Droga: coltivava stupefacenti in casa, Tribunale di Udine lo assolve perchè il fatto non sussiste (Sent., 01/10/2022, n. 1539)

Massima

In tema di detenzione, spaccio, cessione, e acquisto di sostanze stupefacenti, il Tribunale di Udine con Sentenza n. 1539/2022 ha chiarito che gli elementi necessari a far ritenere scriminata la fattispecie sono due: 1) le caratteristiche della coltivazione e la 2) destinazione esclusiva all’uso personale. In particolare la coltivazione deve essere personale, svolta in luoghi di disponibilità del coltivatore, di dimensioni minime, per un limitato numero di piante. Tale coltivazione, secondo il Tribunale di Udine, è quella effettuata in via approssimativa e rudimentale, preferibilmente in vaso con semina e con governo manuale della coltivazione, senza la disponibilità di attrezzi, strutture e sostanze da cui desumere un approccio tecnico agrario di natura imprenditoriale.
Quanto al secondo requisito, e cioè alla destinazione esclusiva all’uso personale, secondo il Tribunale, gli indici rivelatori, risiedono nella natura rudimentale delle tecniche di coltivazione, nello scarso numero di piante coltivate, nel quantitativo minimo di prodotto ricavabile. (Tribunale di Udine Sent., 01/10/2022, n. 1539)

Massima a cura di Davide Tutino – Avvocato penalista del Foro di Catania

Testo della Sentenza

Fonte del testo della Sentenza:

OneLEGALE consultata in data 06/10/2022

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di UDINE

SEZIONE PENALE – DIBATTIMENTO

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Mauro Qualizza Giudice Monocratico,

alla pubblica udienza del 19/09/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

T.C.

nato il (…) a U. (U.)

residente in Via P. 10/2 – S. (U.)

con domicilio eletto presso lo studio del difensore avv.to Pier Aurelio Cicuttini

– libero presente –

Difeso dall’ avvocato di fiducia Pier Aurelio Cicuttini del foro di Udine

IMPUTATO

T.C.

del delitto p. e p. dall’art. 73, comma 5^ in relaz. al comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U.L.Stup.), perché, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall’art. 75 DPR cit illecitamente coltivava in un armadio adibito a serra nella propria camera da letto n. 4 piante di marijuana pari, una volta defogliate, a gr 110,4 netti di sostanza stupefacente del tipo marijuana (percentuale di principio attivo pure 1,5% ) per un totale di 70 dms nonché deteneva a fini anche di spaccio nella cantina della propria abitazione in un essiccatore elettrico gr. 47,6 (netti) pari a 43 dms di marijuana in foglie parzialmente essiccate e in una terrina ulteriori gr. 33.8 (netti) pari a 32,2, dms della medesima sostanza in foglie già essiccate

Accertato in Sedegliano il 04.11.2019.

Con l’intervento del P.M. dr.ssa Marzia Gaspardis (con delega) e del difensore di fiducia avv.to Pier Aurelio Cicuttini del foro di Udine

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Tratto a giudizio per rispondere dell’imputazione in epigrafe circostanziata con decreto di citazione di data 7 gennaio 2021, C.T., in atti generalizzato, compariva ritualmente all’udienza del 19 maggio 2021 e avanzava tempestiva istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova. Il 3 novembre 2021, il 6 aprile 2022 e il 13 giugno 2022 il processo era differito per consentire l’elaborazione del programma. L’11 luglio 2022 era acquisita dichiarazione attestante l’impossibilità di accedere alla prova non essendo stato individuato un ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, sicché C.T. chiedeva procedersi con rito abbreviato. Il giudice disponeva in conformità. Il pubblico ministero e il difensore formulavano e illustravano le rispettive conclusioni il 19 settembre 2022, udienza nella quale il tribunale, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, si ritirava in camera di consiglio e pronunziava la sua decisione come da dispositivo integralmente riprodotto in calce.

Premessa la piena utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, a fronte dell’indicata opzione per il rito abbreviato, le prove acquisite al processo non confermano la tesi d’accusa. La sentenza sarà assolutoria per insussistenza del fatto, in conformità con le concordi conclusioni d’accusa e difesa.

La vicenda in disamina trae origine da una perquisizione eseguita presso l’abitazione dell’imputato, a Sedegliano (UD), la mattina del 4 novembre 2019, in seguito a un’informazione confidenziale che lo indicava come un soggetto tossicodipendente in possesso di sostanze stupefacenti. Nella sua camera da letto furono rinvenute quattro piantine di marijuana in fase di maturazione, oltre a una lampada termica, un deumidificatore e aspiratori. Nella cantina, all’interno d’un essiccatore, vi erano altre foglie di marijuana parzialmente essiccate e ulteriori 33,8 grammi di sostanza. C.T. affermò che la droga era destinata al suo personale consumo. I successivi accertamenti, inoltre, evidenziarono ch’egli era sottoposto ad amministrazione di sostegno giacché affetto da problemi psichiatrici, e in cura presso il Sert di Udine in quanto persona tossicodipendente. Di qui l’iniziale richiesta di archiviazione, avanzata dal pubblico ministero sul presupposto che gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono di sostenere l’accusa in giudizio con ragionevoli prospettive di condanna, trattandosi di attività di coltivazione domestica che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante e la mancanza di ulteriori indici di inserimento nel mercato degli stupefacenti della sostanza prodotta (cfr. l’assenza di materiale atto al confezionamento e gli stessi motivi posti al fondamento della perquisizione di iniziativa) appare posta in essere dall ‘indagato, soggetto tossicodipendente, per suo esclusivo uso personale (cfr. la richiesta di archiviazione, a foglio (…) nel fascicolo del pubblico ministero).

Tanto premesso, il problema che si pone al tribunale è appunto di verificare quale fosse la reale finalità della contestata coltivazione, atteso che, alla luce del più recente insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non integra il reato in disamina, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Cass. S.U., 19.12.2019 – dep. 16.4.2020 – n. 12348, Rv. 278624 – 01). Due sono quindi gli elementi necessari a far ritenere scriminata la fattispecie: le caratteristiche della coltivazione e la destinazione esclusiva all’uso personale. Quanto al primo requisito, si deve trattare di una coltivazione di minime dimensioni svolta in forma domestica. L’anzidetta locuzione significa che la coltivazione deve essere personale, svolta in luoghi di disponibilità del coltivatore, di dimensioni minime, per un limitato numero di piante. Coltivazione domestica, in particolare, è quella effettuata in via approssimativa e rudimentale, preferibilmente in vaso con semina e con governo manuale della coltivazione, senza la disponibilità di attrezzi, strutture e sostanze da cui desumere un approccio tecnico agrario di natura imprenditoriale. Quanto al secondo requisito, gli indici rivelatori della destinazione esclusiva all’uso personale, secondo la menzionata sentenza, risiedono nella natura rudimentale delle tecniche di coltivazione, nello scarso numero di piante coltivate, nel quantitativo minimo di prodotto ricavabile. Tecniche di coltivazione rudimentali sono quelle che non prevedono un approccio agricolo imprenditoriale, dunque effettuate senza macchine agricole, strumenti professionali di misurazione o pianificazione di interventi.

senza la presenza di locali destinati alla raccolta e conservazione dei prodotti. Orbene, nel caso in disamina, si trattava della coltivazione di un numero limitato di piantine dalle quali era ricavabile un modesto quantitativo di sostanza, peraltro effettuata con tecniche rudimentali, senza alcuna disponibilità di particolari attrezzature, da parte di un soggetto incensurato che mai risulta essere stato coinvolto in vicende di spaccio e da tempo affetto da problemi di dipendenza.

È dunque plausibile la tesi che la coltivazione fosse finalizzata in via esclusiva al personale consumo dell’imputato.

A conclusioni analoghe è necessario pervenire quanto alla detenzione dei 33,8 grammi di marijuana custoditi all’interno dell’essiccatore. Il quantitativo di sostanza appare infatti limitato e utilizzabile da un assuntore medio entro un modesto intervallo temporale, del tutto compatibile con il naturale processo di scadimento degli effetti droganti. La marijuana in sequestro, inoltre, era custodita in casa e non era frazionata, né l’imputato aveva con sé somme di denaro sospette e, come accennato, neppure intratteneva rapporti con altri soggetti tossicodipendenti tali da far ipotizzare che la detenzione fosse esercitata per finalità personali diverse dal consumo, quali, per esempio, la custodia nell’interesse di altri.

In ragione di quanto esposto, C.T. deve essere prosciolto dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste, in conformità con le concordi conclusioni d’accusa e difesa (Cass. sez. IV, 28.11.2008 – dep. 29.12.2008 – C.: in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, l’imputato va assolto “perché il fatto non sussiste” quando la condotta di detenzione risulti finalizzata all’uso personale).

Lo stupefacente in sequestro deve essere confiscato e distrutto, analogamente agli ulteriori oggetti in sequestro dei quali non è stata chiesta la restituzione.

P.Q.M.
Il tribunale di Udine, in composizione monocratica,

letto l’articolo 530 c.p.p.

assolve

l’imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Letto l’articolo 240 c.p.

ordina

la confisca e distruzione dello stupefacente e degli strumenti in sequestro.

Motivazione riservata nel termine di giorni 90 ai sensi dell’articolo 544, comma terzo, c.p.p..

Conclusione
Così deciso in Udine, il 19 settembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 1 ottobre 2022.

Art. 73 T.U. stupefacenti (DPR 309/1990)

1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.
2. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell’articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

5-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell’ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.