Sanabilità e demolizione di manufatti in pietra di modesto rilievo storico

MASSIMA Tribunale Lecce, Sez. II, Sent., 18/06/2024, n. 1782

Un’opera edilizia anche completamente demolita può essere oggetto di sanatoria se, al momento dell’accertamento, si dimostra che non ricadeva sotto un vincolo storico-architettonico inibitorio e sussistono i presupposti tecnici e paesaggistici per l’emanazione di un titolo abilitativo in sanatoria. In tal caso, l’originario reato edilizio si estingue una volta intervenuto il provvedimento di regolarizzazione. (Tribunale Lecce, Sez. II, Sent., 18/06/2024, n. 1782).

Massima e articolo di Davide Tutino, Avvocato penalista Catania

La Sentenza n. 1782 del 18 giugno 2024, emessa dal Tribunale di Lecce, Sezione II, offre un’interessante applicazione di tale principio, mostrando in concreto come la demolizione di un manufatto in pietra, privo di effettivo valore storico-architettonico, sia passibile di successiva regolarizzazione, a condizione che vengano prodotti i necessari riscontri tecnico-amministrativi e che l’ente competente rilasci la documentazione idonea a dichiararne la compatibilità con l’assetto territoriale.

È opportuno ripercorrere, in via introduttiva, gli snodi centrali della vicenda esaminata dal Tribunale di Lecce. Nella fattispecie, la documentazione acquisita in sede di indagine aveva evidenziato che un trullo di circa 60 m², sito su un terreno interessato da operazioni di spianamento e predisposizione per futuri interventi edificatori, era stato abbattuto in maniera del tutto priva di idoneo titolo abilitativo. Dapprima qualificato come intervento abusivo, l’abbattimento – a seguito di un’istanza di regolarizzazione avanzata dalla società promissaria acquirente – ha poi trovato una sorta di “sanatoria” nel provvedimento di compatibilità rilasciato dall’amministrazione comunale e, per gli aspetti paesaggistici, dall’autorità a ciò preposta.

La pronuncia del Tribunale di Lecce insiste nel rilevare che l’opera demolitoria avrebbe potuto assumere un rilievo ben diverso se il manufatto fosse risultato vincolato o effettivamente dotato di un qualche pregio di natura storico-monumentale. In tal caso, qualsiasi tipo di regolarizzazione sarebbe stato precluso. Nel caso concreto, invece, la verifica effettuata ha escluso la sussistenza di vincoli inibitori e, nel contempo, ha permesso di appurare che la costruzione non rivestiva alcuna rilevanza culturale.

La struttura del provvedimento di compatibilità rilasciato è stata, dunque, determinante nel far ritenere conforme l’avvenuta demolizione alle prescrizioni urbanistiche e paesaggistiche vigenti. Una volta ottenuto quel titolo in via postuma, il Tribunale ha potuto dichiarare che la situazione dei luoghi risultava, alla fine, coerente con le regole comunali e regionali sull’uso del territorio. Ciò ha condotto all’estinzione della rilevanza dell’abuso per questa specifica operazione: la demolizione, pur non essendo stata in origine autorizzata, è stata resa compatibile e regolare grazie al provvedimento rilasciato dall’Ente.

Per comprendere a fondo l’importanza della decisione, è utile richiamare alcuni principi consolidati in materia di interventi su manufatti presumibilmente dotati di rilievo storico-architettonico. Il Tribunale di Lecce, nella pronuncia del 18 giugno 2024, ha innanzitutto ribadito che, qualora l’opera (o ciò che ne rimane) non sia stata mai sottoposta a vincoli di tutela, e non ne sia emerso alcun pregio sulla base degli accertamenti tecnici (inclusi i rilievi catastali e le perizie commissionate all’ufficio comunale), la possibilità di regolarizzare ex post l’intervento risulta aperta. L’elemento cruciale, in questo quadro, è dimostrare che:

  1. Non vigeva alcun vincolo assorbente
    La pronuncia sottolinea come la presenza di un vincolo monumentale, paesaggistico o storico di carattere assoluto avrebbe impedito qualunque forma di regolarizzazione postuma. Se l’abbattimento avesse riguardato un bene protetto in virtù di specifiche qualità storico-artistiche, non si sarebbe aperta alcuna prospettiva di conformità successiva. Il trullo, in sé, è un manufatto talvolta reputato caratteristico di certe località, ma non per ciò solo automaticamente vincolato: serve un atto formale della P.A. o una classificazione univoca che attesti il suo pregio. Nella sentenza leccese, è emerso che il trullo in questione versava in cattive condizioni, non era soggetto a tutela ed era già parzialmente crollato, sì da non integrare, di fatto, un bene rilevante sotto il profilo storico.
  2. L’ente comunale ha attestato la conformità urbanistica ex post
    Sebbene l’intervento fosse inizialmente privo di permesso, la successiva segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria (SCIA) e l’accertamento di compatibilità paesaggistica, entrambi accolti dagli uffici preposti, hanno mutato il quadro. Una volta compiute le opportune verifiche, è emerso che la demolizione non contravveniva, in via sostanziale, alle prescrizioni previste dallo strumento urbanistico. Ciò ha consentito la regolarizzazione, con conseguente riconoscimento, da parte del Giudice, dell’inefficacia residua dell’abuso su tale specifica condotta.
  3. Carattere obiettivo della sanatoria
    Il Tribunale richiama espressamente il carattere “oggettivo” della conformità edilizia. Se l’amministrazione comunale, in seno alle proprie competenze, riconosce ex post che lo stato dei luoghi è pienamente in linea con la disciplina urbanistica, ne deriva che l’abuso, riferito a quell’opera, non persiste sul piano degli effetti negativi per l’assetto territoriale. Nel caso di cui alla pronuncia in esame, gli uffici comunali – riscontrando le caratteristiche effettive del bene demolito e la mancanza di contrasti con i piani di zona o con altre disposizioni – hanno emesso il provvedimento di compatibilità, in tal modo azzerando la rilevanza dell’illecito in riferimento a quella demolizione.
  4. Delimitazione degli effetti della regolarizzazione
    È altresì importante sottolineare che la sanatoria ottenuta in relazione alla demolizione non ha riguardato altri interventi contestati nel medesimo giudizio. Infatti, nell’ambito della sentenza del 18 giugno 2024, il Tribunale di Lecce ha potuto operare un distinguo tra la demolizione del trullo (oramai regolarizzata) e l’ulteriore attività di movimento terra che non risultava compatibile con il regime urbanistico. La regolarizzazione postuma del manufatto abbattuto non si è quindi estesa a interventi di natura completamente diversa, che miravano a trasformare in modo stabile il territorio al fine di preparare futuri edifici. Da ciò si vede come la sentenza operi con estrema precisione, scindendo il destino dell’una e dell’altra condotta: la prima regolarizzabile, la seconda ritenuta invece in violazione degli strumenti edilizi vigenti.
  5. Conseguenze finali e riflessi applicativi
    Sul piano applicativo, emerge con chiarezza come la demolizione di un fabbricato in pietra di modesto rilievo storico possa dunque rientrare in un alveo di legittimità ex post, se e soltanto se – come rilevato anche dal Giudice salentino – l’ente comunale, previo esame tecnico, rilascia un titolo abilitativo in sanatoria. L’assenza di un vincolo ostativo preclude, in sostanza, la permanenza di un “illecito edilizio” sulla specifica condotta demolitoria, purché vi sia un atto formale di regolarizzazione che, sulla base di specifici elaborati e documentazione paesaggistica, attesti la conformità al piano regolatore generale e alle eventuali prescrizioni di tutela del paesaggio.

Nel caso analizzato dal Tribunale di Lecce, vale la pena ricordare che il contesto è stato attentamente vagliato dal giudice di primo grado e segnatamente:

  • Il fabbricato in pietra si trovava in condizioni tali da non poterne sostenere il rilievo culturale: era parzialmente crollato, in stato di abbandono e privo di qualunque riconoscimento formale da parte della Soprintendenza o di altro ente di tutela.
  • La società promissaria acquirente aveva proceduto ad abbattere ciò che restava del trullo, innescando di conseguenza un accertamento della Polizia Locale e dell’ufficio tecnico.
  • La richiesta di sanatoria è sopravvenuta successivamente, una volta presa consapevolezza che l’abbattimento avrebbe potuto risultare non conforme. La presentazione della SCIA, corredata da un’istanza di compatibilità paesaggistica, ha attivato il procedimento amministrativo, alla fine conclusosi con un pronunciamento positivo da parte dell’ente.

Proprio perché l’opera era inesistente dal punto di vista dei valori storico-architettonici, la demolizione non ha ingenerato un pregiudizio effettivo e permanente al patrimonio culturale o al paesaggio, rendendo così percorribile la via della regolarizzazione postuma. Tale esito, come evidenzia la sentenza del 18 giugno 2024, conferma un orientamento già presente negli uffici giudiziari, per cui si ammette la possibilità di un provvedimento abilitativo a posteriori qualora non si realizzi alcuna compromissione di interessi superiori.

Non va dimenticato che le Pubbliche Amministrazioni comunali mantengono sempre un potere-dovere di verificare, con attenzione, l’effettivo stato del bene oggetto di lavori, distinguendo i casi in cui:

  • la demolizione si inserisca in un piano di recupero legittimo;
  • l’opera, benché “antica”, non sia oggetto di vincoli di natura storico-paesaggistica;
  • i parametri urbanistico-edilizi restino rispettati nell’assetto finale del territorio.

Se queste condizioni risultano pienamente soddisfatte, il rilascio dell’autorizzazione in sanatoria produce, anche ai sensi delle norme del Testo Unico dell’Edilizia, l’effetto di rendere illecita solo la fase pregressa (quella in cui si è avviato l’intervento senza titolo) ma di escluderne la rilevanza alla luce della regolarizzazione. Ecco perché, come si legge nella massima, “l’originario reato edilizio si estingue una volta intervenuto il provvedimento di regolarizzazione”.

Peraltro, l’applicabilità del principio risulta ancor più chiara nel momento in cui si considera che la decisione del Tribunale di Lecce è intervenuta a valle di un iter tecnico-amministrativo completato con successo, sulla base di elaborati progettuali e di valutazioni di compatibilità paesaggistica che hanno riguardato il contesto circostante. Il Giudice, analizzando tutti gli atti contenuti all’interno del suo fascicolo, ha perciò potuto sottolineare come, in mancanza di un vincolo inibitorio, l’abuso non avesse più ragione di produrre conseguenze.

Alla luce di quanto precede, la sentenza del 18 giugno 2024 può essere vista come un paradigma che chiarisce, in modo dettagliato, i presupposti applicativi dell’art. 36 e dell’art. 37 del D.P.R. n. 380 del 2001 (a seconda che si agisca con permesso in sanatoria o SCIA in sanatoria) e delle norme sul procedimento di autorizzazione paesaggistica.
La vicenda, connessa al crollo o all’abbattimento di un trullo, fornisce riferimenti utili per altre fattispecie analoghe, in cui ci si chieda se e in che misura un intervento edilizio irreversibilmente compiuto, su un edificio di per sé non vincolato, possa essere reso conforme a posteriori.

TESTO DELLA SENTENZA Tribunale Lecce, Sez. II, Sent., 18/06/2024, n. 1782

FONTE: Banca dati giuridica One LEGALE consultata il 9/2/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LECCE

II^ SEZIONE PENALE

Il Giudice Dott.ssa Bianca Maria Todaro – alla pubblica udienza del 18.06.2024 ha pronunziato e pubblicato la seguente

SENTENZA

Con motivazione contestuale

Nei confronti di

G.M. nata a G. il (…) ed ivi residente alla via X. S. n. 90, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia, libera assente.

Difesa di fiducia dall’Avv. Matteo Giuri, presente.

D.L.A., nato a C. il (…) ed ivi residente alla via Contrada P. snc, elettivamente domiciliato c/o lo studio del difensore di fiducia, libero assente.

Difeso di fiducia dall’Avv. Massimo Fasano, presente.

PARTE CIVILE

COMUNE DI CASARANO

Rappresentato c difeso dall’Avv. Alessandra Bono, presente.

IMPUTATI

Vedi allegato

IMPUTATI

del reato di cui agli artt. 81, 110, c.p. e 44 lett. b) D.P.R. n. 380 del 2001 per aver effettuato, in concorso tra loro e con più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso, G.M. in qualità di proprietaria del terreno distinto in catasto terreni al foglio (…) part.lle (…), (…) e (…) e al catasto fabbricati al foglio (…) part.lla (…), e D.L.A., in qualità di amministratore unico della società denominata “C. s.r.l.” con sede legale in C. in Contrada P. nr. 1, potenziale acquirente come da compromesso di vendita – interventi edilizi in assenza di permesso consistiti nella demolizione di un trullo in pietra già esistente della superficie di mq. 60,00 e nel livellamento del predetto terreno, una parte del quale, per una superficie di mq. 150,00 circa, eseguiti con spandimento di scarto di cava e di una parte dei resti del trullo demolito.

Reato accertato in Casarano il 19.03.2022

Con l’intervento del PM Dott. G. ARGENTINO – VPO

Svolgimento del processo
Con decreto di citazione emesso in data 30 gennaio 2023 G.M. e D.L.A. venivano tratti a giudizio per rispondere dell’imputazione innanzi indicata.

Disposto un rinvio per assenza del giudice titolare del processo, alla successiva udienza del 23 gennaio 2024, non sollevando le parti questioni preliminari, il giudice dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva le prove richieste dalle parti, rinviando ad altra data per il prosieguo.

Alla successiva udienza del 14 maggio 2024 le parti prestavano il consenso alla piena utilizzabilità dell’informativa di reato e dei relativi allegati con rinuncia all’esame dei testi d’accusa di cui il giudice revocava l’ordinanza ammissiva.

Alla successiva udienza del 4 giugno 2024 si procedeva all’esame dei testi della difesa presenti.

All’odierna udienza del 18 giugno 2024 il giudice dichiarava chiusa l’istruttoria dibattimentale ed utilizzabili in tutti gli atti acquisiti, invitando le parti a concludere. Nessuna richiesta veniva formulata in ordine all’applicazione di eventuali pene sostitutive. All’esito della camera di consiglio decideva come da sentenza con contestuale deposito delle motivazioni.

Motivi della decisione
Secondo quanto emergente dagli atti di indagine acquisiti sul consenso delle parti nonché dalla documentazione anche fotografica in atti, a seguito di un sopralluogo operato il 19 Marzo 2022 su segnalazione telefonica anonima in agro del Comune di C. su terreno riportato in catasto al foglio (…) particelle (…), (…), (…) e (…), militari appartenenti al Comando di P. Locale di C. accertavano la demolizione di un trullo in pietra già esistente della superficie di circa 60 m2 ed il livellamento del terreno, una parte del quale, per una superficie di 150 m2 circa, eseguito con spandimento di scarto di cava e resti del trullo demolito. Si procedeva ad effettuare i relativi rilievi fotografici.

Da accertamenti effettuati presso l’ufficio tecnico comunale emergeva che non risultava rilasciato alcun titolo autorizzativo all’esecuzione dei suddetti lavori.

La proprietaria del terreno, G.M., escussa a sommarie informazioni, riferiva che il terreno era nella disponibilità della ditta promissaria acquirente C. della quale era amministratore unico D.L.A.. Precisava di non aver mai autorizzato l’esecuzione di qualsivoglia intervento edile sul terreno de quo.

Veniva acquisito preliminare di compravendita stipulato in data 5-9 Marzo 2022 tra gli odierni imputati.

In data 25 luglio 2023 veniva presentata dalla C. segnalazione certificata di inizio attività per l’accertamento di conformità ai sensi dell’articolo 37 del D.P.R. n. 380 del 2001 per il crollo di edificio in pietra. In data 30 ottobre 2023 veniva rilasciato accertamento di compatibilità paesaggistica (cfr. documentazione prodotta l’udienza del 2 novembre 2023).

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale il teste G.U., figlio dell’imputata G.M., sentito all’udienza del 4 giugno 2024 riferiva che la madre nel 2012 aveva regolarizzato tutta la documentazione attinente al trullo presente sul terreno di sua proprietà. In seguito tramite agenzia immobiliare si era stipulato un preliminare di compravendita. Riferiva che non era mai stato dato alcun incarico di effettuare lavori sul terreno atteso che, anche a causa della xylella, lo stesso risultava da tempo abbandonato. Su domanda del difensore del coimputato precisava che il trullo non era utilizzabile in quanto l’ingresso non era accessibile perché franato.

Anche il teste della difesa D.M.R., geometra incaricato della regolarizzazione della documentazione attinente al trullo, riferiva di aver proceduto all’accatastamento dell’immobile nonché presentato una denuncia di inizio attività per il ripristino dell’accesso crollato, poi non realizzato a causa delle pessime condizioni del fabbricato.

Il teste della difesa P.E. dichiarava di essere stato l’agente immobiliare occupatosi della vendita della proprietà della signora G.. Nella proposta di acquisto e conseguente accettazione non era prevista l’immediata immissione nel possesso del bene compravenduto. Non era a conoscenza di eventuali incarichi conferiti dalla venditrice.

Il teste della difesa R.A., geometra di cantiere dipendente di D.L.A., riferiva di aver avuto da quest’ultimo l’incarico di procedere alla pulizia di un terreno ai fini di un successivo intervento edilizio consistente nella realizzazione di unità immobiliari. Atteso che il terreno era molto argilloso era stato necessario creare un varco per accedere all’interno del lotto utilizzando del misto di cava. Ad un certo punto aveva ricevuto la chiamata dell’operaio L.C. che lo aveva avvisato del fatto di aver demolito accidentalmente il trullo ivi presente facendo retromarcia con la terna. Precisava che il predetto immobile si presentava con la porta d’ingresso e la volta completamente crollata e si trovava in un’area pertinenziale non interessata dall’intervento edilizio progettato.

Le medesime circostanze venivano confermate dal teste della difesa L.C., dipendente della C. con le funzioni di operatore di mezzi pesanti. Riferiva infatti di essere andato sul posto a ripulire la zona dalle erbacce ed a realizzare ima strada per l’accesso dei mezzi pesanti utilizzando del misto di cava. Raccontava che purtroppo, urtando con la tema il trullo, lo aveva fatto crollare.

Ciò posto, devesi rilevare che per quanto concerne la demolizione del trullo l’imputato D.L.A., in qualità di amministratore della C. committente dei lavori, ha presentato S. in sanatoria con relativo accertamento di compatibilità paesaggistica per cui il reato contestato può ritenersi estinto.

Invero, a dispetto della nomenclatura utilizzata nel capo di imputazione, non vi è in atti prova del valore storico-culturale del manufatto in pietra in esame, con conseguente legittimità della sua sanatoria mediante S..

Diversamente è a dirsi con riguardo al livellamento con spandimento di misto di cava.

In merito occorre evidenziare che l’attività di movimento terra non è stata giudicata dal legislatore a priori irrilevante, poiché l’art. 6 del D.Lgs. n. 380 del 2001 non l’ha ricompresa in alcuna delle ipotesi, ivi elencate, di attività edilizia libera: si deve dunque in concreto verificare se l’attività in questione possa o meno dirsi rilevante da un punto di vista edilizio, atteso che non tutte le ipotesi di movimento di terra sono sotto tale profilo significative. In altri termini, si rende necessaria la valutazione dell’entità dell’opera che si intende eseguire, stante la possibilità dell’esistenza di spostamenti di terreno insignificanti sotto il profilo del preesistente insediamento, per i quali non sussiste l’obbligo di munirsi di preventivo permesso di costruire, ovvero della esecuzione di rilevanti trasformazioni del territorio che invece tale preventivo rilascio richiedono.

Invero è stato dalla giurisprudenza già da tempo affermato che il concetto di urbanistica è riferibile a tutto ciò che riguarda l’uso del territorio ai fini della localizzazione degli insediamenti e soltanto in questo caso la competenza è attribuita all’autorità comunale (SSUU del 18 giugno 1993; Consiglio di Stato Adunanza Plenaria del 12 ottobre 1991).

Pertanto, le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidenti sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio. Ciò che connota l’attività di spianamento libera da quella vincolata ad una preventiva autorizzazione è, dunque, la finalità dell’opera, nel senso che solo una migliore sistemazione di un terreno per uso agricolo al fine di una più adeguata coltivazione esula dalla norma urbanistica (Cass. Sez. III n. 17114 del 24 aprile 2015).

Nello stesso senso più recentemente “integra un illecito edilizio l’esecuzione, in assenza del permesso di costruire, di interventi finalizzati a realizzare un piazzale mediante apporto di terreno e materiale inerte e successivo sbancamento e livellamento del terreno, in quanto tale attività, pur non comportando un’edificazione in senso stretto, determina una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio. Del resto, la giurisprudenza penale distingue tra diverse ipotesi di scavo, sbancamenti, livellamenti di terreno: interventi finalizzati ad attività agricole, interventi finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli che incidono sul tessuto urbanistico del territorio, interventi prodromici alla realizzazione di un immobile. Ebbene, nel primo caso non si ritiene necessario il permesso di costruire che, al contrario, è richiesto negli altri due casi” (Cass. Pen. Sez. III n. 35849 del 28 agosto 2023).

Conseguentemente, non è stato ritenuto, ad esempio, necessario il permesso qualora siano eseguiti lavori di spianamento di un terreno al fine della successiva aratura o a qualunque altro scopo agricolo senza alcuna finalità di carattere edilizio (Cass. pen. 20 novembre 1998 n. 211975).

Tuttavia è stato ricordato che l’intervento deve comunque svolgersi nel rispetto della pianificazione territoriale comunale configurandosi, in difetto ovvero in caso di svolgimento della stessa in zona non consentita, la violazione dell’articolo 44 lettera a) del D.P.R. n. 380 del 2001 (Cass. pen. sez. III n. 31184/2020).

Inoltre nelle zone sottoposte a vincoli paesaggistico-ambientali l’attività, anche qualora non sia sottoposta a permesso edilizio, continua ad essere soggetta al regime autorizzatorio previsto dalla relativa legge con l’eventuale conseguente violazione dell’art. 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004.

Invero in giurisprudenza si è avuto modo di precisare che ai sensi dell’art. 149 lettera b) del D.Lgs. n. 42 del 2004 non è richiesta l’autorizzazione di cui agli artt. 146, 147 e 159 del medesimo Decreto Legislativo esclusivamente per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico.

Devono ritenersi opere civili, che pertanto, impongono la previa autorizzazione, gli interventi che, pur avendo una finalità agro-silvo-pastorale, sono idonei a cagionare un’alterazione permanente del paesaggio, tutelato dalla legge come forma estetica dell’assetto territoriale, come “aspetto esteriore”. Rientrano nella definizione di opere civili tutti quegli interventi che espongono a pericolo il sistema ambientale interessato nelle sue molteplici componenti estetiche e naturalistiche (cfr. Sez. 3, n. 2950 del 12/11/2003, dep. 2004, P., Rv. 227395 – 01; più di recente Cassazione penale, sez. III, 07/05/2021, (ud. 07/05/2021, dep.23/07/2021), n. 28939).

Orbene, passando all’esame del caso di specie emerge dal compendio probatorio che l’intervento in esame esuli per incidenza, dimensioni e scopi dall’ambito della stretta attinenza all’attività agricola, come anche confermato dai testi escussi che hanno riferito di aver effettuato il livellamento con spandimento di misto di cava al fine di creare una strada di accesso per i mezzi pesanti con i quali si sarebbero dovute realizzare le nuove costruzioni.

Il sin qui detto impone pertanto di ritenere la sussistenza del reato contestato e la sua ascrivibilità all’imputato D.L.A., essendo emerso con certezza il suo ruolo di committente dei lavori de quibus.

La non irrisoria consistenza dell’intervento dotato di estensione senz’altro apprezzabile non consente il riconoscimento dell’ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p.

Considerazioni di diverso tenore devono essere invece effettuate con riferimento all’imputata G.M. in quanto, al di là della formale veste di proprietaria del terreno, non emergono elementi atti ad inferire un suo concorso nel reato, anche soltanto morale, non avendo ella in alcun modo partecipato all’intervento edilizio, non essendo stata rinvenuta sul posto né essendo emerso in alcun modo qualsivoglia coinvolgimento della stessa nella committenza.

Quanto alla dosimetria della pena, il Tribunale ritiene di poter concedere all’imputato D.L.A. le circostanze attenuanti generiche atteso il collaborativo comportamento processuale e la risalenza dei precedenti a suo carico.

Si stima congruo, alla stregua dei criteri di cui all’art. 133 c. p. e soprattutto considerata l’estensione dell’area livellata, condannare l’imputato ad una pena da quantificarsi in complessivi anni uno di arresto ed Euro 12.000 di ammenda, ridotta a mesi 8 di arresto ed Euro 8.000 di ammenda per la concessione delle circostanze attenuanti Alla condanna segue l’obbligo per l’imputato di rifondere allo Stato le spese anticipate per la celebrazione del presente grado di giudizio.

L’imputato non può beneficiare della sospensione condizionale della pena in considerazione dell’entità delle pene a lui già inflitte.

Va disposta altresì la condanna di D.L.A. al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile Comune di Casarano che possono liquidarsi in via equitativa in Euro 3.000, oltre interessi legali e rivalutazione sino al soddisfo.

L’imputato va altresì condannato alla refusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile Comune di Casarano che si liquidano come da dispositivo, considerati tutti i parametri al valore minimo attesa la contenuta complessità della presente vicenda processuale.

P.Q.M.
Letto gli artt. 533 e 535 c. p. p.

dichiara D.L.A. responsabile del reato ascrittogli limitatamente alla condotta di livellamento del terreno e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi 8 di arresto ed Euro 8.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio.

Letti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

condanna D.L.A. al risarcimento dei danni patrimoniali e non nei confronti della costituita parte civile Comune di Casarano, in personal del legale rappresentante, che possono liquidarsi in via equitativa in Euro 3.000, oltre interessi legali e rivalutazione sino al soddisfo; condanna altresì D.L.A. alla refusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile, che si liquidano complessivamente in Euro 1.797 oltre accessori di legge.

Letto l’articolo 531 c.p.p.

dichiara non doversi procedere nei confronti di D.L.A. in ordine al reato a lui ascritto limitatamente alla demolizione del trullo per intervenuta sanatoria.

Letto l’articolo 530 c.p.p.

assolve G.M. dal reato a lei ascritto per non aver commesso il fatto.

Motivazione contestuale.

Conclusione
Così deciso in Lecce, il 18 giugno 2024.

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2024.