Obbligo di motivazione rafforzata in appello in caso di decisione opposta a quella del giudice di primo grado, Cass. pen., Sez. II, Sent. 01/08/2023, n. 33544

Massima – Cass. pen., Sez. II, Sent. 01/08/2023, n. 33544

In tema di giudizio di appello, quando si perviene a una decisione contraria a quella assolutoria o di condanna emessa dal giudice di primo grado, sussiste l’obbligo di fornire una “motivazione rafforzata”. Tale motivazione deve delineare con chiarezza le ragioni per cui una determinata prova assume un valore dimostrativo diverso da quello ritenuto dal giudice di primo grado, offrendo un apparato giustificativo che esponga gli specifici passaggi logici e giuridici, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore rispetto a quella della sentenza di primo grado. La mera selezione di alcuni elementi emersi dall’istruttoria, senza considerare ulteriori emergenze valorizzate dal giudice di primo grado, non soddisfa tale obbligo.

Massima a cura di Davide Tutino – Avvocato penalista del Foro di Catania

Testo della Sentenza – Cass. pen., Sez. II, Sent. 01/08/2023, n. 33544

Fonte del testo della Sentenza:
OneLEGALE Wolters Kluwer Italia Srl. Consultata in data 10/09/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente –

Dott. MINUTILLO T. Marzia – Consigliere –

Dott. CERSOSIMO Emanuele – Consigliere –

Dott. SARACO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LEOPIZZI Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nata il (Omissis);

avverso la sentenza in data 07/06/2022 della CORTE DI APPELLO DI TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SARACO ANTONIO;

sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

sentito l’Avvocato GHIA DANILO che, nell’interesse della parte civile B.B. ha concluso per il rigetto del ricorso, riportandosi anche alle note scritte fatte pervenire in Cancelleria;

sentiti gli Avvocati ZAMBARDI EDOARDO e STOCCO ANDREA che, nell’interesse di A.A., hanno illustrato i motivi del ricorso e ne hanno chiesto l’accoglimento.

Svolgimento del processo

1 A.A., per il tramite dei propri difensori, ricorre avverso la sentenza del 07/06/2022 della Corte di appello di Torino, che l’ha condannata per i reati di circonvenzione di persona incapace e calunnia, in tal senso riformando la sentenza in data 27/04/2021 del Tribunale di Ivrea che, invece, per tali reati l’aveva assolta.

Deduce:

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 192 c.p.p. e all’art. 643 c.p., in relazione alla valutazione delle emergenze istruttorie.

Il primo motivo d’impugnazione censura la sentenza impugnata in relazione agli elementi valorizzati dalla Corte di appello al fine di ritenere la colpevolezza di A.A., con particolare riferimento all’esistenza di una prova diretta dell’induzione e dell’abuso dello stato di vulnerabilità, alla ritenuta circonvenibilità e all’approfittamento, oltre che alla ritenuta irrilevanza della prova dichiarativa di B.B..

1.2. Vizio di motivazione per la mancanza di una motivazione rafforzata in relazione alla sentenza assolutoria di primo grado.

Sotto questo profilo si assume che la violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata emerge al solo confrontare le due sentenze di merito, ove si osserva che a fronte di una notevole quantità di elementi probatori individuati dal Tribunale a fondamento della propria decisione assolutoria, la Corte di appello si è limitata a una rilettura parziale e frammentaria del compendio probatorio.

Osserva che la Corte di appello si è limitata a svolgere un ragionamento di segno opposto a quello del Tribunale, “sorretto peraltro da un percorso motivazionale nel quale vengono indicati solo alcuni degli elementi emersi a dibattimento (…) senza peraltro compiutamente motivare la ragione per la quale altri – tanti altri di segno diametralmente opposto e specificamente indicati dal Tribunale a sostegno dell’assoluzione – sono stati semplicemente omessi (…)”.

Aggiunge che la Corte di appello non ha spiegato le ragioni del superamento del ragionamento probatorio del giudice di primo grado.

1.3. Violazione di legge in relazione all’art. 603 c.p.p., comma 3-bis, con riguardo all’audizione di un teste non sentito nel processo di primo grado.

In questo caso si osserva che la Corte di appello ha disposto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con l’audizione del Notaio C.C., che non era stato sentito in primo grado.

Osserva, dunque, che l’audizione non rientrava nell’ipotesi di cui all’art. 603 c.p.p., comma 3-bis, – visto che il notaio non era stato sentito in primo grado.

La difesa precisa che l’audizione poteva essere disposta -eventualmente- ai sensi dell’art. 603 c.p.p., comma 3, ma in tal caso la Corte di appello avrebbe dovuto motivare circa l’assoluta necessità dell’assunzione ai fini della decisione.

Da ciò si censura l’ordinanza istruttoria sotto il profilo della carenza della motivazione, visto che non risulta motivato il requisito dell’assoluta necessità ai fini del decidere.

1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 368 e 392 c.p., per mancanza di motivazione rafforzata.

In questo caso si assume che la Corte di appello ha ritenuto la sussistenza del reato di calunnia senza considerare che l’eventuale illiceità della condotta di circonvenzione d’incapace non escludeva che la condotta di B.B. fosse riconducibile alla figura della ragion fattasi, con la conseguente insussistenza della calunnia.

Anche in questo caso si denuncia la mancanza di una motivazione rafforzata, nei termini già prospettati.

1.5. Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

In questo caso si assume che la Corte di appello si è contraddittoriamente discostata dal minimo edittale, senza fornire un’adeguata motivazione così come a tal fine richiesta.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato, nei termini che si vanno a precisare.

1.1. Va preliminarmente esaminata la questione relativa alla omissione di una motivazione rafforzata, che precede logicamente le ulteriori questioni prospettate dal ricorrente.

Ciò premesso, il motivo è fondato.

Il ricorrente, invero, ha correttamente lamentato la violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata che incombe sul giudice dell’appello quando pervenga a una decisione opposta a quella assolutoria o di condanna presa dal giudice di primo grado.

A tale riguardo, questa Corte ha spiegato che “in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonchè in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell’istruttoria, prevista dall’art. 603 c.p.p., comma 3-bis, in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado)”, (Sez. 6 -, Sentenza n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 – 01).

La sentenza della Corte di appello non si è conformata a tale insegnamento, dovendosi rilevare come la sentenza oggi impugnata si caratterizzi per la selezione di alcuni degli elementi emersi dall’istruttoria dibattimentale senza considerare le ulteriori emergenze che il giudice di primo grado aveva valorizzato, anche per spiegare l’inidoneità dimostrativa proprio delle risultanze istruttorie invece considerate dal giudice del secondo grado di merito.

1.2. Tanto emerge con eloquente evidenza con riguardo al requisito della condizione di circonvenibilità di D.D., al cui riguardo la Corte di appello prende in esclusiva considerazione quanto riferito dal consulente del pubblico ministero.

Nel fare ciò – però – i giudici dell’appello non hanno tenuto in alcuna considerazione, non si sono confrontati e non hanno in alcuna maniera contrastato le ragioni esposte dal giudice di primo grado, là dove aveva spiegato per quali motivi le conclusioni del consulente del pubblico ministero non potessero considerarsi probanti quanto allo stato di circonvenibilità.

Il tribunale, infatti, aveva spiegato che le conclusioni del pubblico ministero risultavano in contrasto sia con le cartelle cliniche – che descrivevano D.D. come lucido, orientato e collaborante -, sia delle numerose testimonianze (E.E., F.F., G.G., H.H., I.I., L.L., M.M., N.N. e O.O.) che avevano riferito delle condizioni di “normalità” e di “lucidità” di D.D. nel periodo successivo ai suoi ricoveri in ospedali a gennaio e febbraio 2017.

Il tribunale ha altresì rimarcato come l’unico elemento conducente nel senso della circonvenibilità di D.D. fosse costituito dalle dichiarazioni delle persone offese, che però erano probatoriamente inadeguate, perchè quanto riferito dalle donne risultava interamente smentito dalle ulteriori acquisizioni istruttorie, con riguardo a tutti i profili da esse riferite, con specifico riferimento ai rapporti intercorrenti tra D.D. e la nipote B.B., ai rapporti intercorrenti tra D.D. e la cognata P.P., all’isolamento che A.A. avrebbe attuato per allontanare lo zio dalla nipote.

La stessa Corte di appello, peraltro, ha riconosciuto che B.B. ha “mentito spudoratamente”, così che la motivazione risulta affetta anche da patente contraddittorietà argomentativa.

1.4. Contraddizione e mancato confronto si rinvengono anche con riguardo alla calunnia contestata al capo B).

Anche in questo caso la Corte di appello ha ritenuto la configurabilità del reato di calunnia a carico di A.A., pur riconoscendo la realità dei fatti da ella denunciati, ossia gli “atti violenti” compiuti da D.D. e P.P. – “segnatamente apponendo un lucchetto al cancello del cortile della casa del defunto” – al fine di impossessarsi di beni ereditati dall’odierna ricorrente e che le due donne reputavano di loro spettanza.

La difesa ha correttamente evidenziato come una tale condotta sarebbe astrattamente riconducibile al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, il che eliminerebbe in radice ogni possibilità di ritenere che la A.A. avesse incolpato le due donne di un reato, pur sapendole innocenti.

Circostanze, queste, anch’esse evidenziate dal primo giudice che, a tal proposito, scriveva: “quanto al capo B, deve osservarsi che la circostanza relativa alla apposizione di una catena e di un lucchetto al cancello del cortile della casa, impedendo l’accesso alla A.A., successivamente alla pubblicazione del testamento, è stata ammessa dalla stessa B.B. (seppur giustificata con esigenze di propria tutela). Nessuna falsità, dunque, è stata affermata dall’imputata nell’esposto presentato. Nè rileva il fatto che la parte civile ritenesse di essere erede legittima, in quanto, anche a prescindere da ogni questione sulla sussistenza della circonvenzione e la validità dei testamenti, ella avrebbe dovuto rivolgersi all’autorità giudiziaria, chiedendo eventualmente anche una tutela urgente, e si è invece fatta ragione per conto proprio, impedendo forzosamente l’accesso all’immobile. Quanto denunciato dall’imputata, oltre ad essere sostanzialmente rispondente ai fatti effettivamente accaduti, integra dunque, anche a prescindere dalla sussistenza del capo A, il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni”.

Anche in questo caso la Corte di appello tralascia ogni confronto con tale motivazione, raggiungendo conclusioni opposte, senza tuttavia spiegare l’eventuale erroneità fattuale o giuridica delle argomentazioni spese dal primo giudice sul punto e cadendo in patente contraddizione là dove riconosce la sussistenza della calunnia, pur a fronte un’indubbia verità dei fatti denunciati.

2. Quanto esposto porta all’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Dispone, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2023

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