.C.. Esaurita l’attività di assunzione delle prove, le parti hanno concluso come in epigrafe trascritto. Subito dopo il Giudice ha deciso come da dispositivo letto in udienza, riservando il deposito della motivazione nei termini di legge.
Motivi della decisione
1. Ritiene il Giudice che non sussista la prova della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascritto all’imputato.
Ed invero è contestato al S. il delitto di cui all’art. 615 quater in relazione all’art. 617 quater n. 1 c.p. in quanto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, “abusivamente” si sarebbe procurato il codice F12570 abbinato e riservato ai possessori di biglietto “pass biglietto internazionale” e digitando il codice, idoneo all’accesso al sistema informatico di Trenitalia Ferrovie dello Stato, avrebbe superato il blocco posto a protezione del sistema informatico acquistando il biglietto riservato ai possessori dei biglietti per viaggi internazionali con danno per le Ferrovie dello Stato quale impresa esercente pubblico servizio.
Senonché le stesse dichiarazioni dei testi del P.M. evidenziano che nel caso che occupa si è in presenza non un ipotesi di cui all’art. 615 quater bensì una ipotesi di truffa semplice ai danni, si badi, non di Trenitalia bensì di P.C..
In particolare il sig. O.E., dipendente Trenitalia, ha riferito di conoscere il S. in quanto spesso era dedito a traffici all’interno della stazione ferroviaria di Napoli Centrale. Nella giornata del 5 dicembre 2013 notava il S. insieme a due giovani nei pressi di una apparecchiatura self service per l’acquisto di biglietti ferroviari. Nell’osservare il S. notava il predetto parlare ai predetti e poi avvicinarsi all’apparecchiatura dove sull’apposita pulsantiera digitava un codice. Poco dopo i due giovani si avviavano verso i treni. In occasione del controllo della disponibilità da parte dei predetti dei recapiti di viaggio, emergeva che uno aveva biglietto regolare mentre l’altro era munito semplicemente di Global Pass. Si trattava cioè di una mera prenotazione del biglietto per effettuare la tratta Napoli – Roma Termini. Il predetto soggetto era, pertanto, privo del biglietto ed era reso edotto di tale circostanza. Questi si indignava riferendo di avere acquistato il biglietto all’apparecchiatura self service . Tale biglietto gli era stato fatto da un giovane a nome S.M. che si era offerto di aiutarlo.
Il teste, poi, ha spiegato che il codice utilizzato dal S. non era un codice nella disponibilità delle Ferrovie ma frutto di una digitazione casuale della tastiera dell’apparecchiatura self service. Inoltre, tale codice non consentiva di accedere al sistema di Trenitalia, quanto piuttosto di ottenere dalla apparecchiatura una mera prenotazione di un titolo di viaggio.
Dunque, l’operazione posta in essere dal S. non consentiva di ottenere il titolo di viaggio.
L’O. in merito ha chiarito che i viaggiatori inesperti potevano essere indotti a pensare che con le modalità poste in essere dal S. stessero acquistando biglietti per viaggiare a prezzo ridotto. In realtà, ottenevano una mera prenotazione di un biglietto che andava poi acquistato presso le Ferrovie dello Stato. Il codice utilizzato dal S. poteva essere digitato da chiunque. Era sufficiente sapere che a quel codice era abbinata una determinata tratta per effettuare la prenotazione.
Il reale svolgimento dei fatti si desume anche dalla lettura del verbale di sommarie informazioni di P.C.. Dal predetto atto risulta che il P., convinto di acquistare il biglietto, consegnava al S., presentatosi come agente delle Ferrovie, la somma di 10,00 Euro che questi inseriva nella apparecchiatura self service digitando un codice e ottenendo, poi, un biglietto utilizzabile per la tratta Napoli – Roma Termini non sapeva che in realtà con il codice inserito dal S. in realtà si eseguiva una mera prenotazione di un biglietto che andava poi acquistato allo sportello.
Come si vede nel caso che occupa non si tratta di accesso abusivo in sistema informatico in quanto il codice digitato dall’imputato è stato da egli “inventato” sulla base della pregressa conoscenza della sequenza alfanumerica abbinata a una specifica tratta ferroviaria, conoscenza non di dominio esclusivo delle Ferrovie. Il codice serviva solo per effettuare la prenotazione di un biglietto all’apparecchiatura self service cui doveva seguire l’acquisto effettivo del biglietto e non comportava l’accesso al sistema informatico di Trenitalia.
Difettano, dunque, totalmente gli estremi oggettivi del delitto di cui all’art. 615 ter c.p.
Nel caso concreto si sarebbe in presenza al più di una truffa al P., indotto a ritenere che con il codice digitato dal S., potesse acquistare il biglietto per effettuare la tratta Napoli – Roma.
Va aggiunto che P. ha inteso rendere sommarie informazioni ma non ha voluto sporgere querela a carico del S., per cui l’imputato non sarebbe nemmeno perseguibile per il delitto di truffa.
Alla stregua di quanto evidenziato va emessa sentenza di assoluzione nei confronti dell’imputato con la formula terminativa prescelta.
È stato indicato in giorni quaranta il termine per il deposito della motivazione della sentenza in ragione della natura della imputazione, del numero di sentenze introitate nella medesima udienza e del carico del magistrato.
P.Q.M.
Letto l’art. 530 c.p.p., assolve S.M. dal reato a lui ascritto in rubrica perché il fatto non sussiste.
Letto l’art. 544, comma terzo, c.p.p., indica in giorni quaranta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Conclusione
Così deciso in Napoli, il 16 settembre 2019.
Depositata in Cancelleria il 25 settembre 2019.

















































































